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AS 2024 462

Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 7 lett. m e nIl salario determinante per il calcolo dei contributi comprende in particolare:m. le prestazioni dei datori di lavoro in caso di impedimento al lavoro dovuto a infortunio o malattia;n. le prestazioni dei datori di lavoro in caso di impedimento al lavoro dovuto a servizio ai sensi dell’articolo 1a della legge del 25 settembre 19522 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) o genitorialità;

Art. 16 cpv. 22 Per la fissazione e la determinazione dei contributi dovuti dopo il raggiungimento dell’età di riferimento si applica inoltre per analogia l’articolo 6quater capoversi 4–6. Se i contributi sono retti dall’articolo 6 capoverso 2 LAVS, si applica l’articolo 6quater capoversi 1–3.

Art. 19 Reddito di poco conto proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorioSe il reddito proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio non supera 2500 franchi per anno civile, il contributo è percepito soltanto a richiesta dell’assicurato.

Art. 21 Tavola scalare dei contributi per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente1 Se il reddito conseguito con un’attività lucrativa indipendente ammonta almeno a 10 100 franchi annui, ma è inferiore a 60 500 franchi annui, i contributi sono calcolati come segue: Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa di almeno fr. ma inferiore a fr. 10 100 17 600 4,35 17 600 23 000 4,45 23 000 25 500 4,55 25 500 28 000 4,65 28 000 30 500 4,75 30 500 33 000 4,85 33 000 35 500 5,05 35 500 38 000 5,25 38 000 40 500 5,45 40 500 43 000 5,65 43 000 45 500 5,85 45 500 48 000 6,05 48 000 50 500 6,35 50 500 53 000 6,65 53 000 55 500 6,95 55 500 58 000 7,25 58 000 60 500 7,55 2 Se il reddito computabile ai sensi dell’articolo 6quater è inferiore a 10 100 franchi, l’assicurato deve pagare un contributo del 4,35 per cento, ma al massimo il contributo minimo.

Art. 28 cpv. 11 Per le persone che non esercitano un’attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 435 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI3 non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita. I contributi sono calcolati nel modo seguente: Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 Contributo annuo Supplemento per ogni 50 000 franchi di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 Franchi Franchi Franchi fino a 350 000 435 – a partire da 350 000 522 87 a partire da 1 750 000 2958 130.50 a partire da 8 950 000 21 750 –

Art. 34d cpv. 11 Se il salario determinante non supera 2500 franchi per anno civile e per datore di lavoro, il contributo è percepito soltanto a richiesta dell’assicurato.

Art. 55bisAbrogato

Art. 55ter cpv. 1, frase introduttiva1 In caso di rinvio della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 39 LAVS sono applicabili le seguenti aliquote di aumento in percentuale della rendita:

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

28 agosto 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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