AS 2024 36
AS 2024 36
(art. 10 cpv. 1 LPubb)
Preambolo
Ordinanza del DFI
sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico‑sanitarie
(Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
Modifica del 29 novembre 2023 (RU 2023 807; RS 832.112.31)
Art. 9b cpv. 1 lett. b
Invece di:
1 I dietisti autorizzati ai sensi dell’articolo 50a OAMal e le organizzazioni di dietetica autorizzate ai sensi dell’articolo 52c OAMal prestano consulenza, previa prescrizione medica o su mandato medico, ai pazienti affetti dalle malattie seguenti:
b. obesità (indice di massa corporea ≥ 30 kg/m2) e sovrappeso (indice di massa corporea ≥ 25 kg/m2), con malattia conseguente che può essere favorevolmente influenzata dalla riduzione del peso;
Leggasi:
1 I dietisti autorizzati ai sensi dell’articolo 50a OAMal e le organizzazioni di dietetica autorizzate ai sensi dell’articolo 52c OAMal prestano consulenza, previa prescrizione medica o su mandato medico, ai pazienti affetti dalle malattie seguenti:
b. obesità (indice di massa corporea ≥ 30 kg/m2) e sovrappeso (indice di massa corporea ≥ 25 kg/m2) associato ad una malattia secondaria che la perdita di peso può influenzare favorevolmente;
24 gennaio 2024 | Cancelleria federale |
Correzione(art. 10 cpv. 1 LPubb)