AS 2024 385
Regolamento del Tribunale penale federale
sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale
(RSPPF)
(RSPPF)
Preambolo
Il Tribunale penale federale (TPF)
decreta:
I
Il regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 20101 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale è modificato come segue:
Titolo prima dell’art. 19Sezione 4: Indennità a periti
Art. 19, rubricaAbrogata
Titolo prima dell’art. 20Sezione 4a: Indennità a interpreti e traduttori
Art. 20 Principio1 Di regola, l’indennità per gli interpreti e i traduttori si basa sui prezzi di mercato ma ammonta al massimo a 130 franchi all’ora per gli interpreti e a 140 franchi per pagina standard per i traduttori. Una pagina standard è composta di 1800 caratteri (spazi inclusi); determinante per il calcolo è il testo di partenza.2 Per determinare la tariffa sono considerate, in particolare, le conoscenze linguistiche e professionali, attestate segnatamente da un diploma professionale, da una laurea in lingue, da una formazione o da esperienza professionale equivalenti.3 Il tempo di viaggio è compensato alla metà della tariffa oraria in conformità al capoverso 1; il tempo di attesa è compensato per intero.
Art. 20a Indennità forfettaria1 In casi particolari può essere concordata un’indennità forfettaria. 2 Sono considerati casi particolari i procedimenti di lunga durata che comportano diversi giorni di dibattimenti e interruzioni prevedibili o giorni di riserva. 3 Nel determinare l’indennità forfettaria, chi dirige il procedimento prende in considerazione le tariffe di cui all’articolo 20 nonché il tempo di lavoro necessario stimato.
Art. 20b Annullamento, rinvio o riduzione del mandato1 Se i dibattimenti della causa durano un giorno e il mandato dell’interprete viene annullato o rinviato meno di due giorni lavorativi prima della data prevista, all’interprete è corrisposta un’indennità forfettaria di 200 franchi al giorno e saranno rimborsate le spese inevitabili da lui sostenute. 2 Se i dibattimenti si svolgono su più giorni, in caso di annullamento o riduzione importante del mandato dell’interprete con breve preavviso, il compenso è stabilito da chi dirige il procedimento secondo il suo apprezzamento.
Art. 20c Calcolo1 Se la fattura risulta eccessiva, segnatamente se il mandato non è stato eseguito correttamente o entro i termini prefissati, chi dirige il procedimento può ridurre l’indennità.2 Per le indennità di trasferta e di vitto nonché per le altre spese degli interpreti e traduttori si applicano per analogia, salvo convenzione contraria, le tariffe secondo l’articolo 17.3 Le indennità si intendono IVA esclusa.
II
Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2024.
22 luglio 2024 | In nome del Tribunale penale federale: Il presidente, Alberto Fabbri |