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AS 2024 473

Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti per evitare l’ulteriore diffusione della febbre catarrale ovina
del 2 settembre 2024

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

visti gli articoli 50 capoverso 3 e 239e capoversi 2 e 3 dell’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie,

ordina:

Art. 1 Scopo

Lo scopo della presente ordinanza è di evitare l’ulteriore diffusione della febbre catarrale ovina dei sierotipi 3 e 8 a tutti gli artiodattili, ad eccezione dei suini.

Art. 2 Zona delimitata a causa della febbre catarrale ovina

La zona delimitata a causa della febbre catarrale ovina comprende tutta la Svizzera.

Art. 3 Importazione ed esportazione di artiodattili, ad eccezione dei suini, e di seme, ovuli ed embrioni

L’importazione e l’esportazione di artiodattili, ad eccezione dei suini, e di seme, ovuli ed embrioni sono rette dall’allegato 1 dell’ordinanza del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord, e dagli articoli 47 e 48 dell’ordinanza del 18 novembre 20153 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.

Art. 4 Utilizzo di seme, ovuli ed embrioni in caso di sospetto

Qualora in una stazione di inseminazione o in un’azienda con animali donatori sussista il sospetto che siano portatori della febbre catarrale ovina, seme, ovuli ed embrioni non possono essere utilizzati per l’inseminazione artificiale o per il trasferimento di embrioni fino all’invalidazione del sospetto.

Le restrizioni non si applicano a seme, ovuli ed embrioni che sono stati immagazzinati separatamente dal materiale germinale di cui al capoverso 1 e:

  • a. che soddisfano le condizioni di cui all’allegato II parte 5 capitolo II del regolamento delegato (UE) 2020/6864; o

  • b. che sono stati prelevati 60 giorni prima della conferma ufficiale del caso sospetto.

Art. 5 Utilizzo di seme, ovuli ed embrioni in caso di epizoozia

Qualora la febbre catarrale ovina venga diagnosticata in una stazione di inseminazione o in un’azienda con animali donatori, seme, ovuli ed embrioni non possono essere utilizzati per l’inseminazione artificiale o il trasferimento di embrioni fino a quando non vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • a. il veterinario cantonale ha revocato il sequestro semplice di 1° grado per la stazione di inseminazione o per l’azienda con animali donatori; e

  • b. seme, ovuli ed embrioni immagazzinati e sospettati di essere portatori dell’agente patogeno della febbre catarrale ovina sono stati eliminati o è stato possibile escludere la presenza di agenti patogeni animali nel seme, negli ovuli e negli embrioni mediante analisi ufficiali adeguate.

Le restrizioni non si applicano a seme, ovuli ed embrioni che sono stati immagazzinati separatamente dal materiale germinale di cui al capoverso 1 e:

  • a. che soddisfano le condizioni di cui all’allegato II parte 5 capitolo II del regolamento delegato (UE) 2020/6865; o

  • b. che sono stati prelevati 60 giorni prima della conferma ufficiale del caso sospetto.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 3 settembre 20246.

2 settembre 2024

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Hans Wyss

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