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AS 2024 564

Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 4 marzo 20221 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina è modificata come segue:

Art. 1 lett. fNella presente ordinanza si intende per:f. partner: Paesi che applicano misure sostanzialmente equivalenti a quelle stabilite nella presente ordinanza, quali Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti;

Art. 9 cpv. 6ter–6sexies6ter La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 4 e 5 per la fornitura di assistenza tecnica in relazione con l’uso dei beni di cui all’allegato 3 se ciò è necessario per evitare collisioni tra satelliti o il loro rientro involontario nell’atmosfera.6quater La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per i beni di cui all’allegato 3 numero 2, a condizione che siano destinati all’uso esclusivo della Svizzera e siano sotto il suo pieno controllo, affinché la Svizzera possa adempiere i propri obblighi di manutenzione in settori che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra la Svizzera e la Federazione Russa.6quinquies La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1bis per i beni di cui all’allegato 3 se tali beni sono destinati ai fini di cui ai capoversi 6bis e 6ter.6sexies La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1, 2, 4, 5 e 5bis per i beni della voce di tariffa doganale 9026 00 00 che si trovavano fisicamente in Svizzera il 17 ottobre 2024, a condizione che ciò sia necessario nell’ambito del progetto Sachalin-2.

Art. 10a Beni per il completamento di progetti di gas naturale liquefatto1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto, a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa, di beni per il completamento di progetti di gas naturale in fase di costruzione.2 È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con i beni di cui al capoverso 1.

Art. 11a cpv. 3, 5 lett. c–g e 73 I divieti di cui ai capoversi 1–2 non si applicano ai beni e ai servizi che:a. sono necessari a garantire l’esercizio delle funzioni delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali nella Federazione Russa;b. sono necessari per la lotta contro emergenze di sanità pubblica, la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali, purché non siano destinati a fini militari né a destinatari finali militari;5 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–2:c. per i beni delle voci di tariffa doganale 3917, 8421, 8471, 8523, 8536 e 8544, a condizione che siano necessari per la manutenzione o la riparazione di dispositivi medici;d. per i beni delle voci di tariffa doganale 8414 90 e 9026 che si trovavano fisicamente in Svizzera il 17 ottobre 2024, a condizione che siano necessari nell’ambito del progetto Sachalin-2 a scopo di manutenzione o riparazione;e. per i beni delle voci di tariffa doganale 8481 80 progettati per impianti sanitari, di riscaldamento, di ventilazione o di condizionamento d’aria, se sono utilizzati da persone fisiche in ambito domestico;f. per i beni delle voci di tariffa doganale 7411 e 7412 con diametro interno non superiore a 50 mm, se sono utilizzati da persone fisiche in ambito domestico;g. per i beni della voce di tariffa doganale 3917 10, se sono necessari esclusivamente per la produzione di generi alimentari destinati al consumo umano.7 La SECO nega l’autorizzazione per i beni e i servizi di cui ai capoversi 4 e 5 se essi sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.

Art. 12d Divieti in relazione con determinate navi1 Sono vietati l’acquisto delle navi di cui all’allegato 33 nonché l’importazione, il transito e il trasporto di tali navi in e attraverso la Svizzera.2 Sono vietati la vendita, la fornitura, il noleggio e l’esportazione delle navi di cui all’allegato 33.3 Sono vietati l’esercizio delle navi di cui all’allegato 33 e il relativo equipaggiamento.4 È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione, l’assistenza tecnica e i servizi di registrazione, così come concedere mezzi finanziari in relazione con le navi di cui all’allegato 33.5 È vietato partecipare a trasbordi da nave a nave o a qualsiasi altro trasbordo di carico con una nave di cui all’allegato 33.6 È vietato ricorrere a servizi forniti da una nave di cui all’allegato 33.7 I divieti di cui ai capoversi 1–6 non si applicano:a. alla ricerca di un luogo di rifugio da parte di navi che necessitano di assistenza;b. allo scalo di emergenza in un porto per ragioni di sicurezza marittima o per salvare vite in mare;c. ad attività umanitarie;d. alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o alla risposta a catastrofi naturali;e. al riconoscimento o all’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.

Art. 12e Acquisto e importazione di gas naturale liquefatto1 Sono vietati l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto di gas naturale liquefatto della voce di tariffa doganale 2711 11 00 originario della Federazione Russa o proveniente dalla Federazione Russa attraverso terminali non connessi alla rete di gas naturale nell’Unione europea.2 È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con il gas naturale liquefatto di cui al capoverso 1.3 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alla fornitura del gas naturale liquefatto di cui al capoverso 1 dalla terraferma dell’Unione europea alle sue regioni ultraperiferiche.

Art. 12f Ricarica di gas naturale liquefatto 1 È vietata la fornitura di servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con le operazioni di ricarica («reloading») nel territorio dell’Unione europea di gas naturale liquefatto della voce di tariffa doganale 2711 11 00 originario della Federazione Russa o proveniente dalla Federazione Russa.2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:a. alla ricerca di un luogo di rifugio da parte di navi che necessitano di assistenza;b. allo scalo di emergenza in un porto per ragioni di sicurezza marittima o per salvare vite in mare;c. alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o alla risposta a catastrofi naturali.d. alla fornitura di servizi di ricarica («reloading») necessari per il bunkeraggio di navi alimentate a gas naturale liquefatto.3 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 se l’operazione di ricarica («reloading») è necessaria per il trasporto verso uno Stato membro dell’Unione europea e tale Stato membro ha confermato che l’operazione è necessaria per garantire il proprio approvvigionamento energetico.

Art. 14c cpv. 66 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2:a. se ciò è necessario per:1. la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile,2. la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili e la loro sicurezza,3. la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, oppure4. la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo;b. per la manutenzione, la riparazione o la restituzione in Svizzera di componenti difettosi di beni delle voci di tariffa doganale 8471, 8523, 8536 e 9027, se sono componenti di dispositivi medici e si trovavano nella Federazione Russa prima dell’entrata in vigore dei divieti.

Art. 14ebis Beni culturali dall’Ucraina1 Sono vietati l’acquisto, l’importazione, il trasporto, il transito, la vendita, l’esportazione e la consegna di beni del patrimonio culturale ucraino e di altri beni che abbiano rilevanza archeologica, storica, culturale o religiosa o costituiscano una rarità scientifica, se sussiste il fondato sospetto che siano stati rimossi dall’Ucraina senza il consenso del legittimo proprietario o in violazione del diritto ucraino o del diritto internazionale.2 Un fondato sospetto di cui al capoverso 1 sussiste in particolare se i beni figurano negli inventari di collezioni pubbliche, musei, archivi, biblioteche o istituti religiosi dell’Ucraina.3 È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con i beni di cui al capoverso 1.4 I divieti di cui ai capoversi 1 e 3 non si applicano se:a. è dimostrato che i beni sono stati esportati dall’Ucraina anteriormente al 1° marzo 2014; ob. i beni sono restituiti intatti ai legittimi proprietari in Ucraina.

Art. 14f, rubrica, nonché cpv. 1bis e 3 Obbligo di vietare per contratto la riesportazione dei beni 1bis Il capoverso 1 non si applica:a. all’esecuzione di contratti relativi ai beni delle voci di tariffa doganale 8457 10, 8458 11, 8458 91, 8459 61 e 8466 93;b. agli appalti pubblici conclusi con un’autorità di un Paese terzo al di fuori dello SEE o con un partner o un’organizzazione internazionale.3 Gli esportatori devono notificare alla SECO:a. gli appalti pubblici da loro conclusi secondo il capoverso 1bis lettera b, entro due settimane dalla loro conclusione;b. le violazioni dei divieti di cui al capoverso 1, senza indugio.

Art. 14g Obbligo di vietare per contratto il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale e di segreti commerciali1 All’atto della vendita, della concessione in licenza o di qualsiasi altro trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come all’atto del riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o coperti da segreto commerciale in relazione ai prodotti ad alta priorità di cui all’allegato 31, alla controparte è vietato utilizzare tali diritti e segreti in relazione ai prodotti ad alta priorità di cui all’allegato 31 che sono destinati alla vendita, alla fornitura, all’esportazione, al trasporto o al transito nella Federazione Russa o a un uso nella Federazione Russa e la controparte deve altresì imporre lo stesso divieto agli eventuali sublicenziatari di tali diritti o segreti.2 I contratti con la controparte di cui al capoverso 1 devono prevedere adeguate misure correttive in caso di violazione.3 Le violazioni dei divieti di cui al capoverso 1 devono essere notificate senza indugio alla SECO.

Art. 15 cpv. 2bis2bis Il capoverso 1 non si applica se la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati è necessaria per il ricevimento e l’accredito di bonifici dalla Federazione Russa in Svizzera in cui una società o un’organizzazione di cui all’allegato 8 è coinvolta nel trasferimento in qualità di banca mittente o intermediaria, a condizione che il trasferimento avvenga tra persone fisiche, imprese o organizzazioni non soggette al capoverso 1.

Art. 16 cpv. 1ter1ter Le persone e le istituzioni che ricevono e accreditano averi secondo l’articolo 15 capoverso 2bis devono notificarli alla SECO con cadenza trimestrale.

Art. 24b Divieto di transazioni con attori di procedimenti arbitrali russi1 È vietato partecipare direttamente o indirettamente a qualsiasi transazione con attori di procedimenti arbitrali russi di cui all’allegato 15a.2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alle transazioni che sono necessarie per:a. l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, dispositivi medici, prodotti agricoli e alimentari, compreso il frumento;b. garantire l’accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE o per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE;c. ottenere un risarcimento ai sensi dell’articolo 30f.

Art. 24c Divieto di transazioni in relazione con servizi di criptovaluta1 È vietato partecipare direttamente o indirettamente a qualsiasi transazione con le seguenti persone o organismi che forniscono servizi di criptovaluta:a. le persone e gli organismi di cui all’allegato 15b;b. le persone e gli organismi che agiscono in nome o per conto di persone o organismi di cui alla lettera a.2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alle transazioni che sono necessarie per:a. la vendita, la fornitura, l’esportazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, dispositivi medici, prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i concimi;b. garantire l’accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE o per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE;c. attività umanitarie, tra cui forniture mediche e di generi alimentari, il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza o evacuazioni.

Art. 27a Divieto di utilizzare determinati servizi specializzati di messaggistica finanziaria1 È vietato collegarsi direttamente al sistema di trasmissione dei messaggi finanziari della Banca Centrale della Federazione Russa o a equivalenti servizi specializzati di messaggistica finanziaria istituiti dalla Banca Centrale della Federazione Russa.2 È vietata la partecipazione a transazioni con banche, imprese e organizzazioni di cui all’allegato 14a.3 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano al ricevimento di pagamenti dovuti dalle banche, dalle imprese o dalle organizzazioni di cui all’allegato 14a in virtù di contratti eseguiti prima del 24 marzo 2024.4 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alle transazioni che sono necessarie per:a. l’acquisto, l’importazione, il transito o il trasporto di gas, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Federazione Russa o per il trasporto, attraverso la Federazione Russa, di tali beni in e attraverso la Svizzera nonché in e attraverso uno Stato membro dello SEE verso Albania, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Kosovo o Serbia;b. l’acquisto e l’importazione di petrolio, compresi i prodotti petroliferi raffinati dalla Federazione Russa, e per il trasporto di tale petrolio attraverso la Federazione Russa;c. l’acquisto e l’importazione di prodotti farmaceutici, dispositivi medici, prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i concimi, e per il trasporto di tali prodotti in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE;d. il rimborso di un debito esigibile nei confronti di cittadini svizzeri, di cittadini di uno Stato membro dello SEE o di persone giuridiche o organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE;e. i pagamenti del regime pensionistico a una persona fisica residente in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE;f. i pagamenti da parte o a favore della Jewish Claims Conference.5 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica:a. alle transazioni necessarie per l’acquisto, l’esportazione, la fornitura, il transito o il trasporto di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i concimi;b. alle transazioni necessarie per garantire l’accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE o per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.c. alle transazioni necessarie per attività umanitarie o evacuazioni;d. alle transazioni necessarie per il rimborso di un debito esigibile nei confronti di cittadini svizzeri, di cittadini di uno Stato membro dello SEE o di persone giuridiche o organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE;e. alle transazioni che dipendono dalla fornitura di servizi bancari di corrispondenza da parte di banche, imprese o organizzazioni di cui all’allegato 14a;f. alle transazioni necessarie per l’esecuzione di pagamenti da parte di cittadini svizzeri, di cittadini uno Stato membro dello SEE o di persone giuridiche o organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE in base a un contratto di prestito concluso dalla Svizzera o da uno Stato membro dello SEE.

Art. 28b cpv. 1 lett. a e c nonché 2 lett. b.1 Le seguenti attività in relazione a imprese operanti nel settore dell’energia e nel settore minerario nella Federazione Russa sono vietate:a. acquisire nuove partecipazioni o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, impresa o organizzazione costituita o registrata secondo il diritto di uno Stato esterno alla Svizzera o allo SEE e operante nel settore dell’energia o nel settore minerario nella Federazione Russa, inclusi i progetti in costruzione per la produzione di gas naturale liquefatto;c. Concerne soltanto il testo tedesco2 D’intesa con i servizi competenti del DFAE, del DATEC e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti relativi al settore dell’energia di cui al capoverso 1 se le attività:b. Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 28c cpv. 1 e 2 lett. i–k1 È vietato fornire sostegno diretto o indiretto, soprattutto mediante la concessione di mezzi finanziari o qualsiasi altro beneficio nell’ambito di un programma nazionale della Svizzera alle seguenti persone giuridiche, imprese o organizzazioni:a. persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa;b. persone giuridiche, imprese o organizzazioni di proprietà per oltre il 50 per cento di persone giuridiche, imprese od organizzazioni di cui alla lettera a.2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:i. all’attività delle camere di commercio, delle associazioni di imprese, dei centri culturali e di istruzione e dei programmi di scambio accademico della Svizzera o degli Stati membri dello SEE nella Federazione Russa;j. alle attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani, lo Stato di diritto, il giornalismo indipendente o la lotta alla disinformazione nella Federazione Russa;k. ai programmi della Svizzera o degli Stati membri dello SEE per l’assunzione di responsabilità storiche e per il sostegno alle minoranze etniche della Svizzera o degli Stati membri dello SEE nella Federazione Russa.

Art. 28e cpv. 2, frase introduttiva, nonché 2bis lett. b e 3, frase introduttiva2 I divieti di cui ai capoversi 1–1quinquies non si applicano:2bis I divieti di cui ai capoversi 1 e 1bis non si applicano:b. Concerne soltanto il testo tedesco3 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–1quinquies per i servizi e i software necessari per:

Art. 28g Divieto di accettare donazioni dal governo russo1 Ai partiti o alleanze politiche, alle organizzazioni non governative e ai fornitori di servizi di media è vietato accettare direttamente o indirettamente donazioni, benefici economici o sostegno, compresi finanziamenti, dalle seguenti persone, organizzazioni o organismi:a. il governo della Federazione Russa:b. persone giuridiche, organizzazioni o organismi stabiliti nella Federazione Russa che sono sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento;c. persone giuridiche, organizzazioni o organismi stabiliti al di fuori della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE e controllati per oltre il 50 per cento da una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo di cui alla lettera a o b;d. persone fisiche o giuridiche, organizzazioni od organismi che agiscono per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo di cui alle lettere a, b o c.2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alle donazioni, ai benefici economici o al sostegno, compresi i mezzi finanziari che sono necessari per:a. garantire la partecipazione dei partiti politici alla formazione dell’opinione e della volontà della popolazione;b. l’esercizio del diritto alla libertà d’opinione, d’informazione o dei media.3 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 per l’accettazione di donazioni, benefici economici o sostegno a favore di organizzazioni non governative e di fornitori di servizi di media, a condizione che tale accettazione non interferisca con i processi democratici in Svizzera e non ne mini le basi democratiche.

Art. 29a cpv. 1 lett. c, 2 lett. f nonché 51 È vietato decollare o atterrare sul territorio della Svizzera o sorvolare il territorio svizzero:c. per i veicoli aerei utilizzati per voli non di linea e per i quali una persona fisica o giuridica, un’organizzazione o un organismo russo sia in grado di stabilire il luogo o l’orario di decollo o atterraggio.2 Sono esenti dal divieto di cui al capoverso 1:f. veicoli aerei con un numero massimo di quattro posti a sedere e massa massima al decollo non superiore a 2000 kg, a condizione che siano utilizzati per voli privati e non aziendali effettuati nel territorio della Svizzera a fini ricreativi o in vista del rilascio di licenze di pilota privato e relative abilitazioni mediante operatori di formazione sul territorio della Svizzera.5 Gli operatori aerei di cui al capoverso 1 lettera c devono comunicare all’UFAC, su sua richiesta ed entro il termine da esso stabilito, tutte le informazioni relative al volo prima dell’atterraggio o del decollo in Svizzera o prima del sorvolo della Svizzera, in particolare:a. informazioni sull’effettivo proprietario del veicolo aereo e, se del caso, sulla persona fisica o giuridica, sull’organizzazione o sull’organismo che ha noleggiato il veicolo aereo;b. una dichiarazione generale, la lista dei passeggeri o un documento ufficiale contenente il nome completo, la data di nascita, il luogo di nascita e la nazionalità di ciascun passeggero e di ciascun componente dell’equipaggio.

Art. 30 lett. cÈ vietato soddisfare i crediti su un contratto o un affare la cui esecuzione è stata impedita da o sulla quale hanno inciso, direttamente o indirettamente, misure imposte dalla presente ordinanza, dall’ordinanza del 27 agosto 20142 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina o dall’ordinanza del 2 aprile 20143 che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina; questo divieto si applica ai crediti detenuti da:c. una persona fisica, impresa o organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una persona fisica, impresa o organizzazione di cui alle lettere a, abis o b.

Inserire prima del titolo della sezione 4b

Art. 30cbis Deroghe al divieto di soddisfare determinati creditiD’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare fino al 31 dicembre 2024 deroghe al divieto di soddisfare crediti da parte delle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all’articolo 30 lettera b, a condizione che ciò sia necessario per disinvestire dalla Federazione Russa o per liquidare attività commerciali nella Federazione Russa.

Titolo dopo l’art. 30eSezione 4d:
Risarcimento e protezione per persone e organizzazioni svizzere

Art. 30f1 I cittadini svizzeri, le persone fisiche residenti in Svizzera e le persone giuridiche, le organizzazioni e gli organismi stabiliti in Svizzera hanno il diritto di richiedere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al tribunale svizzero competente, il risarcimento di qualsiasi danno subìto, comprese le spese legali, in conseguenza all’azione proposta dinanzi a un giudice di un Paese terzo da persone, imprese e organizzazioni di cui all’articolo 30, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, le misure istituite secondo la presente ordinanza, secondo l’ordinanza del 27 agosto 20144 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina o secondo l’ordinanza del 2 aprile 20145 che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione.2 I cittadini svizzeri, le persone fisiche residenti in Svizzera e le persone giuridiche, le organizzazioni e gli organismi stabiliti in Svizzera hanno il diritto di richiedere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al tribunale svizzero competente, il risarcimento di qualsiasi danno, comprese le spese legali, che è stato loro recato da persone, imprese o organizzazioni di cui all’articolo 30, che hanno tratto beneficio da una decisione ai sensi del decreto del presidente della Federazione Russa n. 302 del 25 aprile 2023 e successive modifiche, o della normativa russa ad esso collegata o equivalente, a condizione che la decisione sia illegale ai sensi del diritto internazionale consuetudinario o dell’accordo del 1° dicembre 19906 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche concernente la promozione e la tutela reciproca degli investimenti, e che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione.3 La Svizzera non è responsabile delle decisioni giudiziarie emesse secondo il capoverso 2 o della loro esecuzione.

Art. 31 cpv. 1bis e 1ter1bis L’Ufficio federale della cultura sorveglia l’esecuzione dell’articolo 14ebis.1ter Ex cpv. 1bis

Art. 35 cpv. 10, 29, 30 lett. a e 31–3510 L’articolo 11a non si applica agli affari riguardanti:a. i beni di cui all’allegato 23 numero 2, se l’affare è stato concordato prima del 1° febbraio 2024 ed eseguito entro il 1° giugno 2024;b. i beni di cui all’allegato 23 numero 3, se l’affare è stato concordato prima del 17 ottobre 2024 ed eseguito entro il 17 gennaio 2025;c. i beni della voce di tariffa doganale 2602, se l’affare è stato concordato prima del 17 ottobre 2024 ed eseguito entro il 17 novembre 2024;d. i beni delle voci di tariffa doganale 8481 80 e 8708 99, se l’affare è stato concordato prima del 17 ottobre 2024 ed eseguito entro il 14 gennaio 2025.29 L’articolo 14f capoverso 1 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 1° febbraio 2024 ed eseguiti entro il 1° gennaio 2025 o i cui contratti sono scaduti, a seconda dell’evento che si verifica per primo.30 L’articolo 14c non si applica agli affari riguardanti:a. i beni delle voci di tariffa doganale 2804 29 e 2845 40, se l’affare è stato concordato prima del 17 ottobre 2024 ed eseguito entro il 17 gennaio 2025;31 L’articolo 14g capoverso 1 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 17 ottobre 2024 ed eseguiti entro il 26 giugno 2025 o i cui contratti sono scaduti, a seconda dell’evento che si verifica per primo.32 L’articolo 10a non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 17 ottobre 2024 ed eseguiti entro il 17 gennaio 2025.33 L’articolo 12f capoverso 1 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 17 ottobre 2024 ed eseguiti entro il 14 aprile 2025.34 L’articolo 12e capoversi 1 e 2 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 17 ottobre 2024 ed eseguiti entro il 17 gennaio 2025.35 L’articolo 27a capoverso 2 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 24 marzo 2024 con banche, imprese o organizzazioni di cui all’allegato 14a ed eseguiti entro il 19 gennaio 2025.

II

1 Gli allegati 1, 2 e 237 sono modificati.

2 Gli allegati 20, 29 e 31 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

3 Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 14a, 15a, 15b e 33 secondo la versione qui annessa.

III

1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 17 ottobre 20248.

2 L’articolo 14g entra in vigore il 26 dicembre 2024.

3 L’articolo 27a entra in vigore il 25 giugno 2025.

16 ottobre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 27a cpv. 2, 3 e 5 lett. e)

Banche, imprese e organizzazioni soggette al divieto di utilizzare determinati servizi specializzati di messaggistica finanziaria

Questo allegato attualmente non contiene voci.

(art. 24b cpv. 1)

Attori di procedimenti arbitrali russi soggetti al divieto di transazioni

Questo allegato attualmente non contiene voci.

(art. 24c cpv. 1 lett. a)

Persone e organismi soggetti al divieto di transazioni in relazione con servizi di criptovaluta

Questo allegato attualmente non contiene voci.

(art. 14c cpv. 1)

Beni economicamente importanti

Voce di tariffa
doganale

Designazione

0306

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei, anche sgusciati, affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicazione; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia

1604 31 00

Caviale

1604 32 00

Succedanei del caviale

2208

Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione

2303

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

2523

Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati

2701

Carboni fossili; mattonelle, e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

2702

Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo

2703

Torba (compreso lo strame di torba), anche agglomerata

2704

Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta

2705

Gas di carbon fossile, gas d’acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi

2706

Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti

2707

Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici

2708

Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali

2711 12

Propano, liquefatti:

2711 13

Butani, liquefatti:

2711 14

Etilene, propilene, butilene e butadiene, liquefatti

2711 19

Idrocarburi gassosi, liquefatti – altri

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

2714

Bitumi ed asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; asfaltiti e rocce asfaltiche

2715

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitumi naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio mastici bituminosi, «cut-backs»)

2803

Carbonio (neri di carbonio e altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove)

ex

2804 29

Elio

2811

Acidi inorganici e altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici

2818

Corindone artificiale, chimicamente definito o no; ossido di alluminio; idrossido di alluminio

ex

2825

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, a eccezione delle voci 2825 20 e 2825 30

2834

Nitriti; nitrati

ex

2835

Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no, a eccezione della voce 2835 26

2836

Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio

2845 40

Elio-3

ex

2901

Idrocarburi aciclici diversi da quelli della voce 2901 10

2902

Idrocarburi ciclici

2903

Derivati alogenati degli idrocarburi

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2907

Fenoli; fenoli-alcoli

2909

Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di acetali e di emiacetali, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no), e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2914

Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2917

Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2922

Composti amminici a funzioni ossigenate

2923

Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine e altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no

2931

Altri composti organo-inorganici

2933

Composti eterociclici a eteroatomo(i) di solo azoto

3104 20

Cloruro di potassio

3105 20

Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti azoto, fosforo e potassio

3105 60

Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio

ex

3105 90

Altri concimi contenenti cloruro di potassio

3301

Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine di estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

3304

Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzature; preparazioni per manicure o pedicure

3305

Preparazioni per capelli

3306

Preparazioni per l’igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l’adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto

3307

Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o no proprietà disinfettanti

3401

Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o forme ottenute a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma di liquido o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti

3402

Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401

3404

Cere artificiali e cere preparate

3801

Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o altri semiprodotti

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

3812

Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzatori compositi per gomma o materie plastiche

3817

Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 o 2902

3819

Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio né di minerali bituminosi o che contengono meno di 70 % in peso

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

3824

Leganti preparati per forme o anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

3901

Polimeri di etilene, in forme primarie

3902

Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie

3903

Polimeri di stirene, in forme primarie

3904

Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie

3907

Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie

3908

Poliammidi, in forme primarie

3916

Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale eccede 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche

3917

Tubi e loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche

3919

Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole e altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli

3920

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie

3921

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche

3923

Articoli per il trasporto o l’imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule e altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche

3925

Oggetti di attrezzatura per l’edilizia, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove

3926

Lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914, non nominati né compresi altrove

4002

Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescole di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4011

Pneumatici nuovi, di gomma

4107

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione nonché cuoi e pelli pergamenati di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

4202

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e contenitori simili; borse da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi da montagna, borsette, borse per la spesa, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, borse per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di fogli di materie plastiche, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta

4301

Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, code, zampe e altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103

44

Legno, carbone di legna e lavori di legno

4703

Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione

4705

Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico

4801

Carta da giornale, in rotoli o in fogli

4802

Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano)

4803

Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli

4804

Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803

4805

Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 del capitolo 48

4810

Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o su entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato

4811

Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810

4818

Carta del tipo utilizzato per carta igienica e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non eccedente 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie, tovaglioli da tavola, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d’igiene o per ospedali, indumenti o accessori di abbigliamenti, di pasta per carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

4819

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci e altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili

4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

5402

Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 dtex , non condizionati per la vendita al minuto

5601

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza non eccedente 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

5603

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

6204

Abiti a giacca (tailleurs), insiemi (ensembles), giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantalone, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

6403

Calzature con suole esterne di gomma, materia plastica, cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale

6806

Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili; vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l’isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 o del capitolo 69

6807

Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio pece di petrolio, di carbone fossile)

6808

Pannelli, tavole, piastrelle, blocchi e articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o di trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali

6810

Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati

6814

Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone, o di altre materie

6815

Lavori di pietra o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove

6902

Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili

6907

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, di ceramica, anche su supporto; ceramica di finitura

7005

Vetro del tipo «float glass» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

7019

Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio filati, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), tessuti)

7104

Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

7106

Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

7112

Cascami e rottami di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi diversi dai prodotti della voce 8549

7115

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o doppiati di metalli preziosi

7201

Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie

7202

Ferro-leghe

7203

Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94%, in pezzi, palline o forme simili

7205

Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio

7408

Fili di rame

7604

Barre e profilati di alluminio

7605

Fili di alluminio

7606

Lamiere e nastri di alluminio, di spessore eccedente 0,2 mm

7607

Fogli e nastri sottili di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili), di spessore non eccedente 0,2 mm (non compreso il supporto)

7608

Tubi di alluminio

7801

Piombo greggio

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, meccanica o no, o per macchine utensili (per esempio per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

8212

Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri)

8302

Guarnizioni, ferramenta e oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni e oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni

8309

Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

ex

8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas, escluse le parti di turboreattori e turbopropulsori della voce 8411 91 00

8412

Altri motori e macchine motrici

8413

Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi

8414

Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti, a estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; cabine di biosicurezza a tenuta di gas, anche filtranti

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415; loro parti

8419

Apparecchi, dispositivi o attrezzature di laboratorio, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l’essiccazione, l’evaporizzazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione

8421

Centrifughe, compresi gli idroestrattori a centrifuga; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas

8422

Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine e apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e gli apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine e apparecchi per gassare le bevande

8424

Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto

8426

Bighe; gru, anche a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a cavalletto per scarico o movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carri-gru

8431

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430

8450

Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare

8455

Laminatoi per metalli e loro cilindri

8466

Parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465, compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su queste macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie

8467

Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l’impiego a mano

8471

Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove

8474

Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine per modellare le forme di sabbia per fonderia

8477

Macchine e apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in capitolo 84; loro parti

8479

Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in capitolo 84; loro parti

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per metalli (diverse dalle lingottiere), carburi metallici, vetro, materie minerali, gomma o materie plastiche

8481

Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

8483

Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; aste filettate a circolazione di sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione

8487

Parti di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in capitolo 84, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

8501

Motori e generatori, elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

8503

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502

8504

Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione

8511

Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori

8516

Scaldacqua e scaldatori a immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per la cura dei capelli (per esempio asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545

8517

Apparecchi telefonici, compresi i telefoni intelligenti (smartphone) e gli altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per l’emissione, per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete su filo o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525 , 8527 o 8528

8523

Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «carte intelligenti» e altri supporti per la registrazione del suono o per registrazioni analoghe, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi esclusi i prodotti del capitolo 37

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali (camescopes)

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

8531

Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento contro il furto e l’incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530

8535

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l’allacciamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, parasovratensori, prese di corrente e altri elementi di collegamento, cassette di giunzione) per una tensione eccedente 1 000 Volt

8536

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l’allacciamento di circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, parasovratensori, spine e prese di corrente, portalampade, connettori, cassette di giunzione), per una tensione non eccedente 1 000 Volt; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536, per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti e apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

8538

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537

8539

Lampade e tubi elettrici a incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; fonti luminose con diodi emettitori di luce (LED)

8541

Dispositivi a semiconduttore (ad esempio diodi, transistori, trasduttori a semiconduttore); dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce (LED), anche assemblati con altri diodi emettitori di luce (LED); cristalli piezoelettrici montati

8542

Circuiti integrati elettronici

8543

Macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in capitolo 85

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati o ossidati anodicamente), muniti o no di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti da fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

8603

Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604

8606

Carri per il trasporto di merci su rotaie

8701

Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)

8703

Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa

8704

Autoveicoli per il trasporto di merci

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

8802

Altri veicoli aerei (per esempio elicotteri, aeroplani), esclusi i veicoli aerei senza equipaggio della voce 8806; veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita

8901

Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci

8903

Panfili e altre navi e imbarcazioni da diporto o sportive; barche a remi e canoe

8904

Rimorchiatori e spintori

8905

Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru e altri natanti la cui navigazione ha soltanto carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili

9001

Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (compresi le lenti a contatto), prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

9006

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539

9013

Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in capitolo 90

9014

Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti e apparecchi di navigazione

9026

Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

9027

Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli esposimetri), microtomi

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in capitolo 90; proiettori di profili

9032

Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo, automatici

9401

Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402 ), anche trasformabili in letti, e loro parti

9403

Altri mobili e loro parti

9404

Sacconi elastici (sommier); articoli da letto e oggetti simili (per esempio materassi, copripiedi, piumini, cuscini, pouf, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, ricoperti no

9405

Apparecchi per l’illuminazione, compresi i proiettori e i riflettori e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove

9406

Costruzioni prefabbricate

(art. 12b cpv. 4 lett. c)

Trasporto consentito di petrolio greggio e prodotti petroliferi in Paesi terzi

Oggetto

Luogo di destinazione (Paese terzo)

Periodo

Petrolio greggio della voce 2709 00 commisto a condensato, proveniente dal progetto Sachalin-2

Giappone

Dal 5 dicembre 2022 al 28 giugno 2025

(art. 14f cpv. 1 e art. 14g cpv. 1)

Beni ad alta priorità9

(art. 12d cpv. 1–6)

Navi soggette a restrizioni10