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AS 2024 446

Scambio di note del 22 agosto 2024
tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento delegato (UE) 2024/2059 che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 per quanto riguarda la proroga della sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu
(Sviluppo dell’acquis di Schengen)
Entrato in vigore il 22 agosto 2024

Preambolo

Traduzione

Missione della Svizzera
presso l’Unione europea

Bruxelles, 22 agosto 2024

Commissione europea

Segretariato generale, SG.B.2

Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale della Commissione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica della Commissione dell’8 agosto 2024, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20041, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:

  • «Regolamento delegato (UE) [2024/2059] della Commissione [del 31 maggio 2024] che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 per quanto riguarda la proroga della sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu»2

Il presente regolamento è stato notificato alla Svizzera con il numero C(2024) 3650 definitivo.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale della Commissione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica della Commissione. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica della Commissione europea dell’8 agosto 2024 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea.

Il presente accordo entra in vigore alla data della presente nota di risposta. L’accordo potrà essere denunciato alle condizioni contenute negli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, Direzione generale, Giustizia e affari interni, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale della Commissione europea le assicurazioni della più alta considerazione.

Scambio di note del 22 agosto 2024tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento delegato (UE) 2024/2059 che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 per quanto riguarda la proroga della sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu(Sviluppo dell’acquis di Schengen)Entrato in vigore il 22 agosto 2024

Scambio di note del 22 agosto 2024<br />tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento delegato (UE) 2024/2059 che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 per quanto riguarda la proroga della sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu<br />(Sviluppo dell’acquis di Schengen)<br />Entrato in vigore il 22 agosto 2024 | Lexipedia | Lexipedia