Le avvertenze di cui agli articoli 13 capoverso 1 lettera a e 14 capoverso 1, ad eccezione della lettera c numero 2, devono figurare sulla parte inferiore dell’imballaggio e coprire almeno il 35 per cento del lato più visibile, escluso il bordo; è fatto salvo il capoverso 4.
L’avvertenza di cui all’articolo 13 capoverso 1 lettera b deve figurare sulla parte inferiore di una delle superfici laterali dell’imballaggio. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per determinati tipi di imballaggi.
L’avvertenza combinata di cui all’articolo 13 capoverso 1 lettera c deve coprire almeno il 50 per cento del lato dell’imballaggio opposto all’avvertenza di cui agli articoli 13 capoverso 1 lettera a e 14 capoverso 1 lettera c, escluso il bordo; è fatto salvo il capoverso 4.
Per imballaggi destinati a prodotti diversi dalle sigarette la cui superficie più visibile supera i 75 cm2, la superficie delle avvertenze deve essere almeno di 26,25 cm2 per ogni lato.
Le avvertenze sono collocate in modo da non essere dissimulate o distrutte con l’apertura dell’imballaggio.
Le avvertenze devono figurare anche su ogni imballaggio esterno, esclusi gli involucri trasparenti.