AS 2024 433
Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 4 marzo 20221 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina è modificata come segue:
Art. 14c cpv. 5 lett. a n. 25 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:a. agli acquisti nella Federazione Russa necessari per:2. l’uso personale da parte di cittadini svizzeri, di cittadini di uno Stato membro dello SEE, di persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera o dei loro familiari più stretti;
Art. 14e cpv. 3, 6bis, 6ter e 83 Sono vietati l’acquisto di diamanti di cui all’allegato 27a numeri 1 e 2 lavorati in un Paese terzo, contenenti o costituiti da diamanti originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa di peso pari o superiore a 0,5 carati o 0,1 grammi cadauno, nonché l’importazione, il transito e il trasporto di tali beni in e attraverso la Svizzera.6bis I divieti di cui ai capoversi 1, 3 e 4 non si applicano se all’atto dell’importazione viene provato e indicato sulla dichiarazione doganale che:a. si tratta di beni delle voci di tariffa doganale 7102 10 00, 7102 31 00 e 7104 21 00: questi beni erano fisicamente presenti in Svizzera o nell’Unione europea prima dell’entrata in vigore del rispettivo divieto e sono stati successivamente esportati in un Paese terzo diverso dalla Federazione Russa;b. si tratta di beni delle voci di tariffa doganale 7102 39 00 e 7104 91 00 e di beni di cui di cui all’allegato 27a numero 3: questi beni erano fisicamente situati, sono stati lavorati o fabbricati in un Paese terzo diverso dalla Federazione Russa prima dell’entrata in vigore del rispettivo divieto.6ter Il divieto di cui al capoverso 5 non si applica ai prodotti con diamanti di cui all’allegato 27a numero 3 fabbricati prima del 1° settembre 2024, se tali prodotti:a. sono stati temporaneamente importati in Svizzera da un Paese o territorio terzo diverso dalla Federazione Russa o sono stati reimportati in Svizzera dopo l’esportazione temporanea dalla Svizzera in un Paese o territorio terzo diverso dalla Federazione Russa; eb. all’atto dell’importazione in Svizzera o dell’esportazione dalla Svizzera sono stati vincolati al regime doganale di ammissione temporanea, perfezionamento attivo o perfezionamento passivo.8 All’atto dell’importazione dei beni di cui ai capoversi 3 e 4 deve essere apportata una prova che fornisca informazioni sull’origine dei diamanti lavorati nel Paese terzo. La prova deve essere indicata sulla dichiarazione doganale.
Art. 30a cpv. 1, frase introduttiva, 2bis, frase introduttiva e 3, frase introduttiva1 La SECO può autorizzare fino al 31 dicembre 2024 deroghe ai divieti di cui agli articoli 4, 5, 9, 9a, 9b, 10, 11, 11a e 14b per la vendita, la fornitura, il transito o il trasporto dei beni e delle tecnologie elencati nei corrispondenti allegati 1, 3, 4, 5, 16, 18, 19 e 23 e dei beni di cui all’allegato 2 OBDI2 nonché la vendita, la cessione in licenza o il trasferimento in altro modo di diritti di proprietà intellettuale o di segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni in relazione ai beni e alle tecnologie di cui sopra, che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali, a condizione che:2bis La SECO può autorizzare fino al 31 dicembre 2024 deroghe ai divieti di cui all’articolo 11 per la vendita, la fornitura, il transito o il trasporto dei beni elencati nell’allegato 5, a condizione che tali attività siano strettamente necessarie per disinvestire da una joint venture:3 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 14a e 14c per l’importazione, il transito e il trasporto dei beni di cui agli allegati 17 e 20 fino al 31 dicembre 2024, a condizione che:
Art. 30c cpv. 1, frase introduttiva1 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare fino al 31 dicembre 2024 deroghe ai divieti concernenti i servizi e i software di cui all’articolo 28e, a condizione che:
II
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 27 agosto 2024.
2 L’articolo 14e capoverso 3 entra in vigore il 1° settembre 2024.
21 agosto 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |