Lexipedia

AS 2024 538

Ordinanza
dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee
Modifica del 27 settembre 2024

Preambolo

Il Consiglio dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Consiglio dell’Istituto)

ordina:

I

L’ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 20011 concernente l’emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee è modificata come segue:

Art. 1 FarmacopeaPer farmacopea si intendono:a. Pharmacopoea Europaea, 11a edizione2 (Ph. Eur. 11), del novembre 2021, il supplemento 11.1 alla Pharmacopoea Europaea del marzo 2022, il supplemento 11.2 alla Pharmacopoea Europaea del giugno 2022, il supplemento 11.3 alla Pharmacopoea Europaea del novembre 2022, il supplemento 11.4 alla Pharmacopoea Europaea del marzo 2023, il supplemento 11.5 alla Pharmacopoea Europaea del giugno 2023 e il supplemento 11.6 alla Pharmacopoea Europaea del novembre 2023;b. Pharmacopoea Helvetica, 12a edizione3 (Ph. Helv. 12), dell’agosto 2022.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

27 settembre 2024

In nome del Consiglio dell’Istituto:

Il presidente, Lukas Bruhin

Ordinanza<br />dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee<br />Modifica del 27 settembre 2024 | Lexipedia | Lexipedia