AS 2024 471
Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 novembre 20041 sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 2 e 2bis2 Per la persona che prova che nel corso del servizio avrebbe intrapreso un’attività lucrativa dipendente per un periodo più lungo o che avrebbe percepito un salario significativamente superiore a quello percepito prima dell’entrata in servizio, l’indennità è calcolata sulla base del salario che essa avrebbe potuto percepire.2bis Per la persona che ha portato a termine la sua formazione subito prima dell’entrata in servizio o che l’avrebbe conclusa durante il medesimo, l’indennità è calcolata sulla base del salario percepito per la professione in questione. Vanno presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di statistica. Nel singolo caso possono essere impiegati altri valori statistici, se il reddito non figura nella RSS. In caso di differenze di reddito tra i sessi, va utilizzato il valore più elevato.
Art. 36 Contributi (art. 27 LIPG)1 I contributi ammontano allo 0,5 per cento del reddito dell’attività lucrativa. Nei limiti della tavola scalare di cui all’articolo 21 OAVS2, i contributi sono calcolati come segue: Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso di contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa di almeno fr. ma inferiore a fr. 10 100 17 600 0,269 17 600 23 000 0,275 23 000 25 500 0,281 25 500 28 000 0,287 28 000 30 500 0,293 30 500 33 000 0,299 33 000 35 500 0,312 35 500 38 000 0,324 38 000 40 500 0,336 40 500 43 000 0,349 43 000 45 500 0,361 45 500 48 000 0,373 48 000 50 500 0,392 50 500 53 000 0,410 53 000 55 500 0,429 55 500 58 000 0,448 58 000 60 500 0,466 2 Le persone che non esercitano un’attività lucrativa versano un contributo da 25 a 1250 franchi annui. Gli articoli 28–30 OAVS si applicano per analogia.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
28 agosto 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |