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AS 2024 448

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Cartaia/Cartaio con attestato federale di capacità

Preambolo

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)

ordina:

I

L’ordinanza della SEFRI del 17 agosto 20111 sulla formazione professionale di base Cartaia/Cartaio con attestato federale di capacità (AFC) è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2 lett. b–d2 Essa è disciplinata da: b. la prima ordinanza del Ministero federale tedesco dell’economia e della tecnologia del 19 ottobre 20102 che modifica l’ordinanza sulla formazione professionale di cartaio (erste Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Berufsausbildung zum Papiertechnologen / zur Papiertechnologin);c. la seconda ordinanza del Ministero federale tedesco dell’economia e della tecnologia del 5 luglio 20193 che modifica l’ordinanza sulla formazione professionale di cartaio (zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Berufsausbildung zum Papiertechnologen / zur Papiertechnologin);d. il programma quadro d’insegnamento della Kultusministerkonferenz del 25 marzo 20104 per la professione di cartaio (Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Papiertechnologe/Papiertechnologin).

Art. 4 cpv. 11 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono disciplinati dalle ordinanze e dal programma quadro d’insegnamento di cui all’articolo 3 capoverso 2.

Art. 5 cpv. 4 e 54 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4a capoverso 1 OLL 55 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell’allegato 2 del piano di formazione6.5 L’impiego di cui al capoverso 4 presuppone che le persone in formazione siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo; tali precauzioni particolari sono fissate nell’allegato 2 del piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Art. 11Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative fissate nelle ordinanze di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettere a–c.

Art. 12 cpv. 22 I dettagli relativi all’esame finale sono disciplinati nelle ordinanze di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettere a–c.

Titolo prima dell’articolo 15Sezione 8:
Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei cartai AFC

Art. 151 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei cartai AFC è composta da:a. 3−5 rappresentanti dell’associazione Schweizerische Papier-, Karton- und Folienhersteller;b. un rappresentante di ogni organizzazione dei lavoratori conformemente al contratto collettivo di lavoro;c. un rappresentante della scuola professionale;d. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;b. le regioni linguistiche sono equamente rappresentate.3 La Commissione si autocostituisce.4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione7 in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta alla competente organizzazione del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2024.

6 agosto 2024

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione:

Martina Hirayama
Segretaria di Stato