AS 2024 486
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione (OMGC)
Preambolo
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)
ordina:
I
L’ordinanza del DFGP del 22 aprile 20111 sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione è modificata come segue:
Art. 2 lett. bLa presente ordinanza si applica agli strumenti di misurazione utilizzati per i controlli e le misurazioni delle emissioni secondo l’articolo 13 dell’ordinanza del 16 dicembre 19852 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) per:b. gli impianti a combustione alimentati con legna o carbone, con una potenza termica pari o inferiore a 500 kW.
II
Gli allegati 1 e 3 sono modificati come segue:
Allegato 1 lett. B n. 1.2 primo trattino e nota a piè di pagina1.2 Indice di fuliggine– L’indice di fuliggine è determinato conformemente all’allegato A della norma SN EN 267:20203. Esso è compreso tra 0 e 9 ed è determinato mediante una scala comparativa e indicato in cifre intere.
Allegato 3 lett. B n. 2.1
Il fabbricante deve indicare i valori delle condizioni di funzionamento nominali come segue:
2.1 per le grandezze d’influenza negli ambienti climatico, meccanico ed elettromagnetico:
– temperatura ambiente da +5 °C a +40 °C,
– pressione ambiente da 860 hPa a 1060 hPa,
– classe ambientale meccanica M1,
– classe ambientale elettromagnetica E2; per un singolo componente di uno strumento di misurazione il METAS può ammettere la classe ambientale elettromagnetica E1, sempre che il luogo d’impiego lo permetta;
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2024.
22 agosto 2024 | Dipartimento federale di giustizia e polizia: Beat Jans |