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AS 2024 331

Legge federale sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (LPMFV)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 67 capoverso 2 e 95 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 settembre 20202,

decreta:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente legge ha lo scopo di proteggere i minori dai contenuti di film e videogiochi potenzialmente nocivi per il loro sviluppo fisico, mentale, psichico, morale o sociale.

Art. 2 Campo d’applicazione personale

La presente legge si applica:

  • a. agli operatori dei settori dei film e dei videogiochi, nell’ambito della loro attività economica; e

  • b. ai fornitori di servizi di piattaforma, nell’ambito della loro attività economica.

Ai fornitori di giochi in denaro si applicano esclusivamente le disposizioni della legge federale del 29 settembre 20173 sui giochi in denaro.

Art. 3 Campo d’applicazione materiale

La presente legge non si applica ai filmati pubblicitari e ai contributi ideati da una redazione.

I programmi televisivi di emittenti svizzere ai sensi dell’articolo 2 lettera d della legge federale del 24 marzo 20064 sulla radiotelevisione (LRTV), la televisione in differita ai sensi dell’articolo 61a LRTV e l’ulteriore offerta editoriale della Società svizzera di radiotelevisione ai sensi dell’articolo 25 capoverso 3 lettera b LRTV sottostanno esclusivamente alle disposizioni della LRTV.

Art. 4 Oggetto

La presente legge disciplina, ai fini della protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi:

  • a. l’indicazione dell’età minima, i descrittori di contenuto e il controllo dell’età;

  • b. le misure concernenti i servizi di piattaforma;

  • c. i requisiti per le regolamentazioni in materia di protezione dei minori, la procedura per la dichiarazione del loro carattere vincolante e la regolamentazione sussidiaria da parte del Consiglio federale;

  • d. le competenze in materia di esecuzione nonché di vigilanza e coordinamento;

  • e. le misure per la promozione delle competenze mediatiche e per la prevenzione.

Art. 5 Definizioni

Nella presente legge s’intende per:

  • a. operatore del settore dei film o del settore dei videogiochi: persona fisica o giuridica che produce film o videogiochi, li noleggia, li distribuisce o si occupa del loro commercio, fornisce supporti audiovisivi o servizi su richiesta, oppure organizza eventi;

  • b. fornitore: persona fisica o giuridica che rende accessibili ai consumatori film o videogiochi;

  • c. organizzatore di eventi: persona fisica o giuridica che rende accessibili ai consumatori film o videogiochi nel quadro di eventi pubblici;

  • d. servizio su richiesta: servizio o parte separabile di un servizio il cui scopo principale consiste nel mettere a disposizione del pubblico film o videogiochi selezionati dal fornitore, accessibili su richiesta del consumatore al momento scelto da quest’ultimo;

  • e. servizio di piattaforma: servizio o parte separabile di un servizio il cui scopo principale consiste nel mettere a disposizione del pubblico una piattaforma digitale sulla quale gli utenti possono caricare autonomamente film o videogiochi e fruirne e i cui contenuti, generati dagli utenti, sono organizzati dal fornitore del servizio di piattaforma, il quale però non si assume alcuna responsabilità editoriale per i medesimi;

  • f. descrittore di contenuto: pittogramma che illustra il tipo di contenuti potenzialmente nocivi per lo sviluppo dei minori.

Capitolo 2 Film e videogiochi resi accessibili su supporto audiovisivo, nel quadro di eventi pubblici o tramite servizi su richiesta

Sezione 1 Indicazione dell’età minima e controllo dell’età

Art. 6 Indicazione dell’età minima e descrittori di contenuto

I fornitori di supporti audiovisivi e di servizi su richiesta possono rendere accessibili soltanto film e videogiochi recanti in modo ben visibile l’indicazione dell’età minima richiesta e i descrittori di contenuto.

Gli organizzatori di eventi espongono in modo ben visibile l’indicazione dell’età minima e i descrittori di contenuto per i film e i videogiochi nei punti di vendita dei biglietti e nei luoghi di svolgimento degli eventi pubblici.

I film o i videogiochi privi di contenuti potenzialmente nocivi per lo sviluppo dei minori non necessitano di descrittori di contenuto.

Art. 7 Controllo dell’età da parte dei fornitori di supporti audiovisivi e degli organizzatori di eventi

I fornitori di supporti audiovisivi e gli organizzatori di eventi procedono al controllo dell’età dei minorenni. Se un minorenne non ha l’età minima richiesta, gli negano l’accesso al film o al videogioco.

Sono previste le seguenti eccezioni:

  • a. fatto salvo l’articolo 197 capoverso 1 del Codice penale5, gli organizzatori di eventi possono rendere accessibile un film o un videogioco a un minorenne che non ha l’età minima richiesta, se:

    1. è accompagnato da un maggiorenne che ha almeno dieci anni più di lui, e

    2. il film o il videogioco non è autorizzato soltanto per i maggiorenni;

  • b. gli organizzatori di tornei di videogiochi possono far partecipare un minorenne a un torneo per il quale non ha l’età minima richiesta, se ha il consenso scritto di un detentore dell’autorità parentale.

Art. 8 Controllo dell’età da parte dei fornitori di servizi su richiesta

I fornitori di servizi su richiesta adottano misure adeguate per proteggere i minorenni da contenuti inadeguati.

Le misure comprendono almeno:

  • a. l’allestimento e la gestione di un sistema che consenta di controllare l’età prima del primo utilizzo del servizio; e

  • b. la messa a disposizione di un sistema di controllo parentale.

Se rilevano dati di minorenni nel quadro delle misure di cui ai capoversi 1 e 2, i fornitori di servizi su richiesta possono utilizzarli esclusivamente per il controllo dell’età.

Il Consiglio federale disciplina i requisiti per i sistemi di cui al capoverso 2.

Sezione 2 Dichiarazione del carattere vincolante delle regolamentazioni in materia di protezione dei minori

Art. 9 Principio

Nel settore del film e in quello dei videogiochi una regolamentazione in materia di protezione dei minori (regolamentazione per minori) emanata da un’organizzazione degli operatori del rispettivo settore (organizzazione di categoria) può essere dichiarata vincolante anche per gli operatori che non sono membri dell’organizzazione in questione.

Art. 10 Requisiti per le organizzazioni di categoria

Una regolamentazione per minori può essere dichiarata vincolante se l’organizzazione di categoria che la emana:

  • a. ha tra i suoi scopi la protezione dei minori;

  • b. è aperta a tutti gli operatori del proprio settore;

  • c. è rappresentativa del proprio settore;

  • d. è attiva a livello nazionale;

  • e. ha istituito uno sportello che tratta le richieste di informazioni e i reclami relativi all’applicazione della regolamentazione per minori; e

  • f. ha fatto ricorso a esperti per elaborare la regolamentazione per minori.

Il Consiglio federale definisce i requisiti relativi alla rappresentatività delle organizzazioni di categoria secondo il capoverso 1 lettera c.

Art. 11 Requisiti generali per le regolamentazioni per minori

La regolamentazione per minori comprende almeno i seguenti punti:

  • a. il sistema di classificazione in base all’età applicabile;

  • b. regole relative all’indicazione dell’età minima, al controllo dell’età e alla prassi da adottare per la pubblicità e le anteprime («trailer») rese accessibili insieme a un film o a un videogioco e al regime da applicare ai film e ai videogiochi che erano già sul mercato prima dell’entrata in vigore della regolamentazione per minori;

  • c. regole relative ai descrittori di contenuto, salvo se l’inserimento di descrittori di contenuto nella regolamentazione per minori comporta un onere sproporzionato per l’organizzazione di categoria o per gli operatori del rispettivo settore;

  • d. l’obbligo di contrassegnare in modo particolare i film o i videogiochi non ancora classificati secondo un sistema di classificazione in base all’età e trattarli come se fossero classificati nella categoria d’età più alta;

  • e. la designazione di uno sportello per la protezione dei minori;

  • f. la possibilità per chiunque di presentare un reclamo allo sportello in merito all’età minima richiesta per un determinato film o videogioco oppure in caso di mancato rispetto della regolamentazione per minori;

  • g. le modalità dell’informazione pubblica sui contenuti della regolamentazione per minori;

  • h. il controllo da parte della competente organizzazione di categoria dell’attuazione della regolamentazione per minori, in particolare ricorrendo a test d’acquisto, a test d’entrata o a conti fittizi;

  • i. le misure in caso di violazione della regolamentazione per minori da parte di operatori che sono membri dell’organizzazione di categoria;

  • j. la ripartizione delle spese per l’elaborazione e l’attuazione della regolamentazione per minori.

Art. 12 Sistemi di classificazione in base all’età

Ogni regolamentazione per minori stabilisce un proprio sistema di classificazione in base all’età fondato sulle conoscenze attuali e sugli sviluppi internazionali riguardo alla protezione dei minori.

Il sistema di classificazione in base all’età prevede:

  • a. criteri uniformi per la classificazione di tutti i film e di tutti i videogiochi;

  • b. almeno cinque categorie d’età, la più alta delle quali riserva l’accesso a film e videogiochi esclusivamente alle persone maggiorenni.

Le organizzazioni di categoria provvedono ad adeguare il sistema di classificazione in base all’età, se ciò risulta necessario in seguito all’acquisizione di nuove conoscenze.

Le organizzazioni di categoria possono validare un sistema di classificazione in base all’età già in uso, affermatosi a livello internazionale.

Art. 13 Descrittori di contenuto

Le organizzazioni di categoria che operano nei settori dei film e dei videogiochi lavorano allo sviluppo di descrittori di contenuto nel rispettivo settore. Tengono conto dell’evoluzione internazionale del settore e, per quanto possibile, sostengono lo sviluppo di descrittori armonizzati a livello internazionale. Trascorsi cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un progetto di regolamentazione dei descrittori di contenuto se ritiene che i lavori condotti dalle organizzazioni di categoria siano insufficienti.

Art. 14 Sportelli per la protezione dei minori e reclami

Gli sportelli delle organizzazioni di categoria trattano reclami concernenti film o videogiochi e rispondono a richieste di informazioni relative alla protezione dei minori.

I reclami sono presentati in forma scritta e motivati.

Gli sportelli trattano i reclami entro 30 giorni. Comunicano per scritto a chi li ha presentati i risultati delle loro verifiche e li informano del seguito della procedura.

Presentano annualmente all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) un rapporto sul numero, il contenuto e l’esito dei reclami trattati nonché sulle eventuali misure adottate dalla rispettiva organizzazione di categoria in virtù dell’articolo 11 lettera i.

L’UFAS può esigere in qualsiasi momento di consultare tutta la documentazione relativa ai reclami.

Il trattamento dei reclami e delle richieste di informazioni è gratuito.

Art. 15 Richiesta di dichiarazione del carattere vincolante delle regolamentazioni per minori

Una regolamentazione per minori è dichiarata vincolante su richiesta dell’organizzazione di categoria.

La richiesta è presentata all’UFAS in forma scritta. Alla richiesta è allegata la regolamentazione per minori in tutte le lingue ufficiali.

Art. 16 Esame della regolamentazione per minori

L’UFAS esamina se la regolamentazione per minori soddisfa i requisiti di cui agli articoli 10–14.

Consulta i Cantoni e ricorre a esperti esterni.

Se ritiene che i requisiti di cui agli articoli 10–14 sono soddisfatti, presenta al Consiglio federale la richiesta di dichiarazione del carattere vincolante.

Se ritiene che i requisiti di cui agli articoli 10–14 non sono soddisfatti, rinvia la regolamentazione per minori all’organizzazione di categoria.

Art. 17 Dichiarazione del carattere vincolante e pubblicazione della regolamentazione per minori

Il Consiglio federale decide in merito alla richiesta di dichiarazione del carattere vincolante della regolamentazione per minori.

Stabilisce a quali disposizioni della regolamentazione per minori si applica la dichiarazione del carattere vincolante. Le disposizioni concernenti le misure in caso di violazione della regolamentazione non sono dichiarate vincolanti.

Le regolamentazioni per minori dichiarate vincolanti sono pubblicate nel Foglio federale. Nel Foglio ufficiale svizzero di commercio è pubblicato un riferimento alla dichiarazione del carattere vincolante.

Art. 18 Revoca e caducità della dichiarazione del carattere vincolante

Se una regolamentazione per minori dichiarata vincolante non soddisfa più i requisiti stabiliti nella presente legge, il Consiglio federale revoca la dichiarazione del carattere vincolante. La revoca è pubblicata nel Foglio federale.

La dichiarazione del carattere vincolante della regolamentazione per minori decade se un’organizzazione di categoria pone in vigore una modifica della propria regolamentazione senza che il Consiglio federale abbia dichiarato vincolante la modifica in questione.

Sezione 3 Regolamentazione sussidiaria da parte del Consiglio federale

Art. 19

Il Consiglio federale può emanare una regolamentazione per minori che preveda gli elementi di cui all’articolo 11 lettere a–h per il settore dei film o per il settore dei videogiochi, se:

  • a. non è stata dichiarata vincolante alcuna regolamentazione per minori, ma al più presto due anni dopo l’entrata in vigore della presente legge;

  • b. la dichiarazione del carattere vincolante è stata revocata o è decaduta.

Può incaricare terzi di controllare l’attuazione della regolamentazione per minori e di istituire uno sportello.

Capitolo 3 Film e videogiochi resi accessibili tramite servizi di piattaforma

Art. 20

I fornitori di servizi di piattaforma adottano misure adeguate per proteggere i minori da contenuti inadeguati.

Le misure comprendono almeno:

  • a. l’allestimento e la gestione di un sistema che consenta di controllare l’età prima del primo utilizzo del servizio;

  • b. l’allestimento e la gestione di un sistema che permetta agli utenti di segnalare al fornitore del servizio di piattaforma contenuti non adatti ai minori.

Se rilevano dati di minorenni nel quadro delle misure di cui ai capoversi 1 e 2, i fornitori di servizi di piattaforma possono utilizzarli esclusivamente per il controllo dell’età.

Il Consiglio federale disciplina i requisiti per i sistemi di cui al capoverso 2.

Capitolo 4 Test

Art. 21 Test d’acquisto e test d’entrata

Nel quadro dei rispettivi compiti di vigilanza, le organizzazioni di categoria, i Cantoni e l’UFAS possono svolgere test d’acquisto e test d’entrata o farli svolgere da organizzazioni specializzate.

Per test d’acquisto si intende l’acquisto o il tentativo di acquisto, da parte di un minorenne, di un supporto audiovisivo al quale non dovrebbe avere accesso, su incarico di autorità, di organizzazioni di categoria o di organizzazioni specializzate.

Per test d’entrata si intende l’accesso o il tentativo di accesso, da parte di un minorenne, a un evento pubblico al quale non dovrebbe avere accesso, su incarico di autorità, di organizzazioni di categoria o di organizzazioni specializzate.

Art. 22 Apertura di conti a fini di test

Nel quadro dei rispettivi compiti di vigilanza, le organizzazioni di categoria e l’UFAS possono aprire o far aprire conti fittizi presso servizi su richiesta.

Nel quadro dei suoi compiti di vigilanza, l’UFAS può aprire o far aprire conti fittizi presso servizi di piattaforma.

Per apertura di un conto fittizio si intende l’apertura o il tentativo di apertura di un conto presso un servizio su richiesta o un servizio di piattaforma, al fine di verificare se le restrizioni di accesso prescritte in base all’età sono applicate.

Art. 23 Coordinamento dei test

L’UFAS coordina i suoi test d’acquisto con quelli dei Cantoni.

Le organizzazioni di categoria annunciano preventivamente i loro test all’autorità di vigilanza competente.

Art. 24 Utilizzo dei risultati dei test in procedimenti penali

In procedimenti penali possono essere utilizzate soltanto le informazioni acquisite mediante test ordinati dalla Confederazione e dai Cantoni.

I test devono soddisfare le condizioni seguenti:

  • a. sono stati svolti dall’autorità stessa o da un’organizzazione specializzata da essa incaricata;

  • b. il minorenne e un detentore dell’autorità parentale hanno dato il loro consenso scritto alla partecipazione ai test;

  • c. l’autorità competente o l’organizzazione specializzata ha constatato che il minorenne:

    1. era idoneo all’incarico previsto, e

    2. è stato debitamente preparato a svolgerlo;

  • d. il minorenne ha svolto il suo incarico in forma anonima e sotto la sorveglianza di un adulto;

  • e. non sono stati adottati accorgimenti per nascondere l’età reale del minorenne;

  • f. i test sono stati immediatamente verbalizzati e documentati.

Art. 25 Disposizioni d’esecuzione relative ai test

Il Consiglio federale disciplina in particolare:

  • a. la vigilanza sulle organizzazioni specializzate;

  • b. i dettagli riguardanti il reclutamento, la preparazione, l’accompagnamento e la protezione della personalità dei minorenni;

  • c. i requisiti per la verbalizzazione e la documentazione dei test svolti;

  • d. la comunicazione dei risultati ai fornitori e agli organizzatori di eventi interessati.

Capitolo 5 Vigilanza e coordinamento

Art. 26 Compiti di vigilanza delle organizzazioni di categoria

Le organizzazioni di categoria vigilano sul rispetto delle proprie regolamentazioni per minori; esse applicano le misure previste in caso di violazione delle sue disposizioni da parte dei propri membri.

Art. 27 Compiti di vigilanza dei Cantoni

Ogni Cantone vigila sul rispetto degli obblighi concernenti l’indicazione dell’età minima, i descrittori di contenuto e il controllo dell’età da parte dei fornitori di supporti audiovisivi e degli organizzatori di eventi che rendono accessibili film o videogiochi sul suo territorio.

I Cantoni presentano annualmente all’UFAS un rapporto in cui rendono conto della loro attività di vigilanza e delle pene inflitte conformemente agli articoli 34–36.

Art. 28 Compiti di vigilanza e di coordinamento dell’UFAS

L’UFAS vigila sul rispetto degli obblighi concernenti:

  • a. l’indicazione dell’età minima, i descrittori di contenuto e il controllo dell’età da parte dei fornitori di supporti audiovisivi che rendono accessibili film o videogiochi su Internet;

  • b. l’indicazione dell’età minima, i descrittori di contenuto, il sistema di controllo dell’età e il sistema di controllo parentale da parte dei fornitori di servizi su richiesta;

  • c. il sistema di controllo dell’età e il sistema per la segnalazione di contenuti non adatti ai minori da parte dei fornitori di servizi di piattaforma.

L’UFAS tratta le segnalazioni delle persone che non concordano con i risultati delle verifiche di uno sportello in merito a un reclamo.

Assicura lo scambio di informazioni e di esperienze fra gli organi coinvolti.

Vigila sull’esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni e la coordina. A tal fine può prescrivere ai Cantoni determinate misure con l’obiettivo di garantire un’esecuzione uniforme.

Capitolo 6 Promozione delle competenze mediatiche e prevenzione

Art. 29

L’UFAS adotta misure con cui informare e sensibilizzare i diversi gruppi destinatari sulle opportunità e sui rischi dei media digitali in ambito familiare, scolastico e ricreativo.

L’UFAS sostiene l’approfondimento delle conoscenze specialistiche nel settore della promozione delle competenze mediatiche dei minorenni.

La Confederazione può sostenere finanziariamente attività sovraregionali o progetti modello promossi da operatori pubblici e privati finalizzati alla sensibilizzazione, allo sviluppo di reti di contatto o all’approfondimento delle conoscenze specialistiche.

Capitolo 7 Rapporti annuali e valutazione

Art. 30 Rapporti annuali

L’UFAS pubblica annualmente un rapporto contenente informazioni sull’attività di vigilanza della Confederazione e dei Cantoni e sulle pene inflitte dai Cantoni conformemente agli articoli 34–36.

Le organizzazioni di categoria pubblicano annualmente un rapporto contenente informazioni riguardanti:

  • a. la loro attività di controllo;

  • b. le misure adottate in caso di violazione della regolamentazione per minori da parte dei propri membri;

  • c. i reclami trattati dagli sportelli.

Art. 31 Valutazione e rapporto al Consiglio federale

L’UFAS valuta a intervalli regolari, con il coinvolgimento dei Cantoni e di esperti esterni, l’efficacia delle misure di protezione dei minori secondo la presente legge.

Ogni cinque anni presenta al Consiglio federale un rapporto sui risultati della valutazione.

Capitolo 8 Finanziamento

Art. 32 Ripartizione delle spese

Gli operatori dei settori dei film e dei videogiochi, i fornitori di servizi di piattaforma, la Confederazione e i Cantoni assumono le spese di esecuzione della presente legge nel loro rispettivo ambito di competenza. È fatta salva la riscossione di emolumenti secondo l’articolo 33.

Gli operatori dei settori dei film e dei videogiochi che non sono membri delle organizzazioni di categoria del rispettivo settore partecipano alle spese sostenute da queste organizzazioni per l’elaborazione e l’attuazione delle regolamentazioni per minori dichiarate vincolanti.

Se emana prescrizioni per un settore conformemente all’articolo 19, il Consiglio federale obbliga gli operatori del rispettivo settore a partecipare alle spese di esecuzione.

Art. 33 Emolumenti

Il Consiglio federale fissa gli emolumenti per i test svolti dall’UFAS e l’importo massimo degli emolumenti che i Cantoni possono riscuotere per lo svolgimento di test.

Per i test che non danno luogo a reclami non sono riscossi emolumenti.

Capitolo 9 Disposizioni penali

Art. 34 Contravvenzioni

È punito con la multa fino a 40 000 franchi chi rende accessibile un film o un videogioco e omette intenzionalmente di:

  • a. riportare in modo ben visibile l’indicazione dell’età e i descrittori di contenuto (art. 6);

  • b. procedere a un controllo dell’età (art. 7) oppure allestire o gestire un sistema di controllo dell’età (art. 8 cpv. 2 lett. a e 20 cpv. 2 lett. a);

  • c. mettere a disposizione un sistema di controllo parentale (art. 8 cpv. 2 lett. b);

  • d. allestire o gestire un sistema per la segnalazione di contenuti non adatti ai minori (art. 20 cpv. 2 lett. b).

È punito con la multa fino a 40 000 franchi chi utilizza intenzionalmente dati di minorenni per fini diversi dal controllo dell’età (art. 8 cpv. 3 e 20 cpv. 3).

Il tentativo e la complicità sono punibili.

Art. 35 Infrazioni commesse nell’azienda

Le disposizioni penali sulle infrazioni commesse nell’azienda di cui agli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 19746 sul diritto penale amministrativo si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle autorità cantonali.

Art. 36 Perseguimento penale

Le contravvenzioni di cui all’articolo 34 sono perseguite e giudicate dai Cantoni.

L’UFAS può segnalare alla competente autorità cantonale di perseguimento penale le contravvenzioni rilevate nel quadro della sua attività di vigilanza.

Capitolo 10 Disposizioni finali

Art. 37 Prescrizioni dei Cantoni

I Cantoni adeguano le loro legislazioni entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 38 Esecuzione

I Cantoni eseguono la presente legge, per quanto l’esecuzione non spetti alla Confederazione.

Art. 39 Disposizioni d’esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

Art. 40 Disposizione transitoria sui sistemi di classificazione in base all’età

Per i film e i videogiochi disponibili in Svizzera prima dell’entrata in vigore della presente legge può continuare ad essere utilizzato il sistema di classificazione in base all’età già in uso.

Art. 41 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 30 settembre 2022

La presidente: Irène Kälin
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 30 settembre 2022

Il presidente: Thomas Hefti
La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 19 gennaio 2023.7

La presente legge entra in vigore come segue:

  • a. gli articoli 1–5, 9–13, 15–19, 29, 32, 37–39 nonché 41: il 1° gennaio 2025;

  • b. le rimanenti disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo.

26 giugno 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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