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AS 2024 36

AS 2024 36
(art. 10 cpv. 1 LPubb)

Preambolo

Ordinanza del DFI
sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico‑sanitarie

(Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Modifica del 29 novembre 2023 (RU 2023 807; RS 832.112.31)

Art. 9b cpv. 1 lett. b

Invece di:

1 I dietisti autorizzati ai sensi dell’articolo 50a OAMal e le organizzazioni di dietetica autorizzate ai sensi dell’articolo 52c OAMal prestano consulenza, previa prescrizione medica o su mandato medico, ai pazienti affetti dalle malattie seguenti:

  • b. obesità (indice di massa corporea ≥ 30 kg/m2) e sovrappeso (indice di massa corporea ≥ 25 kg/m2), con malattia conseguente che può essere favorevolmente influenzata dalla riduzione del peso;

Leggasi:

1 I dietisti autorizzati ai sensi dell’articolo 50a OAMal e le organizzazioni di dietetica autorizzate ai sensi dell’articolo 52c OAMal prestano consulenza, previa prescrizione medica o su mandato medico, ai pazienti affetti dalle malattie seguenti:

  • b. obesità (indice di massa corporea ≥ 30 kg/m2) e sovrappeso (indice di massa corporea ≥ 25 kg/m2) associato ad una malattia secondaria che la perdita di peso può influenzare favorevolmente;

24 gennaio 2024

Cancelleria federale

Correzione(art. 10 cpv. 1 LPubb)

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