Lexipedia

AS 2024 598

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 16 marzo 20221 che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia è modificata come segue:

Art. 1 lett. f, g, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e kf. partner: Paesi che applicano misure sostanzialmente equivalenti a quelle stabilite nella presente ordinanza, quali Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti;g. Concerne soltanto il testo tedescok. settore dell’energia: un settore che, ad eccezione delle attività connesse al nucleare civile, comprende le attività seguenti:1. la prospezione, la produzione, la distribuzione all’interno della Bielorussia o l’estrazione di petrolio greggio, gas naturale o combustibili fossili solidi, la raffinazione di combustibili, la liquefazione del gas naturale o la rigassificazione,2. la produzione o la distribuzione all’interno della Bielorussia di prodotti a base di combustibili fossili solidi, prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio o gas, oppure3. la costruzione di strutture o l’installazione di apparecchiature per la generazione di energia o la produzione di elettricità, o la prestazione di servizi e la fornitura di apparecchiature o tecnologie per attività connesse alla generazione di energia o alla produzione di elettricità.

Art. 2 cpv. 2bis e 3bis2bis È vietato il transito attraverso la Bielorussia di armi e munizioni, nonché dei relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio.3bis È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ad armi e munizioni nonché ai relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

Art. 4 cpv. 1bis e 31bis È vietato il transito attraverso la Bielorussia dei beni di cui all’allegato 2 OBDI.3 È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui all’allegato 2 OBDI o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

Art. 5 cpv. 1bis e 31bis È vietato il transito attraverso la Bielorussia dei beni di cui all’allegato 3.3 È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui all’allegato 3 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

Art. 6 cpv. 1bis1bis È vietato il transito attraverso la Bielorussia dei beni di cui all’allegato 4a.

Art. 7 cpv. 1bis, 2 lett. i, 2bis e 2ter1bis I divieti di cui agli articoli 4 capoverso 1bis e 5 capoverso 1bis non si applicano ai beni di cui all’allegato 2 OBDI2 e all’allegato 1 della presente ordinanza destinati agli scopi di cui al capoverso 1 lettere a–e.2 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 2 e 5 capoversi 1 e 2 per i beni, le tecnologie e i servizi destinati ai seguenti fini civili o destinatari finali civili:i. per l’uso esclusivo della Svizzera, e sotto il suo pieno controllo, affinché la Svizzera possa adempiere i propri obblighi di manutenzione in settori che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra la Svizzera e la Bielorussia.2bis La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 capoverso 1bis e 5 capoverso 1bis per i beni di cui all’allegato 2 OBDI e all’allegato 1 della presente ordinanza destinati ai fini civili o ai destinatari finali civili di cui al capoverso 2 lettere b, c, d e h.2ter La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2 per lo svolgimento di attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.

Art. 10a cpv. 1bis, 5bis, nonché 7–101bis È vietato il transito attraverso la Bielorussia dei beni di cui all’allegato 16.5bis È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.7 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1, 4 e 5 per i beni di cui al capoverso 1 se sono necessari per la produzione di beni in titanio indispensabili all’industria aeronautica e quest’ultima non può acquisirli altrimenti.8 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 4 per la fornitura di assistenza tecnica in relazione con l’uso dei beni di cui al capoverso 1 se ciò è necessario per evitare collisioni tra satelliti o il loro rientro involontario nell’atmosfera.9 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 per i beni di cui al capoverso 1, a condizione che siano destinati all’uso esclusivo della Svizzera e siano sotto il suo pieno controllo, affinché la Svizzera possa adempiere i propri obblighi di manutenzione in settori che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra la Svizzera e la Bielorussia.10 La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1bis per i beni di cui al capoverso 1 se tali beni sono destinati ai fini di cui ai capoversi 6, 7 e 8.

Art. 10b Beni e tecnologie per la navigazione marittima1 È vietato vendere, mettere a disposizione, fornire, esportare e far transitare i beni e le tecnologie per la navigazione marittima di cui all’allegato 17 in Bielorussia o per un uso in Bielorussia o su una nave battente bandiera bielorussa.2 È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con i beni e le tecnologie di cui al capoverso 1 o con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di tali beni e tecnologie in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.3 È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.4 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla messa a disposizione, alla fornitura, all’esportazione, al transito e al trasporto dei beni e delle tecnologie di cui al capoverso 1 e alla relativa prestazione di assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per destinatari finali non militari, se i beni e le tecnologie sono destinati a scopi umanitari, emergenze sanitarie, alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.

Art. 10c Beni per la raffinazione del petrolio e la liquefazione del gas naturale1 È vietato vendere, fornire, esportare e far transitare i beni per la raffinazione del petrolio e la liquefazione del gas naturale di cui all’allegato 18 in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.2 È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’uso dei beni di cui al capoverso 1.3 È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.4 D’intesa con i servizi competenti del DFAE, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente.5 In casi urgenti debitamente motivati, la vendita, la fornitura, l’esportazione o il transito di beni e tecnologie di cui all’allegato 18 possono avvenire senza autorizzazione preventiva, a condizione che l’esportatore informi la SECO entro cinque giorni lavorativi dalla vendita, dalla fornitura, dall’esportazione o dal transito e ne spieghi i motivi.

Art. 10d Beni per il rafforzamento dell’industria1 È vietato vendere, fornire, esportare, far transitare e trasportare i beni per il rafforzamento dell’industria di cui all’allegato 19 a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia.2 È vietato il transito attraverso la Bielorussia dei beni per il rafforzamento dell’industria di cui all’allegato 20.3 È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e la consulenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con i beni di cui al capoverso 1 o con la vendita, l’esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di tali beni a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia.4 È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.5 I divieti di cui ai capoversi 1 e 3 non si applicano ai beni e ai servizi necessari per le attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner in Bielorussia oppure di organizzazioni internazionali.6 I divieti di cui ai capoversi 1–3 non si applicano ai beni e ai servizi destinati a scopi umanitari, alla lotta contro emergenze di sanità pubblica, alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o alla gestione di catastrofi naturali, a condizione che siano destinati a scopi o destinatari finali non militari.7 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze (DFF), la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 se ciò è necessario:a. per usi medici o farmaceutici e per un uso finale non militare;b. per scopi umanitari o per evacuazioni;c. per l’uso esclusivo della Svizzera in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra la Svizzera e la Bielorussia; oppured. per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.8 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 per:a. i beni della voce di tariffa doganale 8417 20 se sono utilizzati da persone fisiche in ambito domestico per la realizzazione di prodotti da forno, pasticcini e biscotti;b. i beni delle voci di tariffa doganale 3917, 8523 e 8536 se sono necessari per la manutenzione o la riparazione di dispositivi medici;c. i beni delle voci di tariffa doganale 7411 o 7412 con un diametro interno non superiore a 50 mm se utilizzati da persone fisiche in ambito domestico;d. i beni della voce di tariffa doganale 3917 10 se sono necessari esclusivamente per la produzione di alimenti per il consumo umano.

Art. 10e Beni di lusso1 È vietato vendere, fornire, esportare, far transitare e trasportare i beni di lusso di cui all’allegato 21 a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia.2 È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con i beni di cui al capoverso 1 o con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di tali beni.3 È vietato vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.4 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica ai beni:a. necessari per le attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner in Bielorussia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;b. destinati a uso personale da parte di collaboratori delle rappresentanze e organizzazioni di cui alla lettera a;c. rientranti nelle voci di tariffa doganale 7113 o 7114 e destinati a uso personale da parte di persone fisiche che viaggiano partendo dalla Svizzera o dei loro familiari più stretti che le accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.5 La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per il trasferimento o l’esportazione in Bielorussia di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Bielorussia.

Art. 10f Beni economicamente importanti1 È vietato acquistare beni economicamente importanti per la Bielorussia di cui all’allegato 22 provenienti dalla Bielorussia o originari della Bielorussia nonché importare, far transitare e trasportare tali beni in e attraverso la Svizzera.2 È vietato fornire direttamente o indirettamente servizi di ogni genere, compresi l’assistenza tecnica e l’intermediazione, così come concedere mezzi finanziari in relazione con l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera, nonché con la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego dei beni di cui al capoverso 1. 3 Sono esclusi dal divieto di cui al capoverso 1:a. gli acquisti in Bielorussia necessari per:1. le attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner in Bielorussia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale,2. l’uso personale da parte di cittadini svizzeri, di cittadini di uno Stato membro dello SEE, di persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente rilasciato dalla Svizzera o dei loro familiari diretti;b. l’importazione di:1. effetti personali destinati all’uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Svizzera o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita,2. veicoli della voce di tariffa doganale 8703 non destinati alla vendita, importati in Svizzera esclusivamente per uso personale e appartenenti a cittadini svizzeri o a cittadini di uno Stato membro dello SEE o ai loro familiari più stretti residenti in Bielorussia,3. veicoli della voce di tariffa doganale 8703 non destinati alla vendita, importati in Svizzera esclusivamente per uso personale e appartenenti a cittadini bielorussi in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno valido per l’ingresso in uno Stato membro dello SEE o in Svizzera,4. veicoli della voce di tariffa doganale 8703 che hanno una targa diplomatica e sono necessari per le attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche e consolari o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, o per l’uso personale del loro personale e dei loro familiari più stretti,5. veicoli della voce di tariffa doganale 8703 destinati esclusivamente a scopi umanitari, compresa l’evacuazione o il rimpatrio di persone, o al trasporto di passeggeri in possesso di un certificato attestante che stanno viaggiando nell’ambito di iniziative di assistenza alle vittime di disastri naturali, nucleari o incidenti chimici.4 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2:a. se ciò è necessario per:1. la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile,2. la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili e la loro sicurezza,3. la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, o 4. la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo;b. se ciò è necessario per la manutenzione, la riparazione o la restituzione in Svizzera di parti difettose di beni delle voci di tariffa 8471, 8523, 8536 e 9027 che sono componenti di dispositivi medici ed erano presenti in Bielorussia prima dell’entrata in vigore dei divieti.

Art. 10g Oro e prodotti contenenti oro1 Sono vietati l’acquisto di oro di cui all’allegato 23 originario della Bielorussia che è stato importato dalla Bielorussia dopo il 31 ottobre 2024 nonché l’importazione, il transito e il trasporto di tale oro in e attraverso la Svizzera.2 Sono vietati l’acquisto di oro di cui all’allegato 23 che è stato lavorato in un Paese terzo utilizzando oro di cui al capoverso 1 nonché l’importazione, il transito e il trasporto dell’oro così lavorato in e attraverso la Svizzera.3 Sono vietati l’acquisto di prodotti contenenti oro di cui all’allegato 24 originari della Bielorussia che sono stati importati dalla Bielorussia in Svizzera dopo il 31 ottobre 2024 nonché l’importazione, il transito e il trasporto di tali prodotti in e attraverso la Svizzera.4 Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera nonché con la messa a disposizione, la fabbricazione, la riparazione o l’impiego di oro o dei prodotti in oro di cui ai capoversi 1–3.5 I divieti di cui ai capoversi 1–3 non si applicano ai beni necessari per le attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner in Bielorussia oppure delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.6 Il divieto di cui al capoverso 3 non si applica ai beni destinati a uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE, appartenenti a tali persone e non siano destinati alla vendita.7 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 per l’importazione o il trasporto dalla Bielorussia di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Bielorussia.

Art. 10h Diamanti e prodotti con diamanti1 Sono vietati l’acquisto dei diamanti e dei prodotti con diamanti di cui all’allegato 25 provenienti dalla Bielorussia o originari della Bielorussia nonché l’importazione, il transito e il trasporto di tali beni in e attraverso la Svizzera.2 Sono vietati l’acquisto dei diamanti e dei prodotti con diamanti di cui all’allegato 16i di qualsiasi provenienza transitati attraverso la Bielorussia nonché l’importazione, il transito e il trasporto di tali beni in e attraverso la Svizzera.3 Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera nonché con la messa a disposizione, la fabbricazione, la riparazione o l’impiego dei diamanti e dei prodotti con diamanti di cui ai capoversi 1 e 2.4 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai prodotti con diamanti di cui all’allegato 25 numero 3 che sono destinati all’uso personale delle persone fisiche che entrano in Svizzera o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.5 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per l’importazione, il transito o il trasporto di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Bielorussia.

Art. 11 cpv. 1 frase introduttiva e lett. abis1 Sono vietati l’importazione, il trasporto e l’acquisto dei beni seguenti se originari della Bielorussia o provenienti dalla Bielorussia:abis petrolio greggio di cui all’allegato 7a;

Art. 11a Obbligo contrattuale di impedire la riesportazione di beni1 In caso di vendita, fornitura, esportazione, transito e trasporto dei beni di cui agli allegati 16 e 17 e dei beni ad alta priorità di cui all’allegato 11a verso un Paese terzo al di fuori dello SEE o di un partner, gli esportatori devono vietare per contratto alla controparte la riesportazione di tali beni verso la Bielorussia o per un uso in Bielorussia.2 I contratti con la controparte ai sensi del capoverso 1 devono prevedere adeguate misure correttive in caso di violazione.3 Il capoverso 1 non si applica:a. all’esecuzione di contratti relativi ai beni delle voci di tariffa doganale 8457 10, 8458 11, 8458 91, 8459 61, 8466 93;b. agli appalti pubblici conclusi con un’autorità di un Paese terzo al di fuori dello SEE o di un suo partner o un’organizzazione internazionale.4 Gli esportatori devono notificare alla SECO:a. gli appalti pubblici da loro conclusi secondo il capoverso 3 lettera b, entro due settimane dalla loro conclusione;b. le violazioni del divieto di cui al capoverso 1, senza indugio.

Art. 12 cpv. 3, frase introduttiva e cpv. 53 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:5 La SECO può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche, imprese od organizzazioni elencate nell’allegato 13, o la fornitura di servizi per tali persone fisiche, imprese od organizzazioni, dopo aver stabilito che ciò è strettamente necessario per l’istituzione, la certificazione o la valutazione di un sistema che:a. elimini il controllo, da parte di una persona fisica, di un’impresa o di un’organizzazione di cui all’allegato 13, sui valori patrimoniali di un’organizzazione o di un’impresa non elencata nell’allegato 13, che sia costituita o registrata secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato dello SEE e posseduta o controllata da tale persona fisica, impresa od organizzazione; eb. garantisca che nessun ulteriore avere o nessuna ulteriore risorsa economica vada a beneficio della persona fisica, dell’impresa o dell’organizzazione di cui alla lettera a.

Art. 24a Divieti relativi a imprese operanti nel settore dell’energia in Bielorussia1 Le seguenti attività in relazione a imprese operanti nel settore dell’energia in Bielorussia sono vietate:a. acquisire nuove partecipazioni o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, impresa o organizzazione costituita o registrata secondo il diritto di uno Stato esterno alla Svizzera o allo SEE e operante nel settore dell’energia in Bielorussia;b. concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale proprio, a qualsiasi persona giuridica, impresa o organizzazione costituita o registrata secondo il diritto di uno Stato esterno alla Svizzera e allo SEE e operante nel settore dell’energia in Bielorussia o per il finanziamento di tale persona giuridica, impresa o organizzazione;c. costituire nuove imprese in partecipazione con persone giuridiche, imprese o organizzazioni costituite o registrate secondo il diritto di uno Stato esterno alla Svizzera o allo SEE e operanti nel settore dell’energia in Bielorussia;d. prestare servizi d’investimento direttamente o indirettamente connessi alle attività di cui alle lettere a, b e c.2 D’intesa con i servizi competenti del DFAE, del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti relativi al settore dell’energia di cui al capoverso 1 se le attività:a. sono necessarie per garantire l’approvvigionamento energetico della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE in caso di grave penuria imminente o esistente e per trasportare petrolio e gas naturale, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Bielorussia, o attraverso la Bielorussia, in Svizzera o negli Stati membri dello SEE; oppureb. riguardano esclusivamente una persona giuridica, un’impresa o un’organizzazione operante nel settore dell’energia in Bielorussia posseduta da un’impresa o un’organizzazione costituita o registrata secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE.

Art. 24b Divieti concernenti servizi e software1 È vietata la fornitura diretta e indiretta di servizi nei settori della revisione contabile, comprese la revisione legale dei conti, la contabilità e la consulenza fiscale, nonché di consulenze aziendali e in materia di pubbliche relazioni alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo, agli enti pubblici, alle imprese e alle agenzie, o a persone, organizzazioni o organismi che agiscono per conto o sotto la direzione della Repubblica di Bielorussia, del suo governo, dei suoi enti pubblici, imprese o agenzie.2 È vietata la fornitura diretta e indiretta di servizi di architettura e ingegneria, consulenza giuridica e informatica alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo, agli enti pubblici, alle imprese e agenzie, o a persone, organizzazioni o organismi che agiscono in nome o sotto la direzione della Repubblica di Bielorussia, del suo governo, dei suoi enti pubblici, imprese o agenzie.3 È vietata la fornitura diretta e indiretta di servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e analisi nonché servizi pubblicitari alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo, ai suoi enti pubblici, imprese e agenzie, o a persone, organizzazioni o organismi che agiscono in nome o sotto la direzione della Repubblica di Bielorussia, del suo governo, dei suoi enti pubblici, imprese o agenzie.4 Sono vietate la vendita, la fornitura, l’esportazione e la messa a disposizione di software gestionali per le imprese e di software di progettazione e fabbricazione industriali di cui all’allegato 27, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo, ai suoi enti pubblici, imprese e agenzie o a persone, organizzazioni o organismi che agiscono in nome o sotto la direzione della Repubblica di Bielorussia, del suo governo, dei suoi enti pubblici, imprese o agenzie e sono vietati il trasporto e il transito di tali beni attraverso la Svizzera.5 È vietata la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e l’assistenza tecnica, così come la messa a disposizione di mezzi finanziari, in relazione con i servizi o i software di cui ai capoversi 1–4 o in relazione con la vendita, l’esportazione, il transito, il trasporto o la messa a disposizione di tali servizi o software a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia.6 I divieti di cui ai capoversi 1–5 non si applicano:a. ai servizi e ai software destinati all’uso esclusivo da parte di persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite in Bielorussia di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di persone giuridiche, imprese od organizzazioni costituite o registrate secondo il diritto svizzero, il diritto di uno Stato membro dello SEE o il diritto di un partner;b. alle attività umanitarie, quali la prestazione o l’agevolazione di prestazioni di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza o evacuazione, purché tali attività siano svolte da organismi pubblici o da imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie.7 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai servizi necessari per:a. avvalersi del diritto alla difesa nei procedimenti giudiziari e del diritto a un ricorso effettivo;b. garantire l’accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito oppure per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.8 I divieti di cui ai capoversi 2–4 non si applicano ai servizi e ai software necessari per:a. la lotta contro emergenze di sanità pubblica;b. la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente;c. gestire le catastrofi naturali.9 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–5 per i servizi e i software necessari per:a. attività umanitarie, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o evacuazioni;b. attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Bielorussia;c. attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Svizzera e dei suoi partner in Bielorussia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;d. garantire l’approvvigionamento energetico della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE;e. l’acquisto, l’importazione o il trasporto in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;f. garantire il funzionamento di infrastrutture, hardware e software critici per la salute e la sicurezza delle persone o per la sicurezza dell’ambiente;g. la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo;h. la fornitura di servizi da parte di operatori di telecomunicazioni in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE necessari per:1. il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica in Bielorussia, in Ucraina, in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE, tra la Bielorussia o l’Ucraina e la Svizzera o uno Stato membro dello SEE, o2. i servizi dei centri di dati in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.10 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per i servizi necessari per l’istituzione, la certificazione o la valutazione di un sistema secondo l’articolo 12 capoverso 5.11 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 4 se il software è necessario per il contributo di cittadini bielorussi a progetti internazionali Open Source:12 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 2 se i servizi di consulenza giuridica sono necessari per la continuazione di iniziative esistenti a sostegno delle vittime di catastrofi naturali o nucleari o di incidenti chimici e nel contesto di procedure di adozione internazionale.13 Le persone giuridiche, le imprese o le organizzazioni devono notificare alla SECO i servizi o i software che forniscono o mettono a disposizione secondo il capoverso 6 lettera a entro il 31 luglio 2025 e successivamente ogni semestre.14 Le notifiche devono indicare i nomi dei beneficiari, nonché il genere e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 27 rubrica Divieto di soddisfare determinati crediti

Titolo dopo l’art. 27Sezione 4a: Deroghe per disinvestire dalla Bielorussia

Art. 27a Deroghe ai divieti riguardanti l’importazione, la vendita, la fornitura, il transito e il trasporto di beni1 La SECO può autorizzare fino al 31 marzo 2025 deroghe ai divieti di cui agli articoli 4, 5, 6, 10, 10a, 10b, 10c, 10d e 10e per la vendita, la fornitura, il transito o il trasporto dei beni e delle tecnologie elencati nei corrispondenti allegati 3, 4, 6, 16, 17, 18, 19 e 21 e dei beni di cui all’allegato 2 OBDI3, a condizione che:a. tali attività siano strettamente necessarie per disinvestire dalla Bielorussia o per liquidare attività commerciali in Bielorussia;b. i beni e le tecnologie siano di proprietà di:1. cittadini svizzeri,2. cittadini di uno Stato membro dello SEE,3. una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo costituiti o registrati secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE, oppure4. una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo stabilito in Bielorussia di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo costituiti o registrati secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE; ec. i beni e le tecnologie interessati si trovassero fisicamente in Bielorussia prima dell’entrata in vigore dei divieti di cui agli articoli 4, 5, 6, 10a, 10b, 10c, 10d e 10e relativi a tali beni e tecnologie.2 La SECO rifiuta la domanda di deroga secondo il capoverso 1 se ha motivi sufficienti per ritenere che i beni possano essere destinati a utenti finali militari o a un uso finale militare in Bielorussia.3 La SECO può autorizzare fino al 31 dicembre 2025 deroghe ai divieti di cui agli articoli 10f, 10g e 11 capoverso 1 lettere d, e, f e g per l’importazione, il transito e il trasporto dei beni di cui agli allegati 7, 9, 10, 11, 12, 22, 23 e 24 a condizione che:a. tali attività siano strettamente necessarie per disinvestire dalla Bielorussia o per liquidare attività commerciali in Bielorussia;b. i beni siano di proprietà di:1. cittadini svizzeri,2. cittadini di uno Stato membro dello SEE,3. una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo costituiti o registrati secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE, oppure4. una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo stabiliti in Bielorussia di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’organizzazione o un organismo costituiti o registrati secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE; ec. i beni interessati si trovassero fisicamente in Bielorussia prima dell’entrata in vigore dei divieti di cui agli articoli 10f, 10g e 11 relativi a tali beni.

Art. 27b Deroghe ai divieti concernenti servizi e software1 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare fino al 31 marzo 2025 deroghe ai divieti concernenti i servizi e i software di cui all’articolo 24b, a condizione che:a. i servizi o i software siano strettamente necessari per disinvestire dalla Bielorussia o per liquidare attività commerciali in Bielorussia;b. i servizi o i software siano forniti a esclusivo beneficio delle persone giuridiche, delle organizzazioni o degli organismi risultanti dal disinvestimento.2 La SECO rifiuta la domanda di deroga di cui al capoverso 1 se ha motivi sufficienti per ritenere che i servizi possano essere destinati, direttamente o indirettamente, al Governo della Bielorussia, a utenti finali militari o a un uso finale militare in Bielorussia.

Titolo dopo l’art. 27bSezione 4b:
Risarcimento e protezione per persone e organizzazioni svizzere

Art. 27c1 I cittadini svizzeri, le persone fisiche residenti in Svizzera così come le persone giuridiche, le organizzazioni e gli organismi stabiliti in Svizzera hanno il diritto di richiedere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al tribunale svizzero competente, il risarcimento delle spese, comprese le spese procedurali, in conseguenza dell’azione proposta dalle seguenti persone, imprese o organizzazioni dinanzi a un giudice di un Paese terzo in relazione a contratti o operazioni la cui esecuzione sia stata impedita o pregiudicata, direttamente o indirettamente, da misure previste dalla presente ordinanza, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione:a. persone giuridiche, imprese od organizzazioni elencate negli allegati della presente ordinanza;b. persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite fuori dalla Svizzera e dagli Stati membri dello SEE i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 per cento da persone giuridiche, imprese od organizzazioni elencate negli allegati della presente ordinanza;c. qualsiasi altra persona fisica, impresa o organizzazione bielorussa;d. una persona fisica, impresa o organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una persona fisica, impresa o organizzazione di cui alle lettere a, b o c.

Art. 29a Disposizioni per il vincolo dei beni a un regime doganale1 I beni che si trovano fisicamente in Svizzera e che sono stati presentati secondo l’articolo 24 della legge del 18 marzo 20054 sulle dogane (LD) prima che entrasse in vigore un divieto d’importazione possono essere vincolati da parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) a un regime doganale secondo gli articoli 47 e 48 LD.2 Sono consentite tutte le fasi procedurali necessarie per il vincolo a un regime doganale dei beni di cui al capoverso 1.3 L’UDSC rifiuta il vincolo dei beni a un regime doganale se ha motivi sufficienti per ritenere che le sanzioni possano essere aggirate e non autorizza la riesportazione dei beni verso la Bielorussia.4 I capoversi 1–3 si applicano anche ai beni che si trovano fisicamente in Svizzera, che sono stati presentati prima del 31 ottobre 2024 e che sono stati trattenuti conformemente alla presente ordinanza.

Art. 31 cpv. 1, nonché 8–141 L’articolo 11 capoverso 1 lettera b e 2 non si applica alle transazioni relative ai beni di cui all’allegato 7a fino al 1° febbraio 2025, a condizione che:a. si tratti di transazioni a breve termine, una tantum, concordate ed eseguite prima della data stabilita;b. tali transazioni siano state concordate contrattualmente prima del 31 ottobre 2024 ed eseguite entro il 1° febbraio 2025.8 L’articolo 10d capoversi 1 e 2 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 31 ottobre 2024 ed eseguiti entro il 1° febbraio 2025.9 L’articolo 10d capoversi 1, 3 e 4 non si applica agli affari relativi ai beni della voce di tariffa doganale 2602 concordati in via contrattuale prima del 31 ottobre 2024 ed eseguiti entro il 2 dicembre 2025.10 L’articolo 10d capoversi 1, 3 e 4 non si applica agli affari relativi ai beni della voce di tariffa doganale 8708 99 concordati in via contrattuale prima del 31 ottobre 2024 ed eseguiti entro il 2 maggio 2025.11 L’articolo 10c capoversi 1–3 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 31 ottobre 2024 ed eseguiti entro il 1° febbraio 2025.12 L’articolo 10f non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 31 ottobre 2024 ed eseguiti entro il 1° febbraio 2025.13 L’articolo 11a capoverso 1 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 1° luglio 2024 ed eseguiti entro la loro data di scadenza.14 L’articolo 24b capoversi 1–4 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 31 ottobre 2024 ed eseguiti entro il 1° febbraio 2025.

II

1 L’allegato 1, 6, 13 e 16 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 Gli allegati 3 e 4 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

3 Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 4a, 7a, 11a e 17–27 secondo la versione qui annessa.

III

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 31 ottobre 20245.

2 L’articolo 24b capoversi 13 e 14 entra in vigore il 3 gennaio 2025.

30 ottobre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 2 cpv. 1 lett. b e art. 5 lett. b)

Beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna

Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 1»(art. 2 cpv. 2 e 5 lett. b, nonché 7 cpv. 1bis e 2bis)

(art. 5 cpv. 1, 1bis e 3, nonché 27a cpv. 1)

Beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza6

(art. 6 cpv. 1 e 27a cpv. 1)

Determinate macchine vietate

Voce di tariffa doganale

Designazione

8401

Reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine e apparecchi per la separazione isotopica

8402

Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

8404

Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore

8405

Generatori di gas d’aria o di gas d’acqua, con o senza i loro depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, con o senza i loro depuratori

8406

Turbine a vapore

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

8410

Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori

8412

Altri motori e macchine motrici

8413

Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi

8415

Macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali la scala igrometrica non è regolabile separatamente

8416

Bruciatori per l’alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l’eliminazione delle ceneri e dispositivi simili

ex 8418

Pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415

8420

Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

8421

Centrifughe, compresi gli idroestrattori a centrifuga; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas

ex 8422

Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine e apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e gli apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande

8423

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

8424

Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto;

8425

Paranchi; verricelli e argani; binde e martinetti

8426

Bighe; gru, anche a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a cavalletto per scarico o movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavalier» e carri-gru

8427

Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento

8428

Altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale mobili, trasportatori e teleferiche)

8429

Apripista (bulldozers) apripista con lama inclinabile (angledozers), livellatrici, ruspe spianatrici (scrapers), pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi

8430

Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, lo scavo, il costipamento, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l’estrazione dei pali; spazzaneve

8431

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430

8439

Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

8440

Macchine e apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli

8441

Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo

8442

Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine delle voci da 8456 a 8465) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri e altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)

8443

Macchine ed apparecchi per stampare mediante lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, copiatrici e fax, anche combinati fra di loro; parti e accessori

8444

Macchine per la filatura (estrusione), lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali

8445

Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l’accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili e altre macchine e apparecchi per la fabbricazione dei filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione dei filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447

8447

Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate o per tessuti «tufted»

8448

Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio, ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio, fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti)

8449

Macchine e apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine e apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli

8453

Macchine e apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire

8454

Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, per le acciaierie o per le fonderie

8455

Laminatoi per metalli e loro cilindri

8457

Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli

8458

Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo

8466

Parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori e altri dispositivi speciali da applicare su queste macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie

8467

Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l’impiego a mano

8468

Macchine e apparecchi per la brasatura o la saldatura, anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine e apparecchi a gas per la tempera superficiale

8471

Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove

8474

Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine per modellare le forme di sabbia per fonderia

8475

Macchine per montare lampade, tubi o valvole, elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro

8477

Macchine e apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove nel capitolo 84

8479

Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 84

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per metalli (diversi dalle lingotterie), carburi metallici, vetro, materie minerali, gomma o materie plastiche

8481

Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

8483

Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; aste filettate a circolazione di sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione

8484

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici

8501

Motori e generatori, elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

8503

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ai motori e generatori elettrici, ai gruppi elettrogeni o convertitori rotanti elettrici n.n.a..

8504

Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio, raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione, e loro parti

8505

Elettromagneti (esclusi quelli per uso medico); calamite permanenti e oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissaggio; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche, e loro parti

8507

Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare, e loro parti (escl. fuori uso e diversi da quelli di gomma non indurita o di materie tessili)

8511

Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio, magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio, dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori, e loro parti

8514

Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti a induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche, e loro parti

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico (diversi dagli apparecchi di commutazione per la telefonia e la telegrafia su filo e i videofoni)

8538

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537, n.n.a.

8539

Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco, lampade a diodi emettitori di luce (LED); loro parti

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali) e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati o ossidati anodicamente), muniti o no di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

8547

Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio, boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

8549

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o apparecchi, non nominate né comprese altrove nel capitolo 85; prodotti a carattere riservato del capitolo 85; merci del capitolo 85 trasportate per posta o pacco postale (extra)/codice ricostituito per la diffusione statistica

(art. 6 cpv. 1bis)

Determinate macchine vietate secondo l’articolo 6 capoverso 1bis

Voce di tariffa doganale

Designazione

8407 10

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per l’aviazione

8409 10

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 – di motori per l’aviazione

8409 99

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 – altre, di motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):

8412 21

Motori idraulici a movimento rettilineo (cilindri)

8413 50

Altre pompe volumetriche alternative

8421 23

Apparecchi per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione

8421 31

Filtri d’immissione dell’aria per motori con accensione a scintilla o per compressione

8428 39

Altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci – altri

8429 59

Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, semoventi (esclusi congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360° e caricatori e caricatrici-spalatrici a caricamento frontale)

8431 39

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi della voce 8428 (escluse parti di ascensori, montacarichi o scale meccaniche), n.n.a

8471 30

Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo

8471 70

Altre unità di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione

8481 20

Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche

8502 20

Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio)

8507 10

Accumulatori al piombo, dei tipi utilizzati per l’avviamento dei motori a pistone

(art. 10 cpv. 1)

Beni utilizzati per la fabbricazione o la trasformazione di prodotti del tabacco

Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 6»(art. 10 cpv. 1 e 27a cpv. 1)

(art. 11 cpv. 1 lett. abis e 31 cpv. 1)

Petrolio greggio

Voce di tariffa doganale

Designazione

ex 2709 00

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dai condensati di gas naturale da impianti di produzione di gas naturale liquefatto

(art. 11a cpv. 1)

Beni ad alta priorità7

(art. 12 cpv. 1 lett. a e 25 cpv. 1)

Persone fisiche soggette alle misure finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle misure finanziarie

Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 13» (art. 12 cpv. 1 lett. a e cpv. 5, 25 cpv. 1 e 27 lett. c)

(art. 10a cpv. 1–3 e 5)

Beni per l’aviazione e l’industria spaziale

Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 16»(art. 10a cpv. 1–3 e 5, nonché 27a cpv. 1)

(art. 10b cpv. 1 e 27a cpv. 1)

Beni e tecnologie per la navigazione marittima

Categoria VI – Materiale navale

  • X.A.VI.01 Navi, sistemi o apparecchiature marini, e loro componenti appositamente progettati; componenti e accessori

  • [tab] a) Apparecchiature di navigazione:

Voce di tariffa doganale

Designazione

ex 8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radiolocalizzazione (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando

ex 8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente
o principalmente agli apparecchi delle voci da 8524
a 8528

ex 9014

Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti e apparecchi di navigazione (parti e accessori compresi)

  • [tab] b) Apparecchiature di radiocomunicazione

Voce di tariffa doganale

Designazione

ex 8517

Apparecchi telefonici, compresi i telefoni intelligenti (smartphones) e gli altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per l’emissione, per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete su filo o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528 (parti comprese)

(art. 10c cpv. 1 e 5, nonché 27a cpv. 1)

Beni per la raffinazione del petrolio e la liquefazione del gas naturale

Voce di tariffa doganale

Designazione

ex 8419 60

Unità di processo per la liquefazione del gas naturale

ex 8419 60, 8419 89, 8421 39

Tecnologia di recupero e purificazione dell’idrogeno

ex 8419 60, 8419 89, 8421 39

Tecnologia di trattamento dei gas di raffineria e di recupero dello zolfo (comprese le unità di lavaggio con ammine, le unità di recupero dello zolfo, le unità di trattamento dei gas di coda)

(art. 10d cpv. 1 e 27a cpv. 1)

Beni per il rafforzamento dell’industria8

(art. 10d cpv. 2)

Beni per il rafforzamento dell’industria secondo l’articolo 10d capoverso 2

Voce di tariffa doganale

Designazione

ex 2710 19 11,
19 19

Carboturbi tipo petrolio lampante (oli medi)

2710 19 11,
19 19, 19 91,
19 99

Diversi dal petrolio lampante (oli medi)

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

8705 10

Gru-automobili

(art. 10e cpv. 1 e 27a cpv. 1)

Beni di lusso

Se non diversamente indicato nel presente allegato, il divieto di cui all’articolo 10e si applica ai beni di lusso con un prezzo unitario superiore a 300 franchi svizzeri.

1. Cavalli

Voce di tariffa doganale

Designazione

0101 21

Riproduttori di razza pura

0101 29

Altri

2. Caviale e suoi succedanei

Voce di tariffa doganale

Designazione

1604 31

Caviale

1604 32

Succedanei di caviale

3. Tartufi e relative preparazioni

Voce di tariffa doganale

Designazione

0709 56

Tartufi

ex 0710 80 90

Altri

ex 0711 59

Altri

ex 0712 39

Altri

ex 2001 90 98

Altri

2003 90 10

Tartufi

ex 2103 90

Altri

ex 2104 10

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

ex 2106 90

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

4. Sigari e cigarillos

Voce di tariffa doganale

Designazione

2402 10

Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos, contenenti tabacco

2402 90

Altri

5. Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati

Voce di tariffa doganale

Designazione

5701

Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati

5702 10

Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano

5702 20

Rivestimenti del suolo, di cocco

5702 31

Altri, con superficie vellutata, non confezionati, di lana o di peli fini

5702 32

Altri, con superficie vellutata, non confezionati, di materie tessili sintetiche o artificiali

5702 39

di altre materie tessili

5702 41

Altri, con superficie vellutata, confezionati, di lana o di peli fini

5702 42

Altri, con superficie vellutata, confezionati, di materie tessili sintetiche o artificiali

5702 50

Altri, con superficie non vellutata, non confezionati

5702 91

Altri, con superficie non vellutata, confezionati, di lana o di peli fini

5702 92

Altri, con superficie non vellutata, confezionati di materie tessili sintetiche o artificiali

5702 99

Altri, con superficie non vellutata, confezionati di altre materie tessili

5703

Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di materie tessili (compreso il prato) «tufted», anche confezionati

5704

Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro, non «tufted» né floccati, anche confezionati

5705

Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all’ago (per esempio a punto piccolo, a punto a croce), anche confezionati

6. Monete e banconote non aventi corso legale

Voce di tariffa doganale

Designazione

ex 4907

Biglietti di banca

7118 10

Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete di oro

7118 90

Altri

7. Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati / ricoperti di metalli preziosi

Voce di tariffa doganale

Designazione

ex 8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio, tosatrici, fenditoi, coltellacci, mezzelune da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

ex 8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

ex 9307

Sciabole, spade, baionette, lance e altre armi bianche, loro parti e foderi

8. Apparecchi elettrici / elettronici od ottici per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini di valore superiore a 1000 franchi

Voce di tariffa doganale

Designazione

8519

Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche con incorporato un ricevitore di segnali videofonici

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

8528 71

Apparecchi riceventi per la televisione anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o un apparecchio per la riproduzione del suono o delle immagini, non concepiti per incorporarvi un dispositivo di visualizzazione o un videomonitor

8528 72

altri, a colori

9006

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e i tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539

9007

Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono

9. Veicoli per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, di valore unitario superiore a 50 000 franchi, comprese teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, motociclette, di valore unitario superiore a 5000 franchi, loro accessori e pezzi di ricambio

Voce di tariffa doganale

Designazione

4011 10

Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa)

4011 40

Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per motocicli

4011 90

Pneumatici nuovi, di gomma, altri

7009 10

Specchi retrovisivi per veicoli

8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

8512 20

Altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva

8512 30

Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto del tipo utilizzato per autoveicoli, altri

8603

Automotrici e elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604

8605

Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali e altre vetture speciali, per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)

8607

Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali e altre vetture speciali, per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)

8702

Autoveicoli per il trasporto di 10 persone o più, compreso l’autista

8706

Autoveicoli per il trasporto di 10 persone o più, compreso l’autista

8707

Carrozzerie di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine

8708

Carrozzerie di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine

8711

Motociclette (compresi motorini ed e-bike) e bicimotori, anche con sidecar; sidecar

8712

Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore

8714

Biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore

8901 10

Piroscafi, navi da crociera e imbarcazioni simili principalmente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto

8901 90

Altre imbarcazioni per il trasporto di merci e altre imbarcazioni costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci

10. Articoli e attrezzature ottici di qualsiasi valore

Voce di tariffa doganale

Designazione

8525 83

altre, per visione notturna, menzionate nella nota 3 di sottovoci del capitolo 85

ex

9013 80

Mirini a punto rosso detti «red dot»

(art. 10f cpv. 1)

Beni economicamente importanti

Voce di tariffa doganale

Designazione

0306

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei, anche sgusciati, affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicazione; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia

1604 31

Caviale

1604 32

Succedanei del caviale

2208

Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione

2303

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

2701

Carboni fossili; mattonelle, e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

2702

Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo

2703

Torba (compreso lo strame di torba), anche agglomerata

2704

Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta

2705

Gas di carbon fossile, gas d’acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi

2706

Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti

2708

Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali

2714

Etilene, propilene, butilene e butadiene, liquefatti

2803

Carbonio (neri di carbonio e altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove)

ex 2804 29

Elio

2811

Acidi inorganici e altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici

2818

Corindone artificiale, chimicamente definito o no; ossido di alluminio; idrossido di alluminio

ex 2825

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, a eccezione delle voci 2825 20 e 2825 30

2834

Nitriti; nitrati

ex 2835

Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no, a eccezione della voce 2835 26

2836

Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio

2845 40

Elio 3

ex 2901

Idrocarburi aciclici diversi da quelli della voce 2901 10

2902

Idrocarburi ciclici

2903

Derivati alogenati degli idrocarburi

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2907

Fenoli; fenoli-alcoli

2909

Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di acetali e di emiacetali, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no), e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2914

Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2917

Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2922

Composti amminici a funzioni ossigenate

2923

Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine e altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no

2931

Altri composti organo-inorganici

2933

Composti eterociclici a eteroatomo(i) di solo azoto

3301

Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine di estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

3304

Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzature; preparazioni per manicure o pedicure

3305

Preparazioni per capelli

3306

Preparazioni per l’igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l’adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto

3307

Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o no proprietà disinfettanti

3401

Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o forme ottenute a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma di liquido o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti

3402

Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401

3404

Cere artificiali e cere preparate

3801

Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o altri semiprodotti

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

3812

Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzatori compositi per gomma o materie plastiche

3817

Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 o 2902

3819

Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio né di minerali bituminosi o che contengono meno di 70 % in peso

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

3824

Leganti preparati per forme o anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

3901

Polimeri di etilene, in forme primarie

3902

Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie

3903

Polimeri di stirene, in forme primarie

3904

Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie

3907

Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie

3908

Poliammidi, in forme primarie

3916

Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale eccede 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche

3917

Tubi e loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche

3919

Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole e altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli

3920

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie

3921

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche

3923

Articoli per il trasporto o l’imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule e altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche

3925

Oggetti di attrezzatura per l’edilizia, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove

3926

Lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914, non nominati né compresi altrove

4002

Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescole di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4107

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione nonché cuoi e pelli pergamenati di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

4202

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e contenitori simili; borse da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi da montagna, borsette, borse per la spesa, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, borse per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di fogli di materie plastiche, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta

4301

Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, code, zampe e altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103

4703

Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione

4705

Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico

4801

Carta da giornale, in rotoli o in fogli

4802

Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano)

4803

Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli

4804

Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803

4805

Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 del capitolo 48

4810

Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o su entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato

4811

Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810

4818

Carta del tipo utilizzato per carta igienica e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non eccedente 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie, tovaglioli da tavola, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d’igiene o per ospedali, indumenti o accessori di abbigliamenti, di pasta per carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

4819

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci e altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili

4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

5402

Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 dtex, non condizionati per la vendita al minuto

5601

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza non eccedente 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

5603

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

6204

Abiti a giacca (tailleurs), insiemi (ensembles), giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantalone, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

6403

Calzature con suole esterne di gomma, materia plastica, cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale

6806

Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili; vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l’isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 o del capitolo 69

6807

Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio pece di petrolio, di carbone fossile

6808

Pannelli, tavole, piastrelle, blocchi e articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o di trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali

6814

Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone, o di altre materie

6815

Lavori di pietra o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove

6902

Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili

6907

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, di ceramica, anche su supporto; ceramica di finitura

7005

Vetro del tipo «float glass» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

7019

Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio filati, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), tessuti)

7104

Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

7106

Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

7112

Cascami e rottami di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi diversi dai prodotti della voce 8549

7115

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o doppiati di metalli preziosi

7408

Fili di rame

7604

Barre e profilati di alluminio

7605

Fili di alluminio

7606

Lamiere e nastri di alluminio, di spessore eccedente 0,2 mm

7607

Fogli e nastri sottili di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili), di spessore non eccedente 0,2 mm (non compreso il supporto)

7608

Tubi di alluminio

7801

Piombo greggio

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, meccanica o no, o per macchine utensili (per esempio per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

8212

Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri)

8302

Guarnizioni, ferramenta e oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni e oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni

8309

Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

ex 8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas, escluse le parti di turboreattori e turbopropulsori della voce 8411 91 00

8412

Altri motori e macchine motrici

8413

Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi

8414

Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti, a estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; cabine di biosicurezza a tenuta di gas, anche filtranti

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415; loro part

8419

Apparecchi, dispositivi o attrezzature di laboratorio, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l’essiccazione, l’evaporizzazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione

8421

Centrifughe, compresi gli idroestrattori a centrifuga; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas

8422

Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine e apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e gli apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine e apparecchi per gassare le bevande

8424

Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto

8426

Bighe; gru, anche a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a cavalletto per scarico o movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carri-gru

8431

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430

8450

Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare

8455

Laminatoi per metalli e loro cilindri

8466

Parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465, compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su queste macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie

8467

Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l’impiego a mano

8471

Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove

8474

Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine per modellare le forme di sabbia per fonderia

8477

Macchine e apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in capitolo 84; loro parti

8479

Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in capitolo 84; loro parti

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per metalli (diverse dalle lingottiere), carburi metallici, vetro, materie minerali, gomma o materie plastiche

8481

Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

8483

Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; aste filettate a circolazione di sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione

8487

Parti di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in capitolo 84, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

8501

Motori e generatori, elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

8503

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502

8504

Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio, raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione

8511

Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio, magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio, dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori

8516

Scaldacqua e scaldatori a immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per la cura dei capelli (per esempio asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545

8517

Apparecchi telefonici, compresi i telefoni intelligenti (smartphone) e gli altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per l’emissione, per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete su filo o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528

8523

Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «carte intelligenti» e altri supporti per la registrazione del suono o per registrazioni analoghe, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi esclusi i prodotti del capitolo 37

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali (camescopes)

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

8531

Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento contro il furto e l’incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530)

8535

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l’allacciamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, parasovratensori, prese di corrente e altri elementi di collegamento, cassette di giunzione) per una tensione eccedente 1 000 Volt

8536

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l’allacciamento di circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, parasovratensori, spine e prese di corrente, portalampade, connettori, cassette di giunzione), per una tensione non eccedente 1 000 Volt; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536, per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti e apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

8538

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537

8539

Lampade e tubi elettrici a incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; fonti luminose con diodi emettitori di luce (LED)

8541

Dispositivi a semiconduttore (ad esempio diodi, transistori, trasduttori a semiconduttore); dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce (LED), anche assemblati con altri diodi emettitori di luce (LED); cristalli piezoelettrici montati

8542

Circuiti integrati elettronici

8543

Macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in capitolo 85

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati o ossidati anodicamente), muniti o no di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti da fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

8603

Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604

8606

Carri per il trasporto di merci su rotaie

8701

Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)

8703

Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa

8704

Autoveicoli per il trasporto di merci

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

8802

Altri veicoli aerei (per esempio elicotteri, aeroplani), esclusi i veicoli aerei senza equipaggio della voce 8806; veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita

8901

Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci

8903

Panfili e altre navi e imbarcazioni da diporto o sportive; barche a remi e canoe

8904

Rimorchiatori e spintori

8905

Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru e altri natanti la cui navigazione ha soltanto carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili

9001

Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (compresi le lenti a contatto), prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

9006

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539

9013

Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in capitolo 90

9014

Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti e apparecchi di navigazione

9026

Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

9027

Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli esposimetri), microtomi

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in capitolo 90; proiettori di profili

9032

Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo, automatici

9401

Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402 ), anche trasformabili in letti, e loro parti

9403

Altri mobili e loro parti

9404

Sacconi elastici (sommier); articoli da letto e oggetti simili (per esempio materassi, copripiedi, piumini, cuscini, pouf, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, ricoperti no

9405

Apparecchi per l’illuminazione, compresi i proiettori e i riflettori e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove

9406

Costruzioni prefabbricate

(art. 10g cpv. 1 e 2)

Oro

Voce di tariffa doganale

Designazione

7108

Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

7112 91

Cascami e rottami di oro, anche di placcati o doppiati di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi

ex 7118 90

Monete di oro

(art. 10g cpv. 3)

Prodotti contenenti oro

Voce di tariffa doganale

Designazione

ex 7113

Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di oro o contenenti oro o di placcati o doppiati di oro

ex 7114

Oggetti di oreficeria e loro parti, di oro o contenenti oro o di placcati o doppiati di oro

(art. 10h cpv. 1, 2 e 4)

Diamanti e prodotti con diamanti

1. Diamanti naturali

Voce di tariffa doganale

Designazione

7102 10

Diamanti, non scelti

7102 31

Diamanti, greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati (diversi dai diamanti industriali)

7102 39

Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati (diversi dai diamanti industriali)

2. Diamanti sintetici

Voce di tariffa doganale

Designazione

7104 21

Diamanti sintetici o ricostituiti, greggi o semplicemente segati o sgrossati

7104 91

Diamanti sintetici o ricostituiti, altrimenti lavorati

3. Prodotti con diamanti

Voce di tariffa doganale

Designazione

ex 7113

Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi, in combinazione con diamanti

ex 7114

Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi, in combinazione con diamanti

ex 7115 90

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o doppiati di metalli preziosi, in combinazione con diamanti

ex 7116 20

Lavori di pietre semipreziose o di pietre preziose (naturale, sintetiche o ricostituite), in combinazione con diamanti

ex 9101

Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi, in combinazione con diamanti), con cassa di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi

(art. 11a cpv. 1)

Carboturbi e additivi per carburanti

Voce di tariffa doganale

Designazione

8407 10

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per l’aviazione

8409 10

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone a combustione interna per l’aviazione

Carboturbo (cherosene escluso):

ex 2710 12 19

Carboturbi tipo benzina (oli leggeri)

ex 2710 19 19

Diversi dal petrolio lampante (oli medi)

ex 2710 19 19

Carboturbi tipo petrolio lampante (oli medi)

ex 2710 20 10

Carboturbi tipo petrolio lampante miscelati con biodiesel

Inibitori di ossidazione

Inibitori di ossidazione utilizzati negli additivi per oli lubrificanti:

ex 3811 21

  • – inibitori di ossidazione contenenti oli di petrolio

ex 3811 29

  • – altri inibitori di ossidazione

ex 3811 90

Inibitori di ossidazione utilizzati per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

Additivi per dissipatori statici

Additivi per dissipatori statici per oli lubrificanti:

ex 3811 21

  • – inibitori di ossidazione contenenti oli di petrolio

ex 3811 29

  • – Altri

ex 3811 90

Additivi per dissipatori statici utilizzati per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

Inibitori di corrosione

Inibitori di corrosione per oli lubrificanti:

ex 3811 21

  • – Inibitori di corrosione contenenti oli di petrolio

ex 3811 29

  • – Altri

ex 3811 90

Inibitori di corrosione per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante (additivi antighiaccio)

Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per oli lubrificanti:

ex 3811 21

  • – Prodotti antigelo contenenti oli di petrolio

ex 3811 29

  • – Altri

ex 3811 90

Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

Deattivatori dei metalli

Deattivatori dei metalli per oli lubrificanti:

ex 3811 21

  • – Deattivatori dei metalli contenenti oli di petrolio

ex 3811 29

  • – Altri

ex 3811 90

Deattivatori dei metalli per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

Additivi biocidi

Additivi biocidi per oli lubrificanti:

ex 3811 21

  • – Additivi biocidi contenenti oli di petrolio

ex 3811 29

  • – Altri

ex 3811 90

Additivi biocidi per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

Additivi miglioratori della stabilità termica

Miglioratori della stabilità termica per oli lubrificanti:

ex 3811 21

  • – Miglioratori della stabilità termica contenenti oli di petrolio

ex 3811 29

  • – Altri

ex 3811 90

Miglioratori della stabilità termica per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

(art. 24b cpv. 4)

Software gestionali per le imprese e software di progettazione e fabbricazione

1. Software gestionali per le imprese

I sistemi che riproducono e controllano digitalmente tutti i processi di un’azienda, quali:

  • a. pianificazione delle risorse d’impresa (Enterprise Resource Planning, ERP);

  • b. gestione delle relazioni con i clienti (Customer Relationship Management, CRM);

  • c. analisi sistematica dei dati (Business Intelligence, BI);

  • d. gestione della catena di distribuzione (Supply Chain Management, SCM);

  • e. data warehouse aziendale (Enterprise Data Warehouse, EDW);

  • f. sistema di gestione della manutenzione (Computerized Maintenance Management System, CMMS);

  • g. project management;

  • h. gestione del ciclo di vita del prodotto (Product Lifecycle Management, PLM);

  • i. componenti tipici dei sistemi di cui alle lettere a–h, inclusi i software per la contabilità, la gestione della flotta, la logistica e le risorse umane.

2. Software di progettazione e fabbricazione

Software di progettazione e fabbricazione utilizzati nei settori dell’architettura, dell’ingegneria, dell’edilizia, della produzione, dei media, della formazione e dell’intrattenimento, come ad esempio:

  • a. modellizzazione delle informazioni di costruzione (Building Information Modelling, BIM);

  • b. progettazione assistita da computer (Computer-Aided Design, CAD);

  • c. produzione assistita da computer (Computer-Aided manufacturing, CAM);

  • d. progettazione su commessa (Engineer-to-Order, ETO);

  • e. componenti tipici dei sistemi di cui alle lettere a–d.