AS 2024 533
Ordinanza sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (OSRPP)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 29 settembre 20171 sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali è modificata come segue:
Art. 2 Opzioni (art. 3 cpv. 2 LSRPP)Laddove le Linee Guida dell’OCSE del 24 maggio 20242 consentono di scegliere tra più opzioni per la rendicontazione Paese per Paese, ogni ente notificante ha diritto di disporre di tali opzioni.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2024.
27 settembre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |