AS 2024 32
Accordo del 21 giugno 1999
fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia
Decisione n. 1/2023
del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera che modifica l’allegato 1 dell’Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia nonché la decisione n. 2/2019 del Comitato
Adottata il 14 dicembre 2023Entrata in vigore per la Svizzera il 14 dicembre 2023
Preambolo
Traduzione
Il Comitato,
visto l’Accordo del 21 giugno 19991 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo), in particolare l’articolo 52 paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 51 paragrafo 2 dell’Accordo il Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera (Comitato misto) garantisce la verifica e l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo e applica le clausole di adeguamento e di revisione di cui agli articoli 52 e 55.
(2) A norma dell’articolo 52 paragrafo 4 dell’Accordo il Comitato misto adotta, tra l’altro, le decisioni relative alla revisione dell’allegato 1 per integrarvi, per quanto necessario e su base di reciprocità, le modifiche alla legislazione in questione o decide qualsiasi altra misura volta a salvaguardare la corretta applicazione dell’Accordo.
(3) Con la decisione n. 2/2019 del 13 dicembre 20192 il Comitato misto ha, da un lato, modificato l’allegato 1 dell’Accordo per integrarvi disposizioni sostanziali delle direttive (UE) 2016/7973 e (UE) 2016/7984 e, dall’altro, adottato disposizioni transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea. Le disposizioni transitorie di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della decisione n. 2/2019 inizialmente erano applicabili fino al 31 dicembre 2020. Con la decisione n. 2/20205, il Comitato misto le ha prorogate fino al 31 dicembre 2021. Con la decisione n. 2/20216, il Comitato misto le ha prorogate fino al 31 dicembre 2022. Con la decisione n. 1/20227, il Comitato misto le ha prorogate di nuovo fino al 31 dicembre 2023.
(4) In attesa dell’adozione delle disposizioni definitive in sostituzione dell’attuale ordinamento transitorio, è necessario prorogare le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della decisione n. 2/2019 fino al 31 dicembre 2024 in modo da salvaguardare la fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea.
(5) Con la decisione n. 2/2021 del 17 dicembre 2021, la data entro la quale alcune norme nazionali svizzere riportate nell’allegato 1 dell’Accordo, che potrebbero essere incompatibili con le specifiche tecniche d’interoperabilità, andrebbero verificate in vista di una loro abrogazione, modifica o conservazione, è stata prorogata al 31 dicembre 2022. Con la decisione n. 1/2022 tale data è stata prorogata al 31 dicembre 2023. Alla luce dello stato attuale di questi lavori, la data dovrebbe essere fissata al 31 dicembre 2024 per le norme nazionali che non sono ancora state verificate.
(6) Dopo l’ultima modifica, nei settori contemplati dal presente Accordo sono stati adottati nuovi atti normativi dell’Unione europea. Di conseguenza, l’allegato 1 dovrebbe essere adattato per includere i nuovi atti normativi pertinenti,
decide:
Art. 1
L’allegato 1 dell’Accordo è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
La decisione n. 2/2019 del Comitato misto del 13 dicembre 2019 è modificata come segue:
(1) Il testo dell’articolo 6 paragrafo 3 è sostituito con il testo seguente:
«3. L’allegato 1 riporta le norme nazionali e i casi specifici applicabili che sono potenzialmente incompatibili con il diritto europeo. Se non se ne stabilisce la compatibilità entro il 31 dicembre 2024, tali norme nazionali e casi specifici non possono più essere applicati, salvo decisione contraria del Comitato misto.»
(2) Il testo dell’articolo 8 paragrafo 2 è sostituito con il testo seguente:
«Gli articoli 2, 3, 4 e 5 restano in vigore fino al 31 dicembre 2024.»
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2023.
Per la Confederazione Svizzera: Il capo della delegazione della Svizzera, | Per l’Unione europea: Il presidente, |
Allegato
L’allegato 1 dell’Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia è modificato come segue:
(1) Alla sezione 2 («Norme sociali»), il secondo trattino concernente la Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 20038, è sostituito dal seguente testo:
«– Direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (codificazione, GU L 330 del 23.12.2022, pag. 46).»
(2) Alla sezione 3 («Norme tecniche»), il quindicesimo trattino concernente la Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 20089, è sostituito dal seguente testo:
«– Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva delegata (UE) 2022/2407 della Commissione, del 20 settembre 2022 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 64).»
(3) La sezione 4 («Diritti di accesso e di transito ferroviario») è modificata come segue:
(a) per quanto riguarda il ventiseiesimo trattino concernente il regolamento (UE) n. 1302/201410 della Commissione, la data del «31 dicembre 2023», entro la quale andrebbe verificata la compatibilità delle seguenti norme nazionali svizzere rispetto alle corrispondenti specifiche tecniche d’interoperabilità, è sostituita con «31 dicembre 2024» per le disposizioni riportate di seguito:
– CH-TSI LOC&PAS-009 (versione 1.0, giugno 2015),
– CH-TSI LOC&PAS-019 (versione 2.0, giugno 2019),
– CH-TSI LOC&PAS-020 (versione 2.0, giugno 2019),
– CH-TSI LOC&PAS-025 (versione 2.0, giugno 2019),
– CH-TSI LOC&PAS-027 (versione 2.0, giugno 2019),
– CH-TSI LOC&PAS-031 (versione 2.1, novembre 2020),
– CH-TSI LOC&PAS-035 (versione 2.1, novembre 2020),
– CH-TSI LOC&PAS-036 (versione 2.0, giugno 2019).
(b) Il ventottesimo trattino concernente il regolamento (UE) n. 1304/201411 è sostituito dal seguente testo:
«– Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile – rumore», che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 421), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/774 della Commissione del 16 maggio 2019 (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 89).»
(c) per quanto riguarda il trentaquattresimo trattino concernente il regolamento (UE) 2016/91912 della Commissione, la data del «31 dicembre 2023», entro la quale andrebbe verificata la compatibilità delle seguenti norme nazionali svizzere rispetto alle corrispondenti specifiche tecniche d’interoperabilità, è sostituita con «31 dicembre 2024» per le disposizioni riportate di seguito:
– CH-TSI CCS-006 (versione 2.1, novembre 2020),
– CH-TSI CCS-019 (versione 3.0, novembre 2020),
– CH-TSI CCS-026 (versione 2.1, novembre 2020);
– CH-TSI CCS-032 (versione 2.1, novembre 2020),
– CH-TSI CCS-033 (versione 1.1, novembre 2020),
– CH-TSI CCS-038 (versione 1.1, novembre 2020),
– CH-CSM-RA-001 (versione 1.0, giugno 2019).
(d) Dopo il trattino concernente il regolamento di esecuzione (UE) 2015/17113 della Commissione è inserito il seguente trattino:
«– Regolamento di esecuzione (UE) 2015/429 della Commissione, del 13 marzo 2015, recante le modalità di applicazione dell’imposizione di canoni per il costo degli effetti acustici (GU L 70 del 13.3.2015, pag. 36).»
(e) Dopo il trattino concernente il regolamento di esecuzione (UE) 2015/90914 della Commissione è inserito il seguente trattino:
«– Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1100 della Commissione, del 7 luglio 2015, concernente gli obblighi di comunicazione degli Stati membri nell’ambito del monitoraggio del mercato dei servizi ferroviari (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 1).»
(f) Dopo il trattino concernente la raccomandazione (UE) 2019/78015 della Commissione è inserito il seguente trattino:
«– Decisione di esecuzione (UE) 2020/453 della Commissione del 27 marzo 2020 relativa alle norme armonizzate per i prodotti ferroviari redatte a sostegno della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 95 del 30.3.2020, pag. 1).»