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AS 2024 565

Ordinanza del DFI
sulla determinazione dei tassi regionali di approvvigionamento per campo di specializzazione medica nel settore ambulatoriale
Modifica del 30 settembre 2024

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

ordina:

I

L’ordinanza del DFI del 28 novembre 20221 sulla determinazione dei tassi regionali di approvvigionamento per campo di specializzazione medica nel settore ambulatoriale è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 e 32 Le regioni della categoria 2 sono determinate nell’allegato 1.3 Dopo un’aggregazione di Comuni, il territorio della regione della categoria 2 comprendente i Comuni precedenti l’aggregazione e definita nell’allegato 1 rimane invariato fintanto che il Comune risultante dalla nuova aggregazione non è attribuito a una regione definita nell’allegato 1 e i tassi di approvvigionamento per le regioni interessate non sono definiti nell’allegato 3.

Art. 3 cpv. 1 e 31 I tassi regionali di approvvigionamento sono determinati per ogni regione della categoria 1 e per ogni campo di specializzazione medica nell’allegato 2.3 I tassi di approvvigionamento di cui al capoverso 2 sono elencati nell’allegato 3.

II

1 Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

2 Alla presente ordinanza è aggiunto l’allegato 3 secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.

30 settembre 2024

Dipartimento federale dell’interno:

Elisabeth Baume-Schneider

(art. 2 cpv. 2)

Regioni della categoria 22

(art. 3 cpv. 1)

Tassi di approvvigionamento delle regioni della categoria 13

(Art. 3 cpv. 3)

Tassi di approvvigionamento delle regioni della categoria 24

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