AS 2024 593
Ordinanza del DFI concernente le riserve nell’assicurazione sociale malattie (ORAMal-DFI)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 18 ottobre 20111 concernente le riserve nell’assicurazione sociale malattie è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 2 e 32 È determinato separatamente per:a. l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per la Svizzera;b. l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per l’Unione europea, l’Islanda, la Norvegia e il Regno Unito;c. l’assicurazione individuale d’indennità giornaliera;d. l’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera;e. la riassicurazione secondo l’articolo 28 della legge del 26 settembre 20142 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (LVAMal).3 La ripartizione del risultato attuariale possibile è approssimata sulla base di una distribuzione normale, il cui valore medio corrisponde al risultato previsto dall’assicuratore all’inizio dell’anno. Questo risultato è reso plausibile impiegando un metodo comparativo. La varianza è calcolata per ogni singolo ramo assicurativo di cui al capoverso 2 considerando il rischio di fluttuazioni casuali delle prestazioni e di evoluzioni inattese delle prestazioni e della compensazione dei rischi.
II
L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
17 ottobre 2024 | Dipartimento federale dell’interno: Elisabeth Baume-Schneider |
(art. 8)