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AS 2024 493

Ordinanza sull’adeguamento degli assegni familiari all’evoluzione dei prezzi

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 5 capoverso 3 della legge del 24 marzo 20061 sugli assegni familiari (LAFam),

ordina:

Art. 1 Importi minimi degli assegni familiari

L’assegno per i figli di cui all’articolo 5 capoverso 1 LAFam ammonta ad almeno 215 franchi mensili.

L’assegno di formazione di cui all’articolo 5 capoverso 2 LAFam ammonta ad almeno 268 franchi mensili.

Art. 2 Arrotondamento

Gli importi minimi di cui al capoverso 1 sono arrotondati al franco superiore.

Art. 3 Livello dell’indice

Gli importi minimi di cui al capoverso 1 corrispondono a un livello di 213,8 punti (settembre 1977 = 100) dell’indice nazionale dei prezzi al consumo.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

28 agosto 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi