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AS 2024 351

Ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr)

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,

visto l’articolo 115 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 27 maggio 20201 sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari,

ordina:

I

L’ordinanza del 27 maggio 2020 sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari è modificata come segue:

Art. 118e Disposizione transitoria della modifica del 9 luglio 2024Le partite con le seguenti derrate alimentari già inviate al momento dell’entrata in vigore della modifica del 9 luglio 2024 possono essere importate fino al 1° ottobre 2024 senza attestazione ufficiale e senza risultati delle campionature e delle analisi:a. gotu kola (Centella asiatica) proveniente dallo Sri Lanka;b. peperoni del genere Capsicum provenienti dal Vietnam.

II

L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2024.

9 luglio 2024

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

Hans Wyss

(art. 37 cpv. 1 e 38 cpv. 1 lett. b, 2 e 5)

Derrate alimentari non di origine animale provenienti da determinati Paesi che sono soggetti temporaneamente ai controlli ufficiali approfonditi secondo gli articoli 37−43

N. 1, nota a piè di pagina1. Tutte le derrate alimentari iscritte nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/17932.