AS 2024 424
Legge federale che disciplina l’attività degli intermediari assicurativi
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 maggio 20211,
decreta:
I
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
Art. 19 cpv. 3Abrogato
Titolo dopo l’art. 19Sezione 1a:
Disciplinamento dell’attività degli intermediari assicurativi
Art. 19a Intermediari assicurativiGli intermediari assicurativi sono, indipendentemente dalla loro designazione, persone che dietro compenso agiscono nell’interesse di uno o più assicuratori proponendo o permettendo l’affiliazione di assicurati.
Art. 19b Accordo tra assicuratori1 Gli assicuratori possono concludere un accordo che disciplini:a. la pubblicità telefonica;b. la rinuncia alle prestazioni dei call center;c. il divieto di pubblicità telefonica rivolta alle persone che non sono mai state assicurate presso di loro o che non lo sono più da tempo;d. la formazione degli intermediari assicurativi;e. la limitazione della rimunerazione dell’attività degli intermediari assicurativi;f. la redazione e la firma di un verbale per i colloqui di consulenza.2 Su richiesta degli assicuratori che rappresentano insieme almeno il 66 per cento degli assicurati, il Consiglio federale può, per via di ordinanza, conferire carattere obbligatorio generale al disciplinamento dei punti di cui al capoverso 1 lettere c–f. Il disciplinamento dev’essere conforme alla legislazione e l’importo della rimunerazione di cui al capoverso 1 lettera e dev’essere stabilito secondo le regole dell’economia. Prima di conferire il carattere di obbligatorietà il Consiglio federale sente gli assicuratori.3 Il Consiglio federale determina nell’ordinanza di cui al capoverso 2 le infrazioni penali al disciplinamento a cui è stato conferito carattere obbligatorio.
Art. 38a Provvedimenti in caso di mancato rispetto del disciplinamento dell’attività degli intermediari assicurativiSe un assicuratore non rispetta un disciplinamento a cui è stato conferito carattere obbligatorio secondo l’articolo 19b capoverso 2, l’autorità di vigilanza può, per al massimo un anno:a. vietargli di rimunerare gli intermediari assicurativi ai quali non è legato da un contratto di lavoro;b. ordinare una limitazione delle spese per l’acquisizione di nuovi assicurati.
Art. 54 cpv. 3 lett. h e 43 È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente:h. commette un’infrazione ai sensi dell’articolo 19b capoverso 3.4 Chi ha agito per negligenza nei casi di cui al capoverso 3 lettere b–f ed h è punito con la multa sino a 20 000 franchi.
2. Legge del 17 dicembre 20042 sulla sorveglianza degli assicuratori
Art. 31a Disciplinamento dell’attività degli intermediari assicurativi nel settore dell’assicurazione complementare a quella sociale contro le malattie1 Le imprese di assicurazione possono concludere un accordo che disciplini, nel settore dell’assicurazione complementare a quella sociale contro le malattie:a. la pubblicità telefonica;b. la rinuncia alle prestazioni dei call center;c. il divieto di pubblicità telefonica rivolta alle persone che non sono mai state assicurate presso di loro o che non lo sono più da tempo;d. la formazione degli intermediari assicurativi;e. la limitazione della rimunerazione dell’attività degli intermediari assicurativi;f. la redazione e la firma di un verbale per i colloqui di consulenza.2 Su richiesta delle imprese di assicurazione che rappresentano insieme almeno il 66 per cento dei premi degli stipulanti, il Consiglio federale può, per via di ordinanza, conferire carattere obbligatorio generale al disciplinamento dei punti di cui al capoverso 1 lettere c–f. Il disciplinamento dev’essere conforme alla legislazione e l’importo della rimunerazione di cui al capoverso 1 lettera e dev’essere stabilito secondo le regole dell’economia. Prima di conferire il carattere di obbligatorietà il Consiglio federale sente le imprese di assicurazione.3 Il Consiglio federale determina nell’ordinanza di cui al capoverso 2 le infrazioni penali al disciplinamento a cui è stato conferito carattere obbligatorio.4 Sono fatte salve le disposizioni relative alla protezione dagli abusi.
Art. 38 cpv. 22 Se un’impresa di assicurazione non rispetta un disciplinamento a cui è stato conferito carattere obbligatorio secondo l’articolo 31a capoverso 2, la FINMA può rifiutarsi di approvarne le tariffe, ordinare l’adeguamento delle tariffe esistenti e adottare provvedimenti conservativi secondo l’articolo 51.
Art. 86 cpv. 1bis e 21bis È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente, commette, nel settore dell’assicurazione complementare a quella sociale contro le malattie, un’infrazione ai sensi dell’articolo 31a capoverso 3.2 Chi, nei casi di cui ai capoversi 1 e 1bis, ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 50 000 franchi.
II
Coordinamento con la legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA)
Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della LSA3 (cifra I, n. 2) o quella del 18 marzo 20224, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea la disposizione qui appresso ha il tenore seguente:
Art. 86 cpv. 22 Chi, nei casi di cui ai capoversi 1 e 1bis, ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 50 000 franchi.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 16 dicembre 2022 Il presidente: Martin Candinas | Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2022 La presidente: Brigitte Häberli-Koller |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente l’8 aprile 2023.5
2 La presente legge entra in vigore il 1° settembre 2024.
14 agosto 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |