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AS 2024 405

Ordinanza
concernente l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi
(Ordinanza sui biocidi, OBioc)
(Ordinanza sui biocidi, OBioc)

Preambolo

L’Ufficio federale della sanità pubblica,
d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente e con la Segreteria di Stato dell’economia,

visto l’articolo 10 lettera a dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sui biocidi (OBioc),

ordina:

I

Gli allegati 1 e 2 OBioc sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2024.

22 luglio 2024

Ufficio federale della sanità pubblica:

Anne Lévy

(art. 7 cpv. 1, 8 cpv. 1, 9 cpv. 1, 10 cpv. 1, 11 cpv. 2 e 3, 11h lett. a,
22, 31 cpv. 1 e 62c cpv. 1)

Titolo, nota a piè di pagina

Elenco dei principi attivi ai quali può essere applicata la procedura semplificata2

(art. 7 cpv. 1, 8 cpv. 1, 9 cpv. 1 e 3, 10 cpv. 1, 11 cpv. 2 e 3, 22,
31 cpv. 1, 62 cpv. 2 e 62c cpv. 1)

Titolo, nota a piè di pagina

Elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati3

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