AS 2024 580
Ordinanza concernente la modifica della legge sull’imposizione del tabacco
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 11 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19691 sull’imposizione del tabacco;
ordina:
I
La legge del 21 marzo 1969 sull’imposizione del tabacco è modificata come segue:
Allegato II
L’imposta ammonta a 0,76 centesimi il pezzo e all’1 per cento del prezzo al minuto.
Osservazioni
La competenza di cui dispone il Consiglio federale giusta l’articolo 11 capoverso 2 lettera b di aumentare del 300 per cento le aliquote d’imposta si riferisce all’imposta stabilita per pezzo, ma non alla parte d’imposta stabilita in funzione del prezzo di vendita al minuto.
L’aliquota d’imposta globale per 1000 pezzi risultante dall’elemento specifico relativo al numero di pezzi e dall’elemento proporzionale relativo al prezzo di vendita al minuto dev’essere arrotondato ai 5 centesimi per eccesso. Le frazioni di centesimo non contano.
Allegato III
Tariffa d’imposta per il tabacco trinciato fine e il tabacco per pipe ad acqua
L’imposta ammonta a 46 franchi il chilogrammo e al 25 per cento del prezzo al minuto, ma almeno a 90 franchi il chilogrammo.
Osservazioni
La competenza di cui dispone il Consiglio federale giusta l’articolo 11 capoverso 2 lettera c di aumentare dell’80 per cento le aliquote d’imposta si riferisce all’imposta stabilita per chilogrammo e all’imposta minima per chilogrammo, ma non alla parte d’imposta stabilita in funzione del prezzo di vendita al minuto.
L’aliquota d’imposta globale per chilogrammo risultante dall’elemento specifico relativo al peso in chilogrammi e dall’elemento proporzionale relativo al prezzo di vendita al minuto dev’essere arrotondato ai 5 centesimi per eccesso. Le frazioni di centesimo non contano.
Allegato IV
Tariffa d’imposta per il tabacco da fumo diverso dal tabacco trinciato fine e per gli altri tabacchi manufatti (tabacco in rotoli, spuntature di sigari e altro) e per il tabacco da masticare e da fiuto
L’imposta ammonta a:
a. per il tabacco da fumo diverso dal tabacco trinciato fine e per gli altri tabacchi manufatti (tabacco in rotoli, spuntature di sigari e altro):
16 per cento del prezzo al minuto;
b. per il tabacco da masticare e da fiuto:
10 per cento del prezzo al minuto.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
16 ottobre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |