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AS 2024 442

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS

Preambolo

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS),
d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze

ordina:

I

L’ordinanza del 15 febbraio 20191 sulle indennità di volo del DDPS è modificata come segue:

Art. 1, frase introduttivaLa presente ordinanza disciplina le indennità per i seguenti impiegati nel DDPS, ad eccezione degli alti ufficiali superiori (art. 2 cpv. 1 lett. c OPers):

Art. 2 cpv. 2 e 32 L’indennità dei piloti militari di professione conformemente all’allegato 1 assegnati alle classi di stipendio 30 e 31 è ridotta del 10 per cento.3 I piloti militari di professione che esercitano una funzione al di fuori del DDPS non hanno alcun diritto all’indennità di cui al capoverso 1.

Art. 10b Disposizioni transitorie della modifica del 16 agosto 2024I seguenti impiegati ricevono un’indennità ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 per una durata massima di cinque anni dopo l’entrata in vigore della modifica del 16 agosto 2024: a. alti ufficiali superiori ai quali prima dell’entrata in vigore di tale modifica veniva versata un’indennità ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1, fino all’attribuzione di una funzione o di un comando secondo l’articolo 26 capoverso 5 OPers;b. piloti militari di professione ai quali prima dell’entrata in vigore di tale modifica è stata comunicata per scritto l’assegnazione di una funzione in un grado di alto ufficiale superiore;c. piloti militari di professione che prima dell’entrata in vigore di tale modifica esercitavano una funzione in un grado di alto ufficiale superiore e la cui promozione diventa esecutiva soltanto dopo l’entrata in vigore di tale modifica.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

16 agosto 2024

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport:

Viola Amherd