AS 2024 384
Regolamento sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF)
Preambolo
Il Tribunale penale federale (TPF)
decreta:
I
Il regolamento del 31 agosto 20101 sull’organizzazione del TPF è modificato come segue:
Art. 4 cpv. 2 e 32 La rappresentanza in caso d’impedimento del presidente della Commissione amministrativa è disciplinata dall’articolo 52 capoverso 4 LOAP. In caso d’impedimento di un altro membro della Commissione amministrativa, la rappresentanza è assicurata dal giudice con la maggiore anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro.3 Il presidente del Tribunale penale federale o chi lo rappresenta presiede la Commissione amministrativa (art. 52 cpv. 3 e 4 LOAP).
Art. 19 cpv. 33 La Corte dei reclami penali giudica nella composizione di tre giudici, nella misura in cui non è competente la direzione del procedimento. Essa può prendere decisioni mediante circolazione degli atti in caso d’unanimità e se nessun membro né il cancelliere del collegio giudicante chiede la seduta di discussione.
Art. 19a cpv. 22 Essa giudica nella composizione di tre giudici, salvo che la legge attribuisca tale competenza a chi dirige il procedimento.
II
Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2024.
22 luglio 2024 | In nome del Tribunale penale federale: Il presidente, Alberto Fabbri |