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AS 2024 575

Legge federale sul trasporto di viaggiatori (LTV)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 4 giugno 20211,

decreta:

I

La legge del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni1 In tutta la legge «offerta di trasporto» e «offerte di trasporto» sono sostituiti, rispettivamente, con «offerta» e «offerte».2 Nell’articolo 11 lettera e «l’offerta già esistente di trasporti» è sostituito con «l’offerta esistente».3 Concerne soltanto il testo francese4 Concerne soltanto il testo francese5 Concerne soltanto il testo francese6 Negli articoli 32d capoverso 1, frase introduttiva, 32e capoverso 1, 32f, frase introduttiva, e 32h «committenti» è sostituito con «committenti di offerte ordinate congiuntamente».

Art. 9 cpv. 1 e 41 Concerne soltanto il testo francese4 Nel caso di offerte oggetto di ordinazione, l’UFT può inoltre ritirare la concessione se l’impresa non adempie, in più punti o in un punto essenziale, una convenzione sugli obiettivi di cui all’articolo 31ater.

Art. 15 cpv. 6bis6bis Le imprese fissano prezzi ridotti, segnatamente per le carte giornaliere, per bambini e giovani soggetti all’obbligo scolastico che viaggiano in gruppi accompagnati per partecipare ad attività organizzate in ambito scolastico, culturale o sportivo.

Art. 17 cpv. 4Abrogato

Art. 17a Piattaforma comune di distribuzione1 Le imprese titolari di una concessione secondo l’articolo 6 gestiscono una piattaforma comune per la distribuzione delle loro offerte (piattaforma di distribuzione).2 Mettono a disposizione per tempo i dati tecnici e personali necessari per la distribuzione.3 Possono chiedere un indennizzo adeguato per l’utilizzazione della piattaforma di distribuzione da parte di terzi.4 Disciplinano le condizioni non discriminatorie per l’utilizzazione della piattaforma di distribuzione da parte di terzi.

Art. 18 cpv. 1 lett. a1 Le imprese devono:a. se necessario, coordinare le loro offerte e prestazioni con altre imprese di trasporto pubblico;

Inserire prima del titolo della Sezione 3a

Art. 18a Decisioni dell’UFTSe le imprese non adempiono i loro obblighi fondamentali, l’UFT pronuncia le decisioni necessarie.

Art. 18bEx art. 18a

Art. 18cEx art. 18b

Art. 28 cpv. 1, 1ter, 2, 3 e 41 Concerne soltanto il testo francese1ter Dei costi non coperti pianificati in quanto tali fanno parimenti parte i costi relativi al materiale rotabile storico.2 La Confederazione non partecipa all’indennizzo dei costi non coperti di offerte del traffico locale e di offerte senza funzione di collegamento.3 Concerne soltanto il testo francese4 Concerne soltanto il testo francese

Art. 29 cpv. 1 lett. c e 21 La Confederazione indennizza unicamente le imprese:c. che gestiscono come settore distinto il traffico regionale viaggiatori ordinato congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni;2 Il Consiglio federale può prevedere deroghe alle condizioni di cui al capoverso 1 per le imprese a traffico ridotto e le imprese straniere con poche linee in Svizzera.

Art. 30a Credito d’impegnoL’Assemblea federale stanzia, di volta in volta per quattro anni, un credito d’impegno per la quota federale dell’indennità per i costi non coperti dell’offerta ordinata congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni.

Art. 31 cpv. 22 Per le offerte di cui all’articolo 28 la Confederazione può accordare alle imprese aiuti finanziari al fine di promuovere l’innovazione.

Art. 31a Determinazione dell’offerta1 Nel determinare l’offerta e l’indennità i committenti tengono conto innanzitutto della domanda. Inoltre considerano:a. la messa a disposizione di collegamenti di base adeguati;b. gli imperativi della politica regionale, in particolare le esigenze inerenti allo sviluppo economico delle regioni periferiche e di montagna;c. gli imperativi della politica di pianificazione del territorio;d. gli imperativi della protezione dell’ambiente;e. le esigenze delle persone con disabilità.2 Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale precisa questi principi.

Art. 31abis Indici1 L’UFT rileva indici finanziari e qualitativi presso le imprese i cui costi non coperti dell’offerta ordinata congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni sono indennizzati secondo l’articolo 28.2 Sulla base di questi indici, l’UFT effettua un confronto sistematico delle offerte oggetto di ordinazione. Tiene debitamente conto delle diverse condizioni di produzione, in particolare della topografia, delle variazioni stagionali della domanda e dell’attesa per coincidenze in ritardo volta a garantire la continuità della catena di trasporto.3 Pubblica gli indici e il confronto sistematico in forma appropriata.

Art. 31ater Convenzione sugli obiettivi1 Per le offerte ordinate congiuntamente la Confederazione e i Cantoni concludono con l’impresa interessata una convenzione sugli obiettivi.2 Nella convenzione sugli obiettivi possono concordare in particolare:a. obiettivi di prestazione riguardanti la qualità, la quantità, i proventi e i costi dell’offerta;b. il periodo durante il quale l’impresa deve raggiungere gli obiettivi;c. provvedimenti da adottare nel caso in cui gli obiettivi non fossero raggiunti;d. un sistema di bonus-malus relativo alla qualità e agli indici finanziari;e. il previsto sviluppo a medio termine dell’offerta. 3 Il Consiglio federale disciplina i casi in cui non dev’essere conclusa una convenzione sugli obiettivi.

Art. 31aquater Convenzione sull’offerta1 Le offerte ordinate congiuntamente da Confederazione e Cantoni e la relativa indennità sono convenute anticipatamente per scritto tra i committenti e l’impresa in una convenzione sull’offerta basata sui conti di previsione dell’impresa. Se del caso, i conti di previsione si fondano sulle convenzioni sugli obiettivi.2 La convenzione sull’offerta conferisce all’impresa un diritto a sé stante all’indennità nei confronti di ogni committente.3 Il Consiglio federale precisa il contenuto della convenzione sull’offerta.

Art. 31b Procedura di ordinazione1 La procedura di ordinazione è svolta ogni due anni. L’UFT armonizza la procedura di ordinazione con la pianificazione delle prestazioni e dell’offerta.2 Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale stabilisce i dettagli della procedura di ordinazione e definisce i principi alla base dell’indennità.

Art. 31bbis Composizione delle controversieSe i committenti e l’impresa non riescono ad accordarsi sull’offerta ordinata congiuntamente in occasione della negoziazione o dell’applicazione di una convenzione sugli obiettivi o di una convenzione sull’offerta, l’UFT determina l’offerta e l’indennità mediante decisione.

Art. 31c cpv. 11 I committenti pianificano la messa a concorso relativa al traffico regionale viaggiatori su strada e su rotaia. Nella pianificazione stabiliscono in primo luogo i motivi e la data della messa a concorso di un’offerta. A tal fine tengono conto segnatamente dei piani viari volti a ottimizzare i trasporti pubblici e delle esigenze e bisogni locali e regionali. Includono nella pianificazione anche le linee che mettono a concorso congiuntamente ma che non ordinano congiuntamente.

Art. 32a cpv. 33 In assenza di una convenzione, l’offerta può essere ordinata all’impresa che nella procedura di messa a concorso ha ottenuto l’aggiudicazione per il tratto di linea situato nello Stato confinante.

Art. 32b Coordinamento delle procedure1 La procedura di messa a concorso delle offerte ordinate congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni è coordinata con la procedura di rilascio o di rinnovo della concessione.2 La messa a concorso di cui al capoverso 1 può includere anche offerte non ordinate dalla Confederazione. La procedura congiunta di messa a concorso è retta dalle disposizioni della presente sezione.3 La durata di validità dell’offerta prevista nella documentazione relativa alla messa a concorso è determinante per stabilire la durata della concessione.

Art. 32c, rubrica, cpv. 2, frase introduttiva, e lett. b e cDisposizioni speciali per la messa a concorso di offerte nell’ambito del trasporto su strada2 Nel periodo di durata della concessione i committenti mettono a concorso l’offerta oggetto di ordinazione se l’impresa:b. non adempie, in diversi punti o in un punto importante, la convenzione sugli obiettivi, in particolare non soddisfa una richiesta di miglioramento dei prezzi, della qualità o della quantità dell’offerta e per tale caso la convenzione prevede la messa a concorso;c. Abrogata

Art. 32g cpv. 1 e 21 I committenti delle offerte ordinate congiuntamente aggiudicano l’offerta messa a concorso all’impresa che ha presentato l’offerta più vantaggiosa.2 L’offerta più vantaggiosa è determinata considerando in particolare la qualità, il piano dell’offerta, i costi, il contenuto innovativo, la sostenibilità e la plausibilità dell’offerta.

Art. 32k Decisione di aggiudicazioneNon appena la decisione di aggiudicazione è passata in giudicato, i committenti concludono con l’impresa una convenzione sugli obiettivi.

Art. 32l cpv. 11 Se un’offerta oggetto di un’ordinazione congiunta è ordinata a una nuova impresa in seguito a una messa a concorso, su richiesta dei committenti o del precedente gestore l’impresa precedentemente incaricata deve trasferire alla nuova impresa, al valore contabile residuo, gli impianti e i veicoli (mezzi d’esercizio) acquisiti appositamente per l’offerta, sempreché tali mezzi d’esercizio siano di importanza fondamentale per le linee oggetto del concorso.

Sezione 6b (art. 33 e 33a)Abrogata

Titolo prima dell’articolo 35Sezione 7: Presentazione dei conti

Art. 35 Principi1 Le imprese titolari di una concessione secondo l’articolo 6 della presente legge o l’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie (Lferr) presentano agli enti pubblici dai quali ricevono aiuti finanziari o indennità il rapporto di gestione e gli altri documenti stabiliti dalla presente legge o dalle sue disposizioni d’esecuzione. Su richiesta, presentano a questi enti pubblici documenti supplementari e forniscono loro informazioni.2 Le imprese che ricevono aiuti finanziari o indennità secondo la presente legge o la Lferr:a. applicano norme considerate norme contabili riconosciute in materia di presentazione dei conti;b. dichiarano agli enti pubblici dai quali ricevono gli aiuti finanziari o le indennità di rispettare i principi della legislazione sui sussidi.3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della presentazione dei conti. Emana in particolare prescrizioni sull’allibramento, l’iscrizione a bilancio e gli ammortamenti, nonché disposizioni sul conto di costruzione, la suddivisione in settori, il conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni, il conto di previsione e l’obbligo d’informare gli enti pubblici. Può prevedere deroghe all’obbligo di cui al capoverso 2 lettera a.4 L’UFT definisce le norme da applicare per la presentazione dei conti.

Art. 35a Computabilità di costi e proventi1 Nel determinare i costi non coperti l’impresa non può computare né remunerazioni del capitale proprio né maggiorazioni per utili e per rischi. Questo vale anche per i costi di prestazioni fornitele da società del gruppo da essa controllate, salvo che il prezzo della prestazione sia stato definito in una procedura secondo la legge federale del 21 giugno 20194 sugli appalti pubblici. Per le offerte messe a concorso in virtù dell’articolo 32 della presente legge l’ammontare dell’indennità si basa sull’offerta presentata dall’impresa aggiudicataria.2 Se un’impresa o una società del gruppo da essa controllata fornisce a terzi singole prestazioni prevalentemente ai prezzi di mercato al di fuori del trasporto di viaggiatori concessionario, in deroga al capoverso 1 dette prestazioni possono essere computate dall’impresa stessa, dalle persone a essa vicine o dalle società del gruppo da essa controllate ai prezzi di mercato nell’ambito del trasporto di viaggiatori concessionario.3 Il Consiglio federale emana ulteriori disposizioni sulla computabilità di costi e proventi.4 Con il consenso dei committenti, l’impresa può contabilizzare i costi della manutenzione dei veicoli livellandoli lungo la durata di vita degli stessi. In questo caso iscrive a bilancio la differenza tra costi contabilizzati ed effettivi.5 Le convenzioni sull’indennità dei costi concluse tra l’impresa e i committenti secondo il diritto previgente restano valide.

Art. 36 Riserve1 L’impresa attribuisce a una riserva speciale la metà dell’utile derivante dalle offerte ordinate congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni che non sono state messe a concorso secondo l’articolo 32 e dai miglioramenti ordinati di queste offerte. Può impiegare la riserva speciale soltanto per coprire perdite connesse alle offerte ordinate congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. 2 L’impresa può attribuire a una riserva l’utile derivante dalle offerte del trasporto di viaggiatori concessionario alla cui ordinazione la Confederazione non ha partecipato. Può impiegare la riserva soltanto per coprire perdite connesse alle offerte del trasporto di viaggiatori concessionario alla cui ordinazione la Confederazione non ha partecipato. I Cantoni committenti possono esigere che alla riserva sia attribuita al massimo la metà dell’utile corrispondente.3 Se l’offerta ordinata congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni termina, l’impresa trasferisce, se del caso, la dotazione della riserva speciale alla riserva di cui al capoverso 2. Se cessa il trasporto di viaggiatori concessionario, l’impresa trasferisce tutte le riserve di cui ai capoversi 1 e 2 alla riserva legale da capitale di cui all’articolo 671 del Codice delle obbligazioni (CO)5.4 Alla riserva legale da capitale possono essere attribuiti soltanto gli utili rimanenti dopo l’attribuzione alle riserve di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 37 Verifica da parte dell’autorità di vigilanza1 In quanto autorità di vigilanza l’UFT verifica, periodicamente o all’occorrenza, se i conti delle imprese che hanno ricevuto aiuti finanziari o indennità dalla Confederazione sono conformi alle prescrizioni di legge e alle relative convenzioni. La competenza dell’UFT si estende anche alle società del gruppo dalle quali le imprese ottengono prestazioni.2 L’UFT può effettuare accertamenti e verifiche approfondite presso le imprese. Può prendere visione di tutti gli elementi della gestione delle imprese. Se sono ottenute prestazioni da società del gruppo, la competenza dell’UFT di effettuare accertamenti e verifiche approfondite si estende anche a queste società.3 L’UFT determina l’entità della verifica. Può comunicare alle autorità cantonali competenti le informazioni e le conclusioni ricavate dalle verifiche.

Art. 38 Ufficio di revisione1 Indipendentemente dalla sua forma giuridica, l’impresa designa un ufficio di revisione secondo gli articoli 727–731a CO6. Non può rinunciare alla revisione.2 Le imprese che ricevono dall’ente pubblico aiuti finanziari o indennità secondo la presente legge o la Lferr7 devono effettuare la revisione ordinaria di cui all’articolo 727 CO se il totale annuo degli aiuti finanziari e delle indennità supera i 10 milioni di franchi. 3 Le imprese che ricevono dall’ente pubblico aiuti finanziari o indennità secondo la presente legge o la Lferr devono far svolgere ogni anno una verifica speciale se il totale annuo degli aiuti finanziari e delle indennità supera 1 milione di franchi. L’UFT disciplina i dettagli di questa verifica.

Art. 39 ControversieSe dall’applicazione degli articoli 35–38 risultano controversie, sentita l’impresa l’UFT pronuncia le decisioni necessarie.

Art. 51 cpv. 11 La responsabilità extracontrattuale delle imprese titolari di una concessione è retta dagli articoli 40b–40f Lferr8.

Titolo prima dell’art. 54Sezione 11a: Trattamento di dati da parte delle imprese

Art. 54 Trattamento di dati personali1 Le imprese possono trattare dati personali se è necessario per il trasporto dei viaggiatori e per l’esercizio o per la sicurezza dei viaggiatori, dell’esercizio o dell’infrastruttura. 2 Le imprese possono:a. effettuare una profilazione sulla base delle stazioni di salita e discesa dei viaggiatori al fine di determinare e fatturare il prezzo del trasporto;b. trattare dati personali degni di particolare protezione concernenti la salute dei viaggiatori con disabilità al fine di eliminare o ridurre gli svantaggi nell’accesso a installazioni o veicoli dell’impresa.3 Non possono subordinare il trasporto di viaggiatori al consenso di questi ultimi al trattamento dei loro dati personali.4 Devono offrire, a condizioni simili, contratti di trasporto di viaggiatori che non richiedono il trattamento di dati personali.5 Le imprese sottostanno agli articoli 30–32 della legge federale del 25 settembre 20209 sulla protezione dei dati per le offerte di mobilità che comprendono:a. prestazioni di trasporto non soggette alla presente legge;b. altri servizi essenziali quali offerte turistiche o culturali.6 I capoversi 1–5 si applicano anche ai terzi che vendono titoli di trasporto secondo la presente legge.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2022

Il presidente: Martin Candinas
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2022

La presidente: Brigitte Häberli-Koller
La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente l’8 aprile 202310.

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2025.

16 ottobre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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