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AS 2024 48

Accordo del 26 ottobre 2004
tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che modifica l’accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati
Decisione n. 1/2024 del Comitato misto Svizzera-UE,
del 12 gennaio 2024, che modifica le tabelle III e IV del protocollo n. 2 dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea del 22 luglio 1972, come modificato
Adottata il 12 gennaio 2024Entrata in vigore il 1° febbraio 2024

Preambolo

Il Comitato misto,

visto l’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea del 22 luglio 19721, modificato dall’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, del 26 ottobre 20042, che modifica l’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea del 22 luglio 1972 per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati (di seguito «accordo»), in particolare l’articolo 7 del protocollo n. 23,

considerando quanto segue:

  • (1) in conformità all’articolo 5 paragrafo 2 del protocollo n. 2 dell’accordo, la Confederazione Svizzera e l’Unione, in quanto parti contraenti, hanno comunicato al comitato misto, per il periodo di riferimento di 12 mesi da settembre 2022 ad agosto 2023, i prezzi interni di riferimento di tutte le materie prime alle quali si applicano misure di compensazione del prezzo. Da tali prezzi si evince che la situazione effettiva dei prezzi delle suddette materie prime nel territorio delle parti contraenti è cambiata;

  • (2) è pertanto necessario aggiornare i prezzi interni di riferimento e le differenze di prezzo per le materie prime agricole di cui al protocollo n. 2, tabella III, dell’accordo, nonché adeguare gli importi di base delle materie prime agricole di cui alla tabella IV di detto protocollo,

ha adottato la presente decisione:

Art. 1

Il protocollo n. 2 dell’accordo è così modificato:

  • a) la tabella III è sostituita dal testo che figura nell’allegato I della presente decisione;

  • b) nella tabella IV, la lettera b) è sostituita dal testo che figura nell’allegato II della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 2024.

Fatto a Bruxelles il 12 gennaio 2024

Per il Comitato misto:

Il presidente, Marco Dueerkop

«Tabella III

Prezzi interni di riferimento dell’UE e della Svizzera

Materia prima agricola

Prezzo interno di riferimento svizzero

Prezzo interno
di riferimento
dell’UE

Articolo 4,
paragrafo 1

Differenza prezzo di riferimento
svizzero/UE
applicata in Svizzera

Articolo 3,
paragrafo 3

Differenza prezzo di riferimento
svizzero/UE
applicata nell’UE

CHF per
100 kg netti

CHF per
100 kg netti

CHF per
100 kg netti

EUR per
100 kg netti

Frumento tenero

59,28

28,78

30,50

0,00

Frumento duro

1,20

0,00

Segale

47,70

27,53

20,15

0,00

Orzo

Granturco

Farina di frumento tenero

101,28

53,18

48,10

0,00

Latte intero in polvere

713,26

385,92

327,35

0,00

Latte scremato in polvere

491,82

271,66

220,15

0,00

Burro

1241,84

540,51

701,35

0,00

Zucchero bianco

Uova

38,00

0,00

Patate fresche

40,72

21,25

19,45

0,00

Grasso vegetale

170,00

0,00

»

  • «b) Importi di base di materie prime agricole di cui si tiene conto ai fini del calcolo delle componenti agricole:

Materia prima agricola

Importo di base applicato in Svizzera
Articolo 3 paragrafo 2

Importo di base applicato
nell’UE

Articolo 4 paragrafo 2

CHF per 100 kg netti

EUR per 100 kg netti

Frumento tenero

22,10

0,00

Frumento duro

1,00

0,00

Segale

14,80

0,00

Orzo

Granturco

Farina di frumento tenero

34,10

0,00

Latte intero in polvere

266,80

0,00

Latte scremato in polvere

179,40

0,00

Burro

529,70

0,00

Zucchero bianco

Uova

30,95

0,00

Patate fresche

14,15

0,00

Grasso vegetale

138,55

0,00

»

Accordo del 26 ottobre 2004<br />tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che modifica l’accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati<br />Decisione n. 1/2024 del Comitato misto Svizzera-UE,<br />del 12 gennaio 2024, che modifica le tabelle III e IV del protocollo n. 2 dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea del 22 luglio 1972, come modificato<br />Adottata il 12 gennaio 2024Entrata in vigore il 1° febbraio 2024 | Lexipedia | Lexipedia