Ai fini del presente Trattato,
(a) «autorità»:
i) con «autorità amministrativa» si intende, per ciascuna Parte, l’autorità designata che amministra il presente Trattato,
ii) con «autorità competente» si intende, per ciascuna Parte, l’autorità investita della responsabilità globale della messa in atto del presente Trattato;
(b) con «coproduzione» si intende un’opera audiovisiva prodotta da produttori delle Parti che adempie le disposizioni del presente Trattato e che è riconosciuta come tale da ciascuna Parte;
(c) con «Stati coproduttori» si intendono le Parti e, in certi casi, gli Stati terzi;
(d) con «Stato terzo» si intende uno Stato a cui almeno una delle Parti è legata mediante un trattato o un protocollo d’intesa in materia di coproduzione e il cui produttore partecipa alla coproduzione;
(e) con «Stato non parte» si intende uno Stato diverso dagli Stati coproduttori;
(f) con «opera audiovisiva» si intende un’opera cinematografica, televisiva o video (inclusa un’opera digitale non lineare) di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto presente o futuro destinata alla commercializzazione;
(g) con «produttore» si intende un soggetto nazionale che dirige la realizzazione di una coproduzione;
(h) con «soggetto nazionale» si intende:
– nel caso della Svizzera, qualsiasi persona fisica di nazionalità svizzera o domiciliata in Svizzera secondo la definizione fornita dalle leggi svizzere; sono assimilate a queste ultime ai fini del presente Trattato le persone giuridiche con sede sociale in Svizzera,
– nel caso del Canada, qualsiasi persona fisica o giuridica secondo la definizione fornita dalle leggi canadesi.