AS 2024 598
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 16 marzo 20221 che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia è modificata come segue:
Art. 1 lett. f, g, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e kf. partner: Paesi che applicano misure sostanzialmente equivalenti a quelle stabilite nella presente ordinanza, quali Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti;g. Concerne soltanto il testo tedescok. settore dell’energia: un settore che, ad eccezione delle attività connesse al nucleare civile, comprende le attività seguenti:1. la prospezione, la produzione, la distribuzione all’interno della Bielorussia o l’estrazione di petrolio greggio, gas naturale o combustibili fossili solidi, la raffinazione di combustibili, la liquefazione del gas naturale o la rigassificazione,2. la produzione o la distribuzione all’interno della Bielorussia di prodotti a base di combustibili fossili solidi, prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio o gas, oppure3. la costruzione di strutture o l’installazione di apparecchiature per la generazione di energia o la produzione di elettricità, o la prestazione di servizi e la fornitura di apparecchiature o tecnologie per attività connesse alla generazione di energia o alla produzione di elettricità.
Art. 2 cpv. 2bis e 3bis2bis È vietato il transito attraverso la Bielorussia di armi e munizioni, nonché dei relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio.3bis È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ad armi e munizioni nonché ai relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
Art. 4 cpv. 1bis e 31bis È vietato il transito attraverso la Bielorussia dei beni di cui all’allegato 2 OBDI.3 È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui all’allegato 2 OBDI o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
Art. 5 cpv. 1bis e 31bis È vietato il transito attraverso la Bielorussia dei beni di cui all’allegato 3.3 È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui all’allegato 3 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
Art. 6 cpv. 1bis1bis È vietato il transito attraverso la Bielorussia dei beni di cui all’allegato 4a.
Art. 7 cpv. 1bis, 2 lett. i, 2bis e 2ter1bis I divieti di cui agli articoli 4 capoverso 1bis e 5 capoverso 1bis non si applicano ai beni di cui all’allegato 2 OBDI2 e all’allegato 1 della presente ordinanza destinati agli scopi di cui al capoverso 1 lettere a–e.2 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 2 e 5 capoversi 1 e 2 per i beni, le tecnologie e i servizi destinati ai seguenti fini civili o destinatari finali civili:i. per l’uso esclusivo della Svizzera, e sotto il suo pieno controllo, affinché la Svizzera possa adempiere i propri obblighi di manutenzione in settori che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra la Svizzera e la Bielorussia.2bis La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 capoverso 1bis e 5 capoverso 1bis per i beni di cui all’allegato 2 OBDI e all’allegato 1 della presente ordinanza destinati ai fini civili o ai destinatari finali civili di cui al capoverso 2 lettere b, c, d e h.2ter La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2 per lo svolgimento di attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.
Art. 10a cpv. 1bis, 5bis, nonché 7–101bis È vietato il transito attraverso la Bielorussia dei beni di cui all’allegato 16.5bis È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.7 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1, 4 e 5 per i beni di cui al capoverso 1 se sono necessari per la produzione di beni in titanio indispensabili all’industria aeronautica e quest’ultima non può acquisirli altrimenti.8 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 4 per la fornitura di assistenza tecnica in relazione con l’uso dei beni di cui al capoverso 1 se ciò è necessario per evitare collisioni tra satelliti o il loro rientro involontario nell’atmosfera.9 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 per i beni di cui al capoverso 1, a condizione che siano destinati all’uso esclusivo della Svizzera e siano sotto il suo pieno controllo, affinché la Svizzera possa adempiere i propri obblighi di manutenzione in settori che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra la Svizzera e la Bielorussia.10 La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1bis per i beni di cui al capoverso 1 se tali beni sono destinati ai fini di cui ai capoversi 6, 7 e 8.
Art. 10b Beni e tecnologie per la navigazione marittima1 È vietato vendere, mettere a disposizione, fornire, esportare e far transitare i beni e le tecnologie per la navigazione marittima di cui all’allegato 17 in Bielorussia o per un uso in Bielorussia o su una nave battente bandiera bielorussa.2 È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con i beni e le tecnologie di cui al capoverso 1 o con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di tali beni e tecnologie in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.3 È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.4 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla messa a disposizione, alla fornitura, all’esportazione, al transito e al trasporto dei beni e delle tecnologie di cui al capoverso 1 e alla relativa prestazione di assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per destinatari finali non militari, se i beni e le tecnologie sono destinati a scopi umanitari, emergenze sanitarie, alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.
Art. 10c Beni per la raffinazione del petrolio e la liquefazione del gas naturale1 È vietato vendere, fornire, esportare e far transitare i beni per la raffinazione del petrolio e la liquefazione del gas naturale di cui all’allegato 18 in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.2 È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’uso dei beni di cui al capoverso 1.3 È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.4 D’intesa con i servizi competenti del DFAE, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente.5 In casi urgenti debitamente motivati, la vendita, la fornitura, l’esportazione o il transito di beni e tecnologie di cui all’allegato 18 possono avvenire senza autorizzazione preventiva, a condizione che l’esportatore informi la SECO entro cinque giorni lavorativi dalla vendita, dalla fornitura, dall’esportazione o dal transito e ne spieghi i motivi.
Art. 10d Beni per il rafforzamento dell’industria1 È vietato vendere, fornire, esportare, far transitare e trasportare i beni per il rafforzamento dell’industria di cui all’allegato 19 a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia.2 È vietato il transito attraverso la Bielorussia dei beni per il rafforzamento dell’industria di cui all’allegato 20.3 È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e la consulenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con i beni di cui al capoverso 1 o con la vendita, l’esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di tali beni a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia.4 È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.5 I divieti di cui ai capoversi 1 e 3 non si applicano ai beni e ai servizi necessari per le attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner in Bielorussia oppure di organizzazioni internazionali.6 I divieti di cui ai capoversi 1–3 non si applicano ai beni e ai servizi destinati a scopi umanitari, alla lotta contro emergenze di sanità pubblica, alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o alla gestione di catastrofi naturali, a condizione che siano destinati a scopi o destinatari finali non militari.7 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze (DFF), la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 se ciò è necessario:a. per usi medici o farmaceutici e per un uso finale non militare;b. per scopi umanitari o per evacuazioni;c. per l’uso esclusivo della Svizzera in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra la Svizzera e la Bielorussia; oppured. per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.8 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 per:a. i beni della voce di tariffa doganale 8417 20 se sono utilizzati da persone fisiche in ambito domestico per la realizzazione di prodotti da forno, pasticcini e biscotti;b. i beni delle voci di tariffa doganale 3917, 8523 e 8536 se sono necessari per la manutenzione o la riparazione di dispositivi medici;c. i beni delle voci di tariffa doganale 7411 o 7412 con un diametro interno non superiore a 50 mm se utilizzati da persone fisiche in ambito domestico;d. i beni della voce di tariffa doganale 3917 10 se sono necessari esclusivamente per la produzione di alimenti per il consumo umano.
Art. 10e Beni di lusso1 È vietato vendere, fornire, esportare, far transitare e trasportare i beni di lusso di cui all’allegato 21 a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia.2 È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con i beni di cui al capoverso 1 o con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di tali beni.3 È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.4 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica ai beni:a. necessari per le attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner in Bielorussia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;b. destinati a uso personale da parte di collaboratori delle rappresentanze e organizzazioni di cui alla lettera a;c. rientranti nelle voci di tariffa doganale 7113 o 7114 e destinati a uso personale da parte di persone fisiche che viaggiano partendo dalla Svizzera o dei loro familiari più stretti che le accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.5 La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per il trasferimento o l’esportazione in Bielorussia di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Bielorussia.
Art. 10f Beni economicamente importanti1 È vietato acquistare beni economicamente importanti per la Bielorussia di cui all’allegato 22 provenienti dalla Bielorussia o originari della Bielorussia nonché importare, far transitare e trasportare tali beni in e attraverso la Svizzera.2 È vietato fornire direttamente o indirettamente servizi di ogni genere, compresi l’assistenza tecnica e l’intermediazione, così come concedere mezzi finanziari in relazione con l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera, nonché con la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego dei beni di cui al capoverso 1. 3 Sono esclusi dal divieto di cui al capoverso 1:a. gli acquisti in Bielorussia necessari per:1. le attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner in Bielorussia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale,2. l’uso personale da parte di cittadini svizzeri, di cittadini di uno Stato membro dello SEE, di persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente rilasciato dalla Svizzera o dei loro familiari diretti;b. l’importazione di:1. effetti personali destinati all’uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Svizzera o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita,2. veicoli della voce di tariffa doganale 8703 non destinati alla vendita, importati in Svizzera esclusivamente per uso personale e appartenenti a cittadini svizzeri o a cittadini di uno Stato membro dello SEE o ai loro familiari più stretti residenti in Bielorussia,3. veicoli della voce di tariffa doganale 8703 non destinati alla vendita, importati in Svizzera esclusivamente per uso personale e appartenenti a cittadini bielorussi in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno valido per l’ingresso in uno Stato membro dello SEE o in Svizzera,4. veicoli della voce di tariffa doganale 8703 che hanno una targa diplomatica e sono necessari per le attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche e consolari o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, o per l’uso personale del loro personale e dei loro familiari più stretti,5. veicoli della voce di tariffa doganale 8703 destinati esclusivamente a scopi umanitari, compresa l’evacuazione o il rimpatrio di persone, o al trasporto di passeggeri in possesso di un certificato attestante che stanno viaggiando nell’ambito di iniziative di assistenza alle vittime di disastri naturali, nucleari o incidenti chimici.4 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2:a. se ciò è necessario per:1. la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile,2. la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili e la loro sicurezza,3. la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, o 4. la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo;b. se ciò è necessario per la manutenzione, la riparazione o la restituzione in Svizzera di parti difettose di beni delle voci di tariffa 8471, 8523, 8536 e 9027 che sono componenti di dispositivi medici ed erano presenti in Bielorussia prima dell’entrata in vigore dei divieti.
Art. 10g Oro e prodotti contenenti oro1 Sono vietati l’acquisto di oro di cui all’allegato 23 originario della Bielorussia che è stato importato dalla Bielorussia dopo il 31 ottobre 2024 nonché l’importazione, il transito e il trasporto di tale oro in e attraverso la Svizzera.2 Sono vietati l’acquisto di oro di cui all’allegato 23 che è stato lavorato in un Paese terzo utilizzando oro di cui al capoverso 1 nonché l’importazione, il transito e il trasporto dell’oro così lavorato in e attraverso la Svizzera.3 Sono vietati l’acquisto di prodotti contenenti oro di cui all’allegato 24 originari della Bielorussia che sono stati importati dalla Bielorussia in Svizzera dopo il 31 ottobre 2024 nonché l’importazione, il transito e il trasporto di tali prodotti in e attraverso la Svizzera.4 Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera nonché con la messa a disposizione, la fabbricazione, la riparazione o l’impiego di oro o dei prodotti in oro di cui ai capoversi 1–3.5 I divieti di cui ai capoversi 1–3 non si applicano ai beni necessari per le attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner in Bielorussia oppure delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.6 Il divieto di cui al capoverso 3 non si applica ai beni destinati a uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE, appartenenti a tali persone e non siano destinati alla vendita.7 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 per l’importazione o il trasporto dalla Bielorussia di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Bielorussia.
Art. 10h Diamanti e prodotti con diamanti1 Sono vietati l’acquisto dei diamanti e dei prodotti con diamanti di cui all’allegato 25 provenienti dalla Bielorussia o originari della Bielorussia nonché l’importazione, il transito e il trasporto di tali beni in e attraverso la Svizzera.2 Sono vietati l’acquisto dei diamanti e dei prodotti con diamanti di cui all’allegato 16i di qualsiasi provenienza transitati attraverso la Bielorussia nonché l’importazione, il transito e il trasporto di tali beni in e attraverso la Svizzera.3 Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera nonché con la messa a disposizione, la fabbricazione, la riparazione o l’impiego dei diamanti e dei prodotti con diamanti di cui ai capoversi 1 e 2.4 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai prodotti con diamanti di cui all’allegato 25 numero 3 che sono destinati all’uso personale delle persone fisiche che entrano in Svizzera o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.5 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per l’importazione, il transito o il trasporto di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Bielorussia.
Art. 11 cpv. 1 frase introduttiva e lett. abis1 Sono vietati l’importazione, il trasporto e l’acquisto dei beni seguenti se originari della Bielorussia o provenienti dalla Bielorussia:abis petrolio greggio di cui all’allegato 7a;
Art. 11a Obbligo contrattuale di impedire la riesportazione di beni1 In caso di vendita, fornitura, esportazione, transito e trasporto dei beni di cui agli allegati 16 e 17 e dei beni ad alta priorità di cui all’allegato 11a verso un Paese terzo al di fuori dello SEE o di un partner, gli esportatori devono vietare per contratto alla controparte la riesportazione di tali beni verso la Bielorussia o per un uso in Bielorussia.2 I contratti con la controparte ai sensi del capoverso 1 devono prevedere adeguate misure correttive in caso di violazione.3 Il capoverso 1 non si applica:a. all’esecuzione di contratti relativi ai beni delle voci di tariffa doganale 8457 10, 8458 11, 8458 91, 8459 61, 8466 93;b. agli appalti pubblici conclusi con un’autorità di un Paese terzo al di fuori dello SEE o di un suo partner o un’organizzazione internazionale.4 Gli esportatori devono notificare alla SECO:a. gli appalti pubblici da loro conclusi secondo il capoverso 3 lettera b, entro due settimane dalla loro conclusione;b. le violazioni del divieto di cui al capoverso 1, senza indugio.
Art. 12 cpv. 3, frase introduttiva e cpv. 53 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:5 La SECO può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche, imprese od organizzazioni elencate nell’allegato 13, o la fornitura di servizi per tali persone fisiche, imprese od organizzazioni, dopo aver stabilito che ciò è strettamente necessario per l’istituzione, la certificazione o la valutazione di un sistema che:a. elimini il controllo, da parte di una persona fisica, di un’impresa o di un’organizzazione di cui all’allegato 13, sui valori patrimoniali di un’organizzazione o di un’impresa non elencata nell’allegato 13, che sia costituita o registrata secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato dello SEE e posseduta o controllata da tale persona fisica, impresa od organizzazione; eb. garantisca che nessun ulteriore avere o nessuna ulteriore risorsa economica vada a beneficio della persona fisica, dell’impresa o dell’organizzazione di cui alla lettera a.
Art. 24a Divieti relativi a imprese operanti nel settore dell’energia in Bielorussia1 Le seguenti attività in relazione a imprese operanti nel settore dell’energia in Bielorussia sono vietate:a. acquisire nuove partecipazioni o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, impresa o organizzazione costituita o registrata secondo il diritto di uno Stato esterno alla Svizzera o allo SEE e operante nel settore dell’energia in Bielorussia;b. concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale proprio, a qualsiasi persona giuridica, impresa o organizzazione costituita o registrata secondo il diritto di uno Stato esterno alla Svizzera e allo SEE e operante nel settore dell’energia in Bielorussia o per il finanziamento di tale persona giuridica, impresa o organizzazione;c. costituire nuove imprese in partecipazione con persone giuridiche, imprese o organizzazioni costituite o registrate secondo il diritto di uno Stato esterno alla Svizzera o allo SEE e operanti nel settore dell’energia in Bielorussia;d. prestare servizi d’investimento direttamente o indirettamente connessi alle attività di cui alle lettere a, b e c.2 D’intesa con i servizi competenti del DFAE, del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti relativi al settore dell’energia di cui al capoverso 1 se le attività:a. sono necessarie per garantire l’approvvigionamento energetico della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE in caso di grave penuria imminente o esistente e per trasportare petrolio e gas naturale, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Bielorussia, o attraverso la Bielorussia, in Svizzera o negli Stati membri dello SEE; oppureb. riguardano esclusivamente una persona giuridica, un’impresa o un’organizzazione operante nel settore dell’energia in Bielorussia posseduta da un’impresa o un’organizzazione costituita o registrata secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE.
Art. 24b Divieti concernenti servizi e software1 È vietata la fornitura diretta e indiretta di servizi nei settori della revisione contabile, comprese la revisione legale dei conti, la contabilità e la consulenza fiscale, nonché di consulenze aziendali e in materia di pubbliche relazioni alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo, agli enti pubblici, alle imprese e alle agenzie, o a persone, organizzazioni o organismi che agiscono per conto o sotto la direzione della Repubblica di Bielorussia, del suo governo, dei suoi enti pubblici, imprese o agenzie.2 È vietata la fornitura diretta e indiretta di servizi di architettura e ingegneria, consulenza giuridica e informatica alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo, agli enti pubblici, alle imprese e agenzie, o a persone, organizzazioni o organismi che agiscono in nome o sotto la direzione della Repubblica di Bielorussia, del suo governo, dei suoi enti pubblici, imprese o agenzie.3 È vietata la fornitura diretta e indiretta di servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e analisi nonché servizi pubblicitari alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo, ai suoi enti pubblici, imprese e agenzie, o a persone, organizzazioni o organismi che agiscono in nome o sotto la direzione della Repubblica di Bielorussia, del suo governo, dei suoi enti pubblici, imprese o agenzie.4 Sono vietate la vendita, la fornitura, l’esportazione e la messa a disposizione di software gestionali per le imprese e di software di progettazione e fabbricazione industriali di cui all’allegato 27, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo, ai suoi enti pubblici, imprese e agenzie o a persone, organizzazioni o organismi che agiscono in nome o sotto la direzione della Repubblica di Bielorussia, del suo governo, dei suoi enti pubblici, imprese o agenzie e sono vietati il trasporto e il transito di tali beni attraverso la Svizzera.5 È vietata la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, così come la messa a disposizione di mezzi finanziari, in relazione con i servizi o i software di cui ai capoversi 1–4 o in relazione con la vendita, l’esportazione, il transito, il trasporto o la messa a disposizione di tali servizi o software a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia.6 I divieti di cui ai capoversi 1–5 non si applicano:a. ai servizi e ai software destinati all’uso esclusivo da parte di persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite in Bielorussia di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di persone giuridiche, imprese od organizzazioni costituite o registrate secondo il diritto svizzero, il diritto di uno Stato membro dello SEE o il diritto di un partner;b. alle attività umanitarie, quali la prestazione o l’agevolazione di prestazioni di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza o evacuazione, purché tali attività siano svolte da organismi pubblici o da imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie.7 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai servizi necessari per:a. avvalersi del diritto alla difesa nei procedimenti giudiziari e del diritto a un ricorso effettivo;b. garantire l’accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito oppure per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.8 I divieti di cui ai capoversi 2–4 non si applicano ai servizi e ai software necessari per:a. la lotta contro emergenze di sanità pubblica;b. la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente;c. gestire le catastrofi naturali.9 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–5 per i servizi e i software necessari per:a. attività umanitarie, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o evacuazioni;b. attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Bielorussia;c. attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Svizzera e dei suoi partner in Bielorussia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;d. garantire l’approvvigionamento energetico della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE;e. l’acquisto, l’importazione o il trasporto in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;f. garantire il funzionamento di infrastrutture, hardware e software critici per la salute e la sicurezza delle persone o per la sicurezza dell’ambiente;g. la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo;h. la fornitura di servizi da parte di operatori di telecomunicazioni in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE necessari per:1. il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica in Bielorussia, in Ucraina, in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE, tra la Bielorussia o l’Ucraina e la Svizzera o uno Stato membro dello SEE, o2. i servizi dei centri di dati in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.10 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per i servizi necessari per l’istituzione, la certificazione o la valutazione di un sistema secondo l’articolo 12 capoverso 5.11 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 4 se il software è necessario per il contributo di cittadini bielorussi a progetti internazionali Open Source:12 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 2 se i servizi di consulenza giuridica sono necessari per la continuazione di iniziative esistenti a sostegno delle vittime di catastrofi naturali o nucleari o di incidenti chimici e nel contesto di procedure di adozione internazionale.13 Le persone giuridiche, le imprese o le organizzazioni devono notificare alla SECO i servizi o i software che forniscono o mettono a disposizione secondo il capoverso 6 lettera a entro il 31 luglio 2025 e successivamente ogni semestre.14 Le notifiche devono indicare i nomi dei beneficiari, nonché il genere e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.
Art. 27 rubrica Divieto di soddisfare determinati crediti
Titolo dopo l’art. 27Sezione 4a: Deroghe per disinvestire dalla Bielorussia
Art. 27a Deroghe ai divieti riguardanti l’importazione, la vendita, la fornitura, il transito e il trasporto di beni1 La SECO può autorizzare fino al 31 marzo 2025 deroghe ai divieti di cui agli articoli 4, 5, 6, 10, 10a, 10b, 10c, 10d e 10e per la vendita, la fornitura, il transito o il trasporto dei beni e delle tecnologie elencati nei corrispondenti allegati 3, 4, 6, 16, 17, 18, 19 e 21 e dei beni di cui all’allegato 2 OBDI3, a condizione che:a. tali attività siano strettamente necessarie per disinvestire dalla Bielorussia o per liquidare attività commerciali in Bielorussia;b. i beni e le tecnologie siano di proprietà di:1. cittadini svizzeri,2. cittadini di uno Stato membro dello SEE,3. una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo costituiti o registrati secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE, oppure4. una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo stabilito in Bielorussia di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo costituiti o registrati secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE; ec. i beni e le tecnologie interessati si trovassero fisicamente in Bielorussia prima dell’entrata in vigore dei divieti di cui agli articoli 4, 5, 6, 10a, 10b, 10c, 10d e 10e relativi a tali beni e tecnologie.2 La SECO rifiuta la domanda di deroga secondo il capoverso 1 se ha motivi sufficienti per ritenere che i beni possano essere destinati a utenti finali militari o a un uso finale militare in Bielorussia.3 La SECO può autorizzare fino al 31 dicembre 2025 deroghe ai divieti di cui agli articoli 10f, 10g e 11 capoverso 1 lettere d, e, f e g per l’importazione, il transito e il trasporto dei beni di cui agli allegati 7, 9, 10, 11, 12, 22, 23 e 24 a condizione che:a. tali attività siano strettamente necessarie per disinvestire dalla Bielorussia o per liquidare attività commerciali in Bielorussia;b. i beni siano di proprietà di:1. cittadini svizzeri,2. cittadini di uno Stato membro dello SEE,3. una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo costituiti o registrati secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE, oppure4. una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo stabiliti in Bielorussia di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo costituiti o registrati secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE; ec. i beni interessati si trovassero fisicamente in Bielorussia prima dell’entrata in vigore dei divieti di cui agli articoli 10f, 10g e 11 relativi a tali beni.
Art. 27b Deroghe ai divieti concernenti servizi e software1 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare fino al 31 marzo 2025 deroghe ai divieti concernenti i servizi e i software di cui all’articolo 24b, a condizione che:a. i servizi o i software siano strettamente necessari per disinvestire dalla Bielorussia o per liquidare attività commerciali in Bielorussia;b. i servizi o i software siano forniti a esclusivo beneficio delle persone giuridiche, delle organizzazioni o degli organismi risultanti dal disinvestimento.2 La SECO rifiuta la domanda di deroga di cui al capoverso 1 se ha motivi sufficienti per ritenere che i servizi possano essere destinati, direttamente o indirettamente, al Governo della Bielorussia, a utenti finali militari o a un uso finale militare in Bielorussia.
Titolo dopo l’art. 27bSezione 4b:
Risarcimento e protezione per persone e organizzazioni svizzere
Art. 27c1 I cittadini svizzeri, le persone fisiche residenti in Svizzera così come le persone giuridiche, le organizzazioni e gli organismi stabiliti in Svizzera hanno il diritto di richiedere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al tribunale svizzero competente, il risarcimento delle spese, comprese le spese procedurali, in conseguenza dell’azione proposta dalle seguenti persone, imprese o organizzazioni dinanzi a un giudice di un Paese terzo in relazione a contratti o operazioni la cui esecuzione sia stata impedita o pregiudicata, direttamente o indirettamente, da misure previste dalla presente ordinanza, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione:a. persone giuridiche, imprese od organizzazioni elencate negli allegati della presente ordinanza;b. persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite fuori dalla Svizzera e dagli Stati membri dello SEE i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 per cento da persone giuridiche, imprese od organizzazioni elencate negli allegati della presente ordinanza;c. qualsiasi altra persona fisica, impresa o organizzazione bielorussa;d. una persona fisica, impresa o organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una persona fisica, impresa o organizzazione di cui alle lettere a, b o c.
Art. 29a Disposizioni per il vincolo dei beni a un regime doganale1 I beni che si trovano fisicamente in Svizzera e che sono stati presentati secondo l’articolo 24 della legge del 18 marzo 20054 sulle dogane (LD) prima che entrasse in vigore un divieto d’importazione possono essere vincolati da parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) a un regime doganale secondo gli articoli 47 e 48 LD.2 Sono consentite tutte le fasi procedurali necessarie per il vincolo a un regime doganale dei beni di cui al capoverso 1.3 L’UDSC rifiuta il vincolo dei beni a un regime doganale se ha motivi sufficienti per ritenere che le sanzioni possano essere aggirate e non autorizza la riesportazione dei beni verso la Bielorussia.4 I capoversi 1–3 si applicano anche ai beni che si trovano fisicamente in Svizzera, che sono stati presentati prima del 31 ottobre 2024 e che sono stati trattenuti conformemente alla presente ordinanza.
Art. 31 cpv. 1, nonché 8–141 L’articolo 11 capoverso 1 lettera b e 2 non si applica alle transazioni relative ai beni di cui all’allegato 7a fino al 1° febbraio 2025, a condizione che:a. si tratti di transazioni a breve termine, una tantum, concordate ed eseguite prima della data stabilita;b. tali transazioni siano state concordate contrattualmente prima del 31 ottobre 2024 ed eseguite entro il 1° febbraio 2025.8 L’articolo 10d capoversi 1 e 2 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 31 ottobre 2024 ed eseguiti entro il 1° febbraio 2025.9 L’articolo 10d capoversi 1, 3 e 4 non si applica agli affari relativi ai beni della voce di tariffa doganale 2602 concordati in via contrattuale prima del 31 ottobre 2024 ed eseguiti entro il 2 dicembre 2025.10 L’articolo 10d capoversi 1, 3 e 4 non si applica agli affari relativi ai beni della voce di tariffa doganale 8708 99 concordati in via contrattuale prima del 31 ottobre 2024 ed eseguiti entro il 2 maggio 2025.11 L’articolo 10c capoversi 1–3 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 31 ottobre 2024 ed eseguiti entro il 1° febbraio 2025.12 L’articolo 10f non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 31 ottobre 2024 ed eseguiti entro il 1° febbraio 2025.13 L’articolo 11a capoverso 1 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 1° luglio 2024 ed eseguiti entro la loro data di scadenza.14 L’articolo 24b capoversi 1–4 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 31 ottobre 2024 ed eseguiti entro il 1° febbraio 2025.
II
1 L’allegato 1, 6, 13 e 16 sono modificati secondo la versione qui annessa.
2 Gli allegati 3 e 4 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
3 Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 4a, 7a, 11a e 17–27 secondo la versione qui annessa.
III
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 31 ottobre 20245.
2 L’articolo 24b capoversi 13 e 14 entra in vigore il 3 gennaio 2025.
30 ottobre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |
(art. 2 cpv. 1 lett. b e art. 5 lett. b)
Beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna
Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 1»(art. 2 cpv. 2 e 5 lett. b, nonché 7 cpv. 1bis e 2bis)
(art. 5 cpv. 1, 1bis e 3, nonché 27a cpv. 1)
Beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza6
(art. 6 cpv. 1 e 27a cpv. 1)
Determinate macchine vietate
Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
8401 | Reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine e apparecchi per la separazione isotopica |
8402 | Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata» |
8404 | Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore |
8405 | Generatori di gas d’aria o di gas d’acqua, con o senza i loro depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, con o senza i loro depuratori |
8406 | Turbine a vapore |
8407 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
8408 | Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
8409 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 |
8410 | Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori |
8412 | Altri motori e macchine motrici |
8413 | Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi |
8415 | Macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali la scala igrometrica non è regolabile separatamente |
8416 | Bruciatori per l’alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l’eliminazione delle ceneri e dispositivi simili |
ex 8418 | Pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415 |
8420 | Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine |
8421 | Centrifughe, compresi gli idroestrattori a centrifuga; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas |
ex 8422 | Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine e apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e gli apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande |
8423 | Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia |
8424 | Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto; |
8425 | Paranchi; verricelli e argani; binde e martinetti |
8426 | Bighe; gru, anche a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a cavalletto per scarico o movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavalier» e carri-gru |
8427 | Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento |
8428 | Altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale mobili, trasportatori e teleferiche) |
8429 | Apripista (bulldozers) apripista con lama inclinabile (angledozers), livellatrici, ruspe spianatrici (scrapers), pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi |
8430 | Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, lo scavo, il costipamento, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l’estrazione dei pali; spazzaneve |
8431 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430 |
8439 | Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone |
8440 | Macchine e apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli |
8441 | Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo |
8442 | Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine delle voci da 8456 a 8465) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri e altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati) |
8443 | Macchine ed apparecchi per stampare mediante lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, copiatrici e fax, anche combinati fra di loro; parti e accessori |
8444 | Macchine per la filatura (estrusione), lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali |
8445 | Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l’accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili e altre macchine e apparecchi per la fabbricazione dei filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione dei filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447 |
8447 | Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate o per tessuti «tufted» |
8448 | Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio, ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio, fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti) |
8449 | Macchine e apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine e apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli |
8453 | Macchine e apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire |
8454 | Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, per le acciaierie o per le fonderie |
8455 | Laminatoi per metalli e loro cilindri |
8457 | Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli |
8458 | Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo |
8466 | Parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori e altri dispositivi speciali da applicare su queste macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie |
8467 | Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l’impiego a mano |
8468 | Macchine e apparecchi per la brasatura o la saldatura, anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine e apparecchi a gas per la tempera superficiale |
8471 | Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove |
8474 | Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine per modellare le forme di sabbia per fonderia |
8475 | Macchine per montare lampade, tubi o valvole, elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro |
8477 | Macchine e apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove nel capitolo 84 |
8479 | Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 84 |
8480 | Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per metalli (diversi dalle lingotterie), carburi metallici, vetro, materie minerali, gomma o materie plastiche |
8481 | Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche |
8482 | Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) |
8483 | Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; aste filettate a circolazione di sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione |
8484 | Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici |
8501 | Motori e generatori, elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni |
8502 | Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
8503 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ai motori e generatori elettrici, ai gruppi elettrogeni o convertitori rotanti elettrici n.n.a.. |
8504 | Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio, raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione, e loro parti |
8505 | Elettromagneti (esclusi quelli per uso medico); calamite permanenti e oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissaggio; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche, e loro parti |
8507 | Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare, e loro parti (escl. fuori uso e diversi da quelli di gomma non indurita o di materie tessili) |
8511 | Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio, magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio, dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori, e loro parti |
8514 | Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti a induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche, e loro parti |
8529 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 |
8537 | Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico (diversi dagli apparecchi di commutazione per la telefonia e la telegrafia su filo e i videofoni) |
8538 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537, n.n.a. |
8539 | Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco, lampade a diodi emettitori di luce (LED); loro parti |
8544 | Fili, cavi (compresi i cavi coassiali) e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati o ossidati anodicamente), muniti o no di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione |
8545 | Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici |
8547 | Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio, boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente |
8549 | Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o apparecchi, non nominate né comprese altrove nel capitolo 85; prodotti a carattere riservato del capitolo 85; merci del capitolo 85 trasportate per posta o pacco postale (extra)/codice ricostituito per la diffusione statistica |
(art. 6 cpv. 1bis)
Determinate macchine vietate secondo l’articolo 6 capoverso 1bis
Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
8407 10 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per l’aviazione |
8409 10 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 – di motori per l’aviazione |
8409 99 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 – altre, di motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel): |
8412 21 | Motori idraulici a movimento rettilineo (cilindri) |
8413 50 | Altre pompe volumetriche alternative |
8421 23 | Apparecchi per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione |
8421 31 | Filtri d’immissione dell’aria per motori con accensione a scintilla o per compressione |
8428 39 | Altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci – altri |
8429 59 | Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, semoventi (esclusi congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360° e caricatori e caricatrici-spalatrici a caricamento frontale) |
8431 39 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi della voce 8428 (escluse parti di ascensori, montacarichi o scale meccaniche), n.n.a |
8471 30 | Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo |
8471 70 | Altre unità di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione |
8481 20 | Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche |
8502 20 | Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
8507 10 | Accumulatori al piombo, dei tipi utilizzati per l’avviamento dei motori a pistone |
(art. 10 cpv. 1)
Beni utilizzati per la fabbricazione o la trasformazione di prodotti del tabacco
Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 6»(art. 10 cpv. 1 e 27a cpv. 1)
(art. 11 cpv. 1 lett. abis e 31 cpv. 1)
Petrolio greggio
Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
ex 2709 00 | Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dai condensati di gas naturale da impianti di produzione di gas naturale liquefatto |
(art. 11a cpv. 1)
Beni ad alta priorità7
(art. 12 cpv. 1 lett. a e 25 cpv. 1)
Persone fisiche soggette alle misure finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle misure finanziarie
Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 13» (art. 12 cpv. 1 lett. a e cpv. 5, 25 cpv. 1 e 27 lett. c)
(art. 10a cpv. 1–3 e 5)
Beni per l’aviazione e l’industria spaziale
Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 16»(art. 10a cpv. 1–3 e 5, nonché 27a cpv. 1)
(art. 10b cpv. 1 e 27a cpv. 1)
Beni e tecnologie per la navigazione marittima
Categoria VI – Materiale navale
X.A.VI.01 Navi, sistemi o apparecchiature marini, e loro componenti appositamente progettati; componenti e accessori
[tab] a) Apparecchiature di navigazione:
Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
ex 8526 | Apparecchi di radiorilevamento e di radiolocalizzazione (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando |
ex 8529 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente |
ex 9014 | Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti e apparecchi di navigazione (parti e accessori compresi) |
[tab] b) Apparecchiature di radiocomunicazione
Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
ex 8517 | Apparecchi telefonici, compresi i telefoni intelligenti (smartphones) e gli altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per l’emissione, per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete su filo o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528 (parti comprese) |
(art. 10c cpv. 1 e 5, nonché 27a cpv. 1)
Beni per la raffinazione del petrolio e la liquefazione del gas naturale
Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
ex 8419 60 | Unità di processo per la liquefazione del gas naturale |
ex 8419 60, 8419 89, 8421 39 | Tecnologia di recupero e purificazione dell’idrogeno |
ex 8419 60, 8419 89, 8421 39 | Tecnologia di trattamento dei gas di raffineria e di recupero dello zolfo (comprese le unità di lavaggio con ammine, le unità di recupero dello zolfo, le unità di trattamento dei gas di coda) |
(art. 10d cpv. 1 e 27a cpv. 1)
Beni per il rafforzamento dell’industria8
(art. 10d cpv. 2)
Beni per il rafforzamento dell’industria secondo l’articolo 10d capoverso 2
Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
ex 2710 19 11, | Carboturbi tipo petrolio lampante (oli medi) |
2710 19 11, | Diversi dal petrolio lampante (oli medi) |
3811 | Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
8705 10 | Gru-automobili |
(art. 10e cpv. 1 e 27a cpv. 1)
Beni di lusso
Se non diversamente indicato nel presente allegato, il divieto di cui all’articolo 10e si applica ai beni di lusso con un prezzo unitario superiore a 300 franchi svizzeri.
1. Cavalli
Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
0101 21 | Riproduttori di razza pura |
0101 29 | Altri |
2. Caviale e suoi succedanei
Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
1604 31 | Caviale |
1604 32 | Succedanei di caviale |
3. Tartufi e relative preparazioni
Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
0709 56 | Tartufi |
ex 0710 80 90 | Altri |
ex 0711 59 | Altri |
ex 0712 39 | Altri |
ex 2001 90 98 | Altri |
2003 90 10 | Tartufi |
ex 2103 90 | Altri |
ex 2104 10 | Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati |
ex 2106 90 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
4. Sigari e cigarillos
Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
2402 10 | Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos, contenenti tabacco |
2402 90 | Altri |
5. Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati
Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
5701 | Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati |
5702 10 | Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano |
5702 20 | Rivestimenti del suolo, di cocco |
5702 31 | Altri, con superficie vellutata, non confezionati, di lana o di peli fini |
5702 32 | Altri, con superficie vellutata, non confezionati, di materie tessili sintetiche o artificiali |
5702 39 | di altre materie tessili |
5702 41 | Altri, con superficie vellutata, confezionati, di lana o di peli fini |
5702 42 | Altri, con superficie vellutata, confezionati, di materie tessili sintetiche o artificiali |
5702 50 | Altri, con superficie non vellutata, non confezionati |
5702 91 | Altri, con superficie non vellutata, confezionati, di lana o di peli fini |
5702 92 | Altri, con superficie non vellutata, confezionati di materie tessili sintetiche o artificiali |
5702 99 | Altri, con superficie non vellutata, confezionati di altre materie tessili |
5703 | Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di materie tessili (compreso il prato) «tufted», anche confezionati |
5704 | Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro, non «tufted» né floccati, anche confezionati |
5705 | Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati |
5805 | Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all’ago (per esempio a punto piccolo, a punto a croce), anche confezionati |
6. Monete e banconote non aventi corso legale
Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
ex 4907 | Biglietti di banca |
7118 10 | Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete di oro |
7118 90 | Altri |
7. Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati / ricoperti di metalli preziosi
Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
ex 8214 | Altri oggetti di coltelleria (per esempio, tosatrici, fenditoi, coltellacci, mezzelune da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) |
ex 8215 | Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili |
ex 9307 | Sciabole, spade, baionette, lance e altre armi bianche, loro parti e foderi |
8. Apparecchi elettrici / elettronici od ottici per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini di valore superiore a 1000 franchi
Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
8519 | Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono |
8521 | Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche con incorporato un ricevitore di segnali videofonici |
8527 | Apparecchi riceventi per la radiodiffusione anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria |
8528 71 | Apparecchi riceventi per la televisione anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o un apparecchio per la riproduzione del suono o delle immagini, non concepiti per incorporarvi un dispositivo di visualizzazione o un videomonitor |
8528 72 | altri, a colori |
9006 | Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e i tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539 |
9007 | Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono |
9. Veicoli per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, di valore unitario superiore a 50 000 franchi, comprese teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, motociclette, di valore unitario superiore a 5000 franchi, loro accessori e pezzi di ricambio
Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
4011 10 | Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa) |
4011 40 | Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per motocicli |
4011 90 | Pneumatici nuovi, di gomma, altri |
7009 10 | Specchi retrovisivi per veicoli |
8411 | Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas |
8512 20 | Altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva |
8512 30 | Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto del tipo utilizzato per autoveicoli, altri |
8603 | Automotrici e elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604 |
8605 | Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali e altre vetture speciali, per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604) |
8607 | Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali e altre vetture speciali, per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604) |
8702 | Autoveicoli per il trasporto di 10 persone o più, compreso l’autista |
8706 | Autoveicoli per il trasporto di 10 persone o più, compreso l’autista |
8707 | Carrozzerie di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine |
8708 | Carrozzerie di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine |
8711 | Motociclette (compresi motorini ed e-bike) e bicimotori, anche con sidecar; sidecar |
8712 | Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore |
8714 | Biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore |
8901 10 | Piroscafi, navi da crociera e imbarcazioni simili principalmente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto |
8901 90 | Altre imbarcazioni per il trasporto di merci e altre imbarcazioni costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci |
10. Articoli e attrezzature ottici di qualsiasi valore
Voce di tariffa doganale | Designazione | |
|---|---|---|
8525 83 | altre, per visione notturna, menzionate nella nota 3 di sottovoci del capitolo 85 | |
ex | 9013 80 | Mirini a punto rosso detti «red dot» |
(art. 10f cpv. 1)
Beni economicamente importanti
Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
0306 | Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei, anche sgusciati, affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicazione; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia |
1604 31 | Caviale |
1604 32 | Succedanei del caviale |
2208 | Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione |
2303 | Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets |
2402 | Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |
2701 | Carboni fossili; mattonelle, e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili |
2702 | Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo |
2703 | Torba (compreso lo strame di torba), anche agglomerata |
2704 | Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta |
2705 | Gas di carbon fossile, gas d’acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi |
2706 | Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti |
2708 | Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali |
2714 | Etilene, propilene, butilene e butadiene, liquefatti |
2803 | Carbonio (neri di carbonio e altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove) |
ex 2804 29 | Elio |
2811 | Acidi inorganici e altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici |
2818 | Corindone artificiale, chimicamente definito o no; ossido di alluminio; idrossido di alluminio |
ex 2825 | Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, a eccezione delle voci 2825 20 e 2825 30 |
2834 | Nitriti; nitrati |
ex 2835 | Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no, a eccezione della voce 2835 26 |
2836 | Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio |
2845 40 | Elio 3 |
ex 2901 | Idrocarburi aciclici diversi da quelli della voce 2901 10 |
2902 | Idrocarburi ciclici |
2903 | Derivati alogenati degli idrocarburi |
2905 | Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2907 | Fenoli; fenoli-alcoli |
2909 | Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di acetali e di emiacetali, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no), e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2914 | Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2915 | Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2917 | Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2922 | Composti amminici a funzioni ossigenate |
2923 | Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine e altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no |
2931 | Altri composti organo-inorganici |
2933 | Composti eterociclici a eteroatomo(i) di solo azoto |
3301 | Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine di estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali |
3304 | Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzature; preparazioni per manicure o pedicure |
3305 | Preparazioni per capelli |
3306 | Preparazioni per l’igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l’adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto |
3307 | Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o no proprietà disinfettanti |
3401 | Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o forme ottenute a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma di liquido o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti |
3402 | Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401 |
3404 | Cere artificiali e cere preparate |
3801 | Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o altri semiprodotti |
3811 | Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
3812 | Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzatori compositi per gomma o materie plastiche |
3817 | Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 o 2902 |
3819 | Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio né di minerali bituminosi o che contengono meno di 70 % in peso |
3823 | Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali |
3824 | Leganti preparati per forme o anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove |
3901 | Polimeri di etilene, in forme primarie |
3902 | Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie |
3903 | Polimeri di stirene, in forme primarie |
3904 | Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie |
3907 | Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie |
3908 | Poliammidi, in forme primarie |
3916 | Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale eccede 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche |
3917 | Tubi e loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche |
3919 | Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole e altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli |
3920 | Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie |
3921 | Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche |
3923 | Articoli per il trasporto o l’imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule e altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche |
3925 | Oggetti di attrezzatura per l’edilizia, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove |
3926 | Lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914, non nominati né compresi altrove |
4002 | Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescole di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
4107 | Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione nonché cuoi e pelli pergamenati di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 |
4202 | Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e contenitori simili; borse da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi da montagna, borsette, borse per la spesa, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, borse per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di fogli di materie plastiche, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta |
4301 | Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, code, zampe e altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103 |
4703 | Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione |
4705 | Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico |
4801 | Carta da giornale, in rotoli o in fogli |
4802 | Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano) |
4803 | Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli |
4804 | Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803 |
4805 | Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 del capitolo 48 |
4810 | Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o su entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato |
4811 | Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810 |
4818 | Carta del tipo utilizzato per carta igienica e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non eccedente 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie, tovaglioli da tavola, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d’igiene o per ospedali, indumenti o accessori di abbigliamenti, di pasta per carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa |
4819 | Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci e altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili |
4823 | Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa |
5402 | Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 dtex, non condizionati per la vendita al minuto |
5601 | Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza non eccedente 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili |
5603 | Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate |
6204 | Abiti a giacca (tailleurs), insiemi (ensembles), giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantalone, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza |
6305 | Sacchi e sacchetti da imballaggio |
6403 | Calzature con suole esterne di gomma, materia plastica, cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale |
6806 | Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili; vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l’isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 o del capitolo 69 |
6807 | Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio pece di petrolio, di carbone fossile |
6808 | Pannelli, tavole, piastrelle, blocchi e articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o di trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali |
6814 | Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone, o di altre materie |
6815 | Lavori di pietra o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove |
6902 | Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili |
6907 | Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, di ceramica, anche su supporto; ceramica di finitura |
7005 | Vetro del tipo «float glass» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato |
7007 | Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro |
7010 | Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro |
7019 | Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio filati, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), tessuti) |
7104 | Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto |
7106 | Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere |
7112 | Cascami e rottami di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi diversi dai prodotti della voce 8549 |
7115 | Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o doppiati di metalli preziosi |
7408 | Fili di rame |
7604 | Barre e profilati di alluminio |
7605 | Fili di alluminio |
7606 | Lamiere e nastri di alluminio, di spessore eccedente 0,2 mm |
7607 | Fogli e nastri sottili di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili), di spessore non eccedente 0,2 mm (non compreso il supporto) |
7608 | Tubi di alluminio |
7801 | Piombo greggio |
8207 | Utensili intercambiabili per utensileria a mano, meccanica o no, o per macchine utensili (per esempio per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio |
8212 | Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri) |
8302 | Guarnizioni, ferramenta e oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni e oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni |
8309 | Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni |
8407 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
8408 | Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
8409 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 |
ex 8411 | Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas, escluse le parti di turboreattori e turbopropulsori della voce 8411 91 00 |
8412 | Altri motori e macchine motrici |
8413 | Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi |
8414 | Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti, a estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; cabine di biosicurezza a tenuta di gas, anche filtranti |
8418 | Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415; loro part |
8419 | Apparecchi, dispositivi o attrezzature di laboratorio, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l’essiccazione, l’evaporizzazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione |
8421 | Centrifughe, compresi gli idroestrattori a centrifuga; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas |
8422 | Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine e apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e gli apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine e apparecchi per gassare le bevande |
8424 | Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto |
8426 | Bighe; gru, anche a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a cavalletto per scarico o movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carri-gru |
8431 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430 |
8450 | Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare |
8455 | Laminatoi per metalli e loro cilindri |
8466 | Parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465, compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su queste macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie |
8467 | Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l’impiego a mano |
8471 | Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove |
8474 | Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine per modellare le forme di sabbia per fonderia |
8477 | Macchine e apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in capitolo 84; loro parti |
8479 | Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in capitolo 84; loro parti |
8480 | Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per metalli (diverse dalle lingottiere), carburi metallici, vetro, materie minerali, gomma o materie plastiche |
8481 | Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche |
8482 | Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) |
8483 | Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; aste filettate a circolazione di sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione |
8487 | Parti di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in capitolo 84, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche |
8501 | Motori e generatori, elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni |
8502 | Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
8503 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502 |
8504 | Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio, raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione |
8511 | Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio, magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio, dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori |
8516 | Scaldacqua e scaldatori a immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per la cura dei capelli (per esempio asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545 |
8517 | Apparecchi telefonici, compresi i telefoni intelligenti (smartphone) e gli altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per l’emissione, per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete su filo o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528 |
8523 | Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «carte intelligenti» e altri supporti per la registrazione del suono o per registrazioni analoghe, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi esclusi i prodotti del capitolo 37 |
8525 | Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali (camescopes) |
8526 | Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando |
8531 | Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento contro il furto e l’incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530) |
8535 | Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l’allacciamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, parasovratensori, prese di corrente e altri elementi di collegamento, cassette di giunzione) per una tensione eccedente 1 000 Volt |
8536 | Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l’allacciamento di circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, parasovratensori, spine e prese di corrente, portalampade, connettori, cassette di giunzione), per una tensione non eccedente 1 000 Volt; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche |
8537 | Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536, per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti e apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 |
8538 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537 |
8539 | Lampade e tubi elettrici a incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; fonti luminose con diodi emettitori di luce (LED) |
8541 | Dispositivi a semiconduttore (ad esempio diodi, transistori, trasduttori a semiconduttore); dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce (LED), anche assemblati con altri diodi emettitori di luce (LED); cristalli piezoelettrici montati |
8542 | Circuiti integrati elettronici |
8543 | Macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in capitolo 85 |
8544 | Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati o ossidati anodicamente), muniti o no di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti da fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione |
8545 | Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici |
8603 | Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604 |
8606 | Carri per il trasporto di merci su rotaie |
8701 | Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709) |
8703 | Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa |
8704 | Autoveicoli per il trasporto di merci |
8716 | Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti |
8802 | Altri veicoli aerei (per esempio elicotteri, aeroplani), esclusi i veicoli aerei senza equipaggio della voce 8806; veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita |
8901 | Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci |
8903 | Panfili e altre navi e imbarcazioni da diporto o sportive; barche a remi e canoe |
8904 | Rimorchiatori e spintori |
8905 | Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru e altri natanti la cui navigazione ha soltanto carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili |
9001 | Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (compresi le lenti a contatto), prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente |
9006 | Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539 |
9013 | Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in capitolo 90 |
9014 | Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti e apparecchi di navigazione |
9026 | Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 |
9027 | Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli esposimetri), microtomi |
9030 | Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti |
9031 | Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in capitolo 90; proiettori di profili |
9032 | Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo, automatici |
9401 | Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402 ), anche trasformabili in letti, e loro parti |
9403 | Altri mobili e loro parti |
9404 | Sacconi elastici (sommier); articoli da letto e oggetti simili (per esempio materassi, copripiedi, piumini, cuscini, pouf, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, ricoperti no |
9405 | Apparecchi per l’illuminazione, compresi i proiettori e i riflettori e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove |
9406 | Costruzioni prefabbricate |
(art. 10g cpv. 1 e 2)
Oro
Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
7108 | Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere |
7112 91 | Cascami e rottami di oro, anche di placcati o doppiati di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi |
ex 7118 90 | Monete di oro |
(art. 10g cpv. 3)
Prodotti contenenti oro
Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
ex 7113 | Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di oro o contenenti oro o di placcati o doppiati di oro |
ex 7114 | Oggetti di oreficeria e loro parti, di oro o contenenti oro o di placcati o doppiati di oro |
(art. 10h cpv. 1, 2 e 4)
Diamanti e prodotti con diamanti
1. Diamanti naturali
Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
7102 10 | Diamanti, non scelti |
7102 31 | Diamanti, greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati (diversi dai diamanti industriali) |
7102 39 | Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati (diversi dai diamanti industriali) |
2. Diamanti sintetici
Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
7104 21 | Diamanti sintetici o ricostituiti, greggi o semplicemente segati o sgrossati |
7104 91 | Diamanti sintetici o ricostituiti, altrimenti lavorati |
3. Prodotti con diamanti
Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
ex 7113 | Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi, in combinazione con diamanti |
ex 7114 | Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi, in combinazione con diamanti |
ex 7115 90 | Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o doppiati di metalli preziosi, in combinazione con diamanti |
ex 7116 20 | Lavori di pietre semipreziose o di pietre preziose (naturale, sintetiche o ricostituite), in combinazione con diamanti |
ex 9101 | Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi, in combinazione con diamanti), con cassa di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi |
(art. 11a cpv. 1)
Carboturbi e additivi per carburanti
Voce di tariffa doganale | Designazione |
|---|---|
8407 10 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per l’aviazione |
8409 10 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone a combustione interna per l’aviazione |
Carboturbo (cherosene escluso): | |
ex 2710 12 19 | Carboturbi tipo benzina (oli leggeri) |
ex 2710 19 19 | Diversi dal petrolio lampante (oli medi) |
ex 2710 19 19 | Carboturbi tipo petrolio lampante (oli medi) |
ex 2710 20 10 | Carboturbi tipo petrolio lampante miscelati con biodiesel Inibitori di ossidazione Inibitori di ossidazione utilizzati negli additivi per oli lubrificanti: |
ex 3811 21 |
|
ex 3811 29 |
|
ex 3811 90 | Inibitori di ossidazione utilizzati per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali Additivi per dissipatori statici Additivi per dissipatori statici per oli lubrificanti: |
ex 3811 21 |
|
ex 3811 29 |
|
ex 3811 90 | Additivi per dissipatori statici utilizzati per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali Inibitori di corrosione Inibitori di corrosione per oli lubrificanti: |
ex 3811 21 |
|
ex 3811 29 |
|
ex 3811 90 | Inibitori di corrosione per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante (additivi antighiaccio) Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per oli lubrificanti: |
ex 3811 21 |
|
ex 3811 29 |
|
ex 3811 90 | Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali Deattivatori dei metalli Deattivatori dei metalli per oli lubrificanti: |
ex 3811 21 |
|
ex 3811 29 |
|
ex 3811 90 | Deattivatori dei metalli per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali Additivi biocidi Additivi biocidi per oli lubrificanti: |
ex 3811 21 |
|
ex 3811 29 |
|
ex 3811 90 | Additivi biocidi per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali Additivi miglioratori della stabilità termica Miglioratori della stabilità termica per oli lubrificanti: |
ex 3811 21 |
|
ex 3811 29 |
|
ex 3811 90 | Miglioratori della stabilità termica per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
(art. 24b cpv. 4)
Software gestionali per le imprese e software di progettazione e fabbricazione
1. Software gestionali per le imprese
I sistemi che riproducono e controllano digitalmente tutti i processi di un’azienda, quali:
a. pianificazione delle risorse d’impresa (Enterprise Resource Planning, ERP);
b. gestione delle relazioni con i clienti (Customer Relationship Management, CRM);
c. analisi sistematica dei dati (Business Intelligence, BI);
d. gestione della catena di distribuzione (Supply Chain Management, SCM);
e. data warehouse aziendale (Enterprise Data Warehouse, EDW);
f. sistema di gestione della manutenzione (Computerized Maintenance Management System, CMMS);
g. project management;
h. gestione del ciclo di vita del prodotto (Product Lifecycle Management, PLM);
i. componenti tipici dei sistemi di cui alle lettere a–h, inclusi i software per la contabilità, la gestione della flotta, la logistica e le risorse umane.
2. Software di progettazione e fabbricazione
Software di progettazione e fabbricazione utilizzati nei settori dell’architettura, dell’ingegneria, dell’edilizia, della produzione, dei media, della formazione e dell’intrattenimento, come ad esempio:
a. modellizzazione delle informazioni di costruzione (Building Information Modelling, BIM);
b. progettazione assistita da computer (Computer-Aided Design, CAD);
c. produzione assistita da computer (Computer-Aided manufacturing, CAM);
d. progettazione su commessa (Engineer-to-Order, ETO);
e. componenti tipici dei sistemi di cui alle lettere a–d.