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AS 2024 593

Ordinanza del DFI concernente le riserve nell’assicurazione sociale malattie (ORAMal-DFI)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

ordina:

I

L’ordinanza del DFI del 18 ottobre 20111 concernente le riserve nell’assicurazione sociale malattie è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2 e 32 È determinato separatamente per:a. l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per la Svizzera;b. l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per l’Unione europea, l’Islanda, la Norvegia e il Regno Unito;c. l’assicurazione individuale d’indennità giornaliera;d. l’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera;e. la riassicurazione secondo l’articolo 28 della legge del 26 settembre 20142 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (LVAMal).3 La ripartizione del risultato attuariale possibile è approssimata sulla base di una distribuzione normale, il cui valore medio corrisponde al risultato previsto dall’assicuratore all’inizio dell’anno. Questo risultato è reso plausibile impiegando un metodo comparativo. La varianza è calcolata per ogni singolo ramo assicurativo di cui al capoverso 2 considerando il rischio di fluttuazioni casuali delle prestazioni e di evoluzioni inattese delle prestazioni e della compensazione dei rischi.

II

L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

17 ottobre 2024

Dipartimento federale dell’interno:

Elisabeth Baume-Schneider

(art. 8)

Modulo elettronico per la determinazione delle riserve minime3