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AS 2024 345

Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 15 agosto 20181 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 4 lett. m4 La presente ordinanza disciplina parimenti la competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata in relazione con gli atti dell’UE seguenti:m. regolamento (UE) 2016/3992.

Art. 3 cpv. 1, nota a piè di pagina1 Le condizioni d’entrata per un soggiorno di breve durata sono rette dall’articolo 6 del codice frontiere Schengen3.

Art. 34b cpv. 2 lett. a e b2 Essa ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione del Consiglio dell’UE relativi al codice dei visti, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA e gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del codice dei visti e riguardino gli ambiti seguenti:a. la sospensione dell’applicazione dell’esenzione da emolumenti o delle facilitazioni per quanto riguarda la produzione di giustificativi, i termini di trattamento o il rilascio di visti per entrate multiple nei confronti di tutti i cittadini o di determinate categorie di cittadini di un dato Paese terzo che non coopera a sufficienza nell’ambito della riammissione di propri cittadini in situazione irregolare (art. 25bis par. 5 lett. a e 6);b. l’aumento graduale dell’emolumento di visto se il Paese terzo interessato continua a non cooperare a sufficienza (art. 25bis par. 5 lett. b e 6);

Art. 34i Conclusione di trattati internazionali legati al regolamento (UE) 2016/3991 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2016/3994, sempreché tali trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA5 e sempreché gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del regolamento (UE) 2016/399 e riguardino gli ambiti seguenti:a. il modello per la notifica sul ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne (art. 27 par. 6);b. il modello uniforme di relazione sul ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne (art. 33 par. 4).2 Ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2016/399, sempreché i trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA e sempreché gli atti delegati siano stati adottati sulla base degli articoli e dei paragrafi del regolamento (UE) 2016/399 menzionati di seguito e riguardino gli ambiti seguenti:a. modalità supplementari per la sorveglianza di frontiera (art. 13 par. 5);b. modifiche degli Allegati III, IV e VIII del regolamento (UE) 2016/399 (art. 36 par. 1);c. integrazioni di categorie di persone autorizzate a effettuare viaggi essenziali nell’Allegato XI Parte B del regolamento (UE) 2016/399 (art. 36 par. 2).

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2024.

26 giugno 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi