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AS 2024 329

Regolamento sanitario internazionale

Preambolo

Traduzione

Emendamenti agli articoli 55, 59, 61, 62 e 63 del Regolamento sanitario internazionale

Il 28 maggio 2022, la Settantacinquesima Assemblea Mondiale della Sanità ha adottato gli emendamenti agli articoli 55, 59, 61, 62 e 63 del Regolamento Sanitario Internazionale. Gli articoli emendati, elencati di seguito, sono entrati in vigore per gli Stati Parti ai sensi dell’articolo 59 del Regolamento sanitario internazionale il 31 maggio 20241.

Art. 55 Emendamenti(1)Gli emendamenti al presente Regolamento possono essere proposti da qualsiasi Stato Parte o dal Direttore generale. Tali proposte di emendamenti devono essere presentate all’Assemblea mondiale della Sanità affinché vengano prese in esame.(2)Il testo degli emendamenti proposti deve essere comunicato a tutti gli Stati Parti dal Direttore generale almeno quattro mesi prima dell’Assemblea mondiale della Sanità in cui verranno sottoposti.(3)Gli emendamenti al presente Regolamento adottati dall’Assemblea mondiale della Sanità ai sensi del presente articolo entreranno in vigore in tutti gli Stati Parti in base alle stesse condizioni e soggetti agli stessi diritti e doveri, come stabilito dall’articolo 22 della Costituzione dell’OMS e dagli articoli 59–64 del presente Regolamento, a condizione che siano rispettati i periodi stabiliti da tali articoli per quanto riguarda gli emendamenti del presente Regolamento.

Art. 59 Entrata in vigore; periodo per la presentazione di rifiuto o riserve(1)Il periodo previsto, ai sensi dell’articolo 22 della Costituzione dell’OMS, per il rifiuto del presente Regolamento o la presentazione di riserve allo stesso è di 18 mesi dalla data della notifica, da parte del Direttore generale, dell’adozione del presente Regolamento da parte dell’Assemblea mondiale della Sanità. Qualsiasi rifiuto o riserva ricevuta dal Direttore generale dopo la scadenza di tale periodo non avrà validità.(1bis) Il periodo previsto, ai sensi dell’articolo 22 della Costituzione dell’OMS, per il rifiuto di un emendamento o la presentazione di riserve a un emendamento del presente Regolamento, è di 10 mesi dalla data della notifica, da parte del Direttore generale, dell’adozione di un emendamento del presente Regolamento da parte dell’Assemblea mondiale della Sanità. Qualsiasi rifiuto o riserva ricevuti dal Direttore generale dopo la scadenza di tale periodo non avrà validità.(2)Il presente Regolamento entra in vigore 24 mesi dopo la data di notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e gli emendamenti del presente Regolamento entrano in vigore 12 mesi dopo la data di notifica di cui al paragrafo 1bis del presente articolo, eccetto che nei casi seguenti:a) nel caso in cui uno Stato abbia rifiutato il presente Regolamento o un emendamento dello stesso ai sensi dell’articolo 61;b) nel caso in cui uno Stato abbia avanzato una riserva, per tale Stato il presente Regolamento o un emendamento dello stesso entra in vigore secondo quanto disposto dall’articolo 62;c) nel caso in cui uno Stato diventi Membro dell’OMS dopo la data di notifica da parte del Direttore generale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e non sia ancora parte del presente Regolamento, per cui il presente Regolamento entrerà in vigore come stabilito nell’articolo 60; ed) nel caso in cui uno Stato non Membro dell’OMS accetti il presente Regolamento, in modo che entri in vigore in base al paragrafo 1 dell’articolo 64.(3)Nel caso in cui uno Stato non sia in grado di adeguare le proprie disposizioni legislative e amministrative interne nel pieno rispetto del presente Regolamento o di un emendamento dello stesso entro il periodo stabilito nel paragrafo 2 del presente articolo, a seconda dei casi, tale Stato deve presentare al Direttore generale, entro il periodo specificato nel paragrafo 1 o 1bis del presente articolo, una dichiarazione relativa ai procedimenti in sospeso e portarli a termine entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento o di un emendamento dello stesso per tale Stato Parte.

Art. 61 RifiutoSe uno Stato notifica al Direttore generale il proprio rifiuto del presente Regolamento o di un emendamento dello stesso entro il periodo applicabile stabilito dal paragrafo 1 o 1bis dell’articolo 59, tale Regolamento o l’emendamento relativo non entrano in vigore in tale Stato. Qualsiasi accordo o regolamento sanitario internazionale elencato nell’articolo 58 di cui tale Stato faccia già parte rimane in vigore finché tale Stato ne sia interessato.

Art. 62 Riserve(1)Gli Stati possono avanzare riserve al presente Regolamento o a un emendamento dello stesso nel rispetto del presente articolo. Tali riserve non devono essere incompatibili con il fine e lo scopo del presente Regolamento.(2)Le riserve al presente Regolamento o a un emendamento dello stesso devono essere notificate al Direttore generale nel rispetto dei paragrafi 1 e 1bis dell’articolo 59, dell’articolo 60, del paragrafo 1 dell’articolo 63 o del paragrafo 1 dell’articolo 64, a seconda dei casi. Uno Stato non Membro dell’OMS deve notificare al Direttore generale qualsiasi riserva assieme alla notifica della sua accettazione del presente Regolamento. Gli Stati che avanzino riserve devono fornire al Direttore generale le ragioni per tali riserve.(3)Un rifiuto di parte del presente Regolamento o di un emendamento dello stesso deve essere considerato come una riserva.(4)Il Direttore generale deve, nel rispetto del paragrafo 2 dell’articolo 65, dare notifica di ogni riserva ricevuta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Il Direttore generale deve:a) se la riserva è stata avanzata prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento, richiedere agli Stati Membri che non hanno rifiutato il presente Regolamento di notificargli entro sei mesi qualsiasi obiezione nei confronti di tale riserva; ob) se la riserva è stata avanzata dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento, richiedere agli Stati di notificargli entro sei mesi qualsiasi obiezione nei confronti di tale riserva; oc) se la riserva è stata avanzata in relazione a un emendamento del presente Regolamento, richiedere agli Stati Parti di notificargli entro tre mesi qualsiasi obiezione nei confronti di tale riserva.Gli Stati Parti che avanzino obiezioni a una riserva ad un emendamento devono fornire al Direttore generale le ragioni per tali obiezioni. (5)Dopo questo periodo il Direttore generale deve notificare a tutti gli Stati Parti le obiezioni da lui ricevute relativamente alle riserve. Salvo che entro la fine dei sei mesi successivi alla data di notifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo una riserva relativa al presente Regolamento non venga obiettata da un terzo degli Stati di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la riserva si considera accettata e il presente Regolamento entra in vigore per gli Stati che hanno avanzato la riserva, fatta salva tale riserva. In caso di una riserva relativa a un emendamento del presente Regolamento, a meno che entro la fine dei tre mesi successivi alla data di notifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo siano state avanzate obiezioni alla riserva da un terzo degli Stati di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la riserva si considera accettata e il presente Regolamento entra in vigore per lo Stato che ha espresso la riserva, fatta salva tale riserva..(6)Se almeno un terzo degli Stati di cui al paragrafo 4 del presente articolo avanza obiezioni relativamente alla riserva al presente Regolamento entro la fine dei sei mesi successivi alla data di notifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo o, in caso di una riserva a un emendamento del presente Regolamento, entro la fine dei tre mesi successivi alla data di notifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo, il Direttore generale deve notificare tale situazione allo Stato che ha avanzato la riserva allo scopo di considerare la possibilità di ritirare la sua riserva entro tre mesi dalla data di notifica da parte del Direttore generale.(7)Lo Stato che avanza la riserva deve continuare ad adempiere gli obblighi derivanti dalla parte oggetto della riserva che lo Stato ha accettato in base a uno qualsiasi degli accordi o regolamenti sanitari internazionali elencati nell’articolo 58.(8)Se lo Stato che avanza la riserva non la ritira entro tre mesi dalla data di notifica da parte del Direttore generale di cui al paragrafo 6 del presente articolo, il Direttore generale deve richiedere il parere del Comitato di revisione, se richiesto dallo Stato che avanza la riserva. Il Comitato di revisione deve fornire il proprio parere al Direttore generale il più presto possibile e nel rispetto dell’articolo 50 sull’impatto pratico della riserva sull’applicazione del presente Regolamento.(9)Il Direttore generale deve presentare la riserva e il parere del Comitato di revisione, se applicabile, all’Assemblea mondiale della Sanità affinché vengano presi in esame. Se l’Assemblea mondiale della Sanità, a maggioranza dei voti, avanza obiezioni relativamente alla riserva adducendo la sua incompatibilità con il fine e lo scopo del presente Regolamento, la riserva non deve essere accettata e il presente Regolamento o un emendamento dello stesso deve entrare in vigore nello Stato che ha avanzato la riserva solo dopo che esso abbia ritirato la riserva ai sensi dell’articolo 63. Se l’Assemblea mondiale della Sanità accetta la riserva, il presente Regolamento o un emendamento dello stesso entra in vigore nello Stato che ha avanzato la riserva, fatta salva tale riserva.

Art. 63 Ritiro del rifiuto e della riserva(1)Un rifiuto opposto in base all’articolo 61 può essere ritirato in qualsiasi momento da uno Stato tramite notifica al Direttore generale. In questi casi, il presente Regolamento o un emendamento dello stesso, entra in vigore in tale Stato al ricevimento della notifica da parte del Direttore generale, tranne nel caso in cui uno Stato ritiri il rifiuto avanzando una riserva; in questo caso il presente Regolamento o un emendamento dello stesso, a seconda dei casi, entra in vigore in base all’articolo 62. In nessun caso il presente Regolamento deve entrare in vigore in tale Stato prima di 24 mesi dalla data di notifica di cui al paragrafo 1 dell’articolo 59 e in nessun caso un emendamento del presente Regolamento entra in vigore nei confronti di tale Stato prima di 12 mesi dalla data di notifica di cui al paragrafo 1bis dell’articolo 59.(2)Qualsiasi riserva può essere ritirata dallo Stato interessato per intero o in parte, in qualsiasi momento, tramite notifica al Direttore generale. In tali casi, il ritiro sarà effettivo dalla data del ricevimento della notifica da parte del Direttore generale.

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