Lexipedia

AS 2024 600

AS 2024 600 (OIAgr)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole è modificata come segue:

1 L’allegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 4 è sostituito dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 13 novembre 2024.

30 ottobre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 10 e 27 cpv. 2bis lett. a)

Contingenti doganali interi e parziali

N. 12 n. 27

12. Disciplinamenti del mercato: grano duro, cereali panificabili e cereali grezzi

Contingente
doganale n.

Prodotto

Volume del contingente doganale
(tonnellate)
[1]

27

Cereali panificabili

70 000

27.1

Aumento temporaneo del contingente doganale per il 2024

20 000

(art. 31 cpv. 2)

Liberazione del contingente doganale dei cereali panificabili

Quantitativo parziale del contingente doganale

Periodo per l’importazione all’aliquota di dazio del contingente

10 000 t lorde

9 gennaio – 31 dicembre

10 000 t lorde

6 febbraio – 31 dicembre

10 000 t lorde

5 marzo – 31 dicembre

10 000 t lorde

7 maggio – 31 dicembre

15 000 t lorde

3 settembre – 31 dicembre

15 000 t lorde

4 ottobre – 31 dicembre

20 000 t lorde

13 novembre – 31 dicembre