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AS 2024 586

Ordinanza del DFF sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (OIFo)

Preambolo

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)

ordina:

I

L’ordinanza dell’11 aprile 20181 sull’imposta alla fonte è modificata come segue:

Art. 5a Attestazione in caso di fine del rapporto di lavoro nel corso dell’anno per i lavoratori domiciliati in Francia1 In caso di fine del rapporto di lavoro nel corso dell’anno di un lavoratore domiciliato in Francia, il datore di lavoro rilascia al lavoratore, su richiesta di quest’ultimo, un’attestazione secondo l’articolo 127 capoverso 3 LIFD. L’attestazione deve contenere le seguenti indicazioni:a. il cognome, il nome e l’indirizzo del datore di lavoro al momento della fine del rapporto di lavoro;b. il periodo dell’assoggettamento limitato durante il rapporto di lavoro nell’anno civile;c. il tasso di occupazione medio, espresso in per cento, per il periodo di cui alla lettera b;d. il numero di giorni di lavoro svolti sotto forma di impieghi temporanei nello Stato di residenza per il periodo di cui alla lettera b;e. il numero di giorni di lavoro svolti sotto forma di impieghi temporanei in Stati terzi per il periodo di cui alla lettera b;f. il numero di giorni di telelavoro o la quota di telelavoro espressa in per cento nello Stato di residenza per il periodo di cui alla lettera b, senza tenere conto degli impieghi temporanei di cui alle lettere d ed e;g. il numero di pernottamenti in Svizzera per i lavoratori soggetti all’accordo dell’11 aprile 19832 tra il Consiglio federale svizzero e il governo della Repubblica francese concernente l’imposizione delle rimunerazioni dei frontalieri.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

16 ottobre 2024

Dipartimento federale delle finanze:

Karin Keller-Sutter