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AS 2024 390

Ordinanza dell’UDSC sulla procedura elettronica in relazione con la tassa sul traffico pesante

Preambolo

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC),

visto l’articolo 28 capoverso 2 in combinato disposto con l’articolo 90 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane,

ordina:

Art. 1 Procedura elettronica

Le seguenti procedure legate alla riscossione della tassa sul traffico pesante sono svolte elettronicamente tramite il portale secondo l’articolo 93 dell’ordinanza del 27 marzo 20242 sul traffico pesante:

  • a. la procedura d’imposizione;

  • b. la procedura di restituzione;

  • c. la procedura di opposizione.

Art. 2 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2024.

16 luglio 2024

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini:

Pascal Lüthi

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