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AS 2024 353

Ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (ORM)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 28 giugno 20231 sulla maturità è modificata come segue:

Art. 36 Disposizioni transitorie1 I riconoscimenti degli attestati di maturità liceale sono rilasciati secondo il diritto anteriore se la domanda di riconoscimento è pendente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza. 2 Su richiesta del Cantone interessato, i riconoscimenti degli attestati di maturità liceale sono rilasciati secondo il diritto anteriore per un periodo di:a. otto anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza;b. quattordici anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza, se la durata minima dei cicli di maturità liceale nel Cantone interessato non è conforme all’articolo 7.3 I riconoscimenti degli attestati di maturità liceale rilasciati secondo il diritto anteriore rimangono validi per un periodo di:a. otto anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza;b. quattordici anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza, se la durata minima dei cicli di maturità liceale non è conforme all’articolo 7.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2024.

26 giugno 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi