L’assegno per i figli di cui all’articolo 5 capoverso 1 LAFam ammonta ad almeno 215 franchi mensili.
L’assegno di formazione di cui all’articolo 5 capoverso 2 LAFam ammonta ad almeno 268 franchi mensili.
AS 2024 493
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 5 capoverso 3 della legge del 24 marzo 20061 sugli assegni familiari (LAFam),
ordina:
L’assegno per i figli di cui all’articolo 5 capoverso 1 LAFam ammonta ad almeno 215 franchi mensili.
L’assegno di formazione di cui all’articolo 5 capoverso 2 LAFam ammonta ad almeno 268 franchi mensili.
Gli importi minimi di cui al capoverso 1 sono arrotondati al franco superiore.
Gli importi minimi di cui al capoverso 1 corrispondono a un livello di 213,8 punti (settembre 1977 = 100) dell’indice nazionale dei prezzi al consumo.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
28 agosto 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |