La presente ordinanza disciplina le condizioni tecniche e i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati in caso di impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva in atti processuali orali nei procedimenti civili.
AS 2024 577
Ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 141b capoverso 3 del Codice di procedura civile1,
ordina:
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Infrastruttura
I giudici che impiegano strumenti elettronici in atti processuali e le persone che vi partecipano mediante tali strumenti devono disporre dell’infrastruttura necessaria, compresi hardware e software adeguati.
L’infrastruttura deve consentire ai giudici e alle persone che partecipano al procedimento di presentarsi reciprocamente i documenti.
Se necessario, l’infrastruttura a disposizione dei giudici deve inoltre:
a. permettere di collegare elettronicamente al procedimento le persone che vi partecipano;
b. consentire al pubblico di seguire l’atto processuale.
Art. 3 Sistemi di trasmissione audiovisiva
La trasmissione audiovisiva è ammessa soltanto se sono soddisfatti i seguenti requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati:
a. i server che trasmettono il suono e l’immagine si trovano in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea;
b. la trasmissione è codificata dall’inizio alla fine;
c. il livello di sicurezza del sistema è sempre aggiornato e le lacune critiche riscontrate sono colmate;
d. le funzioni che consentono al giudice di trasmettere e registrare il suono e l’immagine non sono accessibili né alle persone che partecipano al procedimento né al pubblico.
I fornitori privati che mettono a disposizione sistemi di trasmissione audiovisiva o server utilizzati per tale trasmissione devono essere domiciliati o risiedere in uno Stato di cui al capoverso 1 lettera a e garantire che i dati:
a. siano protetti da consultazioni, modifiche, memorizzazioni, cancellazioni o registrazioni non autorizzate;
b. siano trasmessi al giudice competente immediatamente dopo l’atto processuale e, fatti salvi eventuali obblighi legali di conservazione, distrutti subito dopo la conferma di ricezione da parte del giudice; e
c. non siano trasmessi a terzi.
I Cantoni possono tenere un elenco dei sistemi di trasmissione audiovisiva che soddisfano i requisiti di cui capoversi 1 e 2.
Art. 4 Login e partecipazione
Chi partecipa a un atto processuale mediante strumenti elettronici deve effettuare individualmente il login nel sistema di trasmissione audiovisiva e parteciparvi con i propri ausili tecnici.
Le parti e i loro rappresentanti legali possono effettuare il login congiuntamente e utilizzare un hardware in comune.
Art. 5 Esecuzione dell’atto processuale
Il giudice si assicura che solamente le persone autorizzate seguano l’atto processuale.
Può in particolare esigere che determinate persone non si trovino nello stesso luogo.
Art. 6 Regole di comportamento
Alle persone che partecipano al procedimento e agli altri partecipanti è vietato:
a. permettere a terzi non autorizzati di accedere all’atto processuale;
b. registrare suono e immagine.
Art. 7 Informazioni all’attenzione dei partecipanti
Il giudice fornisce alle persone che partecipano a un atto processuale mediante strumenti elettronici tutte le informazioni necessarie. Inoltre indica loro in particolare:
a. se l’atto processuale è registrato ed eventualmente ciò che viene registrato;
b. quali regole di comportamento devono adottare conformemente all’articolo 6.
Se il giudice dispone l’impiego di strumenti elettronici nel quadro di un esame testimoniale, di un interrogatorio o di una deposizione delle parti oppure nel quadro della presentazione di una perizia, fornisce le informazioni di cui al capoverso 1 al più tardi con la citazione.
Art. 8 Iscrizione a un atto processuale pubblico
Chi intende seguire la trasmissione audiovisiva di un atto processuale pubblico al di fuori dell’aula del tribunale deve iscriversi almeno tre giorni prima.
Al più tardi un giorno lavorativo prima dell’atto processuale, il giudice notifica alle persone che si sono iscritte le indicazioni necessarie e le informa in merito alle regole di comportamento di cui all’articolo 6.
Art. 9 Esecuzione di un atto processuale pubblico
All’inizio di un atto processuale pubblico, il giudice comunica alle persone che partecipano al procedimento chi seguirà tale atto al di fuori dell’aula del tribunale.
Adotta tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili per garantire che:
a. il suono e l’immagine dell’atto processuale pervengano simultaneamente a tutti i partecipanti;
b. il suono sia comprensibile e l’immagine visibile; e
c. i microfoni del pubblico siano spenti.
Art. 10 Registrazione
Il giudice provvede alla registrazione di suono e immagine.
Può delegare a terzi la registrazione se questi si impegnano a:
a. non utilizzare i dati per scopi propri;
b. trasmettere i dati solamente al giudice; e
c. distruggere i dati immediatamente dopo la conferma di ricezione da parte del giudice.
Si assicura:
a. che la registrazione sia acquisita agli atti immediatamente dopo la conclusione dell’atto processuale; e
b. che le persone non autorizzate non possano consultare, trasmettere, modificare, memorizzare o cancellare la registrazione.
Art. 11 Disposizione transitoria
La presente ordinanza si applica anche ai procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore.
Art. 12 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
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