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AS 2024 559

Ordinanza del DEFR
concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale a titolo suppletivo
del 14 ottobre 2024

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR),

visto l’articolo 5 capoverso 1 dell’ordinanza del 10 maggio 20171 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale,

ordina:

Art. 1 Merci soggette all’obbligo di costituire scorte obbligatorie

Se le persone soggette all’obbligo di costituire scorte adempiono l’obbligo di costituire scorte di gas naturale contribuendo finanziariamente alla costituzione, a titolo suppletivo, di scorte obbligatorie di olio da riscaldamento extra leggero, le merci menzionate nell’allegato devono essere stoccate.

Art. 2 Qualità delle merci

Le merci soggette all’obbligo di costituire scorte obbligatorie devono essere sempre conformi ai requisiti di qualità usuali nel commercio e idonee allo stoccaggio.

Art. 3 Quantitativo totale

Il quantitativo totale deve corrispondere a 189 000 metri cubi di olio da riscaldamento extra leggero.

Art. 4 Riduzione del quantitativo di scorte obbligatorie

Per superare improvvise crisi di approvvigionamento l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) può autorizzare temporaneamente valori inferiori del 20 per cento al massimo rispetto al quantitativo totale.

Su richiesta l’UFAE può autorizzare in via eccezionale valori temporaneamente inferiori al quantitativo previsto per un proprietario di scorte obbligatorie. Il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie è adeguato di conseguenza.

Art. 5 Esecuzione dell’ordinanza e modifica dell’allegato

L’UFAE esegue la presente ordinanza.

Può modificare l’allegato dopo aver consultato Provisiogas e il settore Energia.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2024.

14 ottobre 2024

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin

(art. 1)

Merci soggette all’obbligo di costituire scorte obbligatorie

Olio da riscaldamento extra leggero

Voce di tariffa doganale

Designazione della merce

2710.1992

Olio da riscaldamento extra leggero (olio da riscaldamento Euro)

2710.1992

Olio da riscaldamento extra leggero (olio da riscaldamento eco)

Ordinanza del DEFR<br />concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale a titolo suppletivo<br />del 14 ottobre 2024 | Lexipedia | Lexipedia