AS 2024 572
Ordinanza del DFF concernente l’importazione esente dall’imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante
Preambolo
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)
ordina:
I
L’ordinanza del DFF del 2 aprile 20141 concernente l’importazione esente dall’imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante è modificata come segue:
Art. 1 lett. cSono esenti dall’imposta sull’importazione:c. le merci del traffico turistico ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane fino a un valore complessivo di 150 franchi per persona (limite di franchigia secondo il valore); i beni di cui alla lettera b non sono presi in considerazione per il calcolo del valore complessivo;
Art. 2 cpv. 2 e 32 Se il valore complessivo dei beni supera 150 franchi per persona, tutti i beni importati sono assoggettati all’imposta.3 Se il valore di un bene supera 150 franchi, tale bene è sempre assoggettato all’imposta.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
7 ottobre 2024 | Dipartimento federale delle finanze: Karin Keller-Sutter |