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AS 2024 587

Ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 27 maggio 20201 sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari è modificata come segue:

Art. 62 cpv. 33 Soltanto le persone che dispongono di una delle formazioni menzionate nella presente ordinanza possono essere incaricate dei controlli ufficiali nel Cantone o eseguirli sotto sorveglianza ai sensi dell’articolo 77a.

Art. 64 cpv. 22 Chi non dispone ancora del diploma può esercitare le funzioni di cui al capoverso 1 lettere b–d sotto sorveglianza ai sensi dell’articolo 77a.

Art. 77 Conseguimento del diploma e attività1 Chi intende conseguire il diploma federale per il controllo ufficiale delle derrate alimentari (DCA) deve:a. comprovare la formazione preliminare;b. aver concluso la formazione;c. aver superato l’esame di diploma.2 Il DCA è la condizione necessaria per esercitare l’attività di ispettore delle derrate alimentari, controllore delle derrate alimentari o analista ufficiale responsabile.

Art. 77a Attività sotto sorveglianza1 Chi ha superato l’esame di diploma, ma non ha ancora concluso la formazione può esercitare l’attività di ispettore delle derrate alimentari, controllore delle derrate alimentari o analista ufficiale responsabile sotto la sorveglianza di una persona in possesso di un DAL, di un diploma federale per il controllo ufficiale di livello dirigenziale delle derrate alimentari (DCDA) o di un diploma equivalente.2 L’attività sotto sorveglianza può essere esercitata per al massimo due anni dalla data della decisione di superamento dell’esame di diploma.3 In casi motivati il chimico cantonale può approvare una proroga del termine.

Art. 79 cpv. 1bis1bis Può essere conclusa anche dopo l’esame di diploma.

Art. 82 cpv. 2 lett. b e 32 All’iscrizione vanno allegati:b. la comprova della conclusione della formazione preliminare.3 Abrogato

Art. 86 Autorità di rilascioL’USAV rilascia il diploma.

Art. 87 cpv. 1, frase introduttiva1 Chi intende ottenere il DCDA deve:

II

L’allegato 9 è modificato come segue:

N. 44. Controllo del rispetto del limite d’età per la consegna di bevande alcoliche ai minori di 16 anni.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

16 ottobre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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