AS 2024 454
Ordinanza del DFF
concernente il coinvolgimento dei fornitori del SET e dei fornitori di carte-carburante nella riscossione della tassa sul traffico pesante
(Ordinanza del DFF sui fornitori di SET e sui fornitori di carte‑carburante)
(Ordinanza del DFF sui fornitori di SET e sui fornitori di carte‑carburante)
Preambolo
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)
ordina:
I
L’ordinanza del DFF dell’11 febbraio 20201 sui fornitori di SET e sui fornitori di carte-carburante è modificata come segue:
TitoloOrdinanza del DFF
concernente il coinvolgimento dei fornitori di carte-carburante nella riscossione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni(Ordinanza del DFF sui fornitori di carte-carburante)
Ingressovisto l’articolo 82 capoverso 4 dell’ordinanza del 27 marzo 20242 sul traffico pesante,
Titolo prima dell’art. 1Sezione 1: Oggetto
Art. 1Ai fini del coinvolgimento dei fornitori di carte-carburante nella riscossione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), la presente ordinanza disciplina:a. le prescrizioni tecniche e operative destinate ai fornitori di carte-carburante;b. la procedura di autorizzazione dei fornitori di carte-carburante;c. gli obblighi dei fornitori di carte-carburante;d. l’ammontare del compenso per le prestazioni che i fornitori di carte-carburante forniscono all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).
Art. 2Abrogato
Titolo prima dell’art. 2aSezione 2: Prescrizioni tecniche e operative
Art. 2aLe prescrizioni tecniche e operative per i fornitori di carte-carburante sono disciplinate nell’allegato 2.
Capitolo 2 (art. 3–18)Abrogato
Titolo prima dell’art. 19Sezione 3: Procedura di autorizzazione
Art. 19 Domanda di autorizzazione1 Chi vuole ottenere un’autorizzazione come fornitore di carte-carburante deve presentare una domanda di autorizzazione all’UDSC.2 La domanda deve contenere i documenti con i quali il richiedente:a. prova che soddisfa le condizioni secondo l’articolo 82 capoverso 2 lettere a e c dell’ordinanza del 27 marzo 2024 sul traffico pesante;b. rende verosimile di essere in grado di soddisfare in modo duraturo le prescri-zioni tecniche e operative dell’allegato 2.
Titolo prima dell’art. 22Sezione 4: Obblighi dei fornitori di carte-carburante
Titolo prima dell’art. 27Sezione 5: Compenso
Titolo prima dell’art. 28Sezione 6: Disposizioni finali
II
1 L’allegato 1 è abrogato.
2 L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2024.
7 agosto 2024 | Dipartimento federale delle finanze: Karin Keller-Sutter |
(art. 2a e 19 cpv. 2 lett. b)