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AS 2024 609

Ordinanza sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori (OITRV)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 29 capoverso 2, 30 capoverso 3, 31a capoverso 2, 31ater capoverso 3, 31aquater capoverso 3, 31b capoverso 2, 35 capoverso 3, 35a capoverso 3 e 63 capoverso 1 della legge del 20 marzo 20091 sul trasporto di viaggiatori (LTV);
visto l’articolo 97 della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie (Lferr);
visto l’articolo 26 della legge del 23 giugno 20063 sugli impianti a fune (LIFT),

ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

  • a. l’indennità per i costi non coperti delle offerte nel traffico regionale viaggiatori ordinate congiuntamente da Confederazione e Cantoni, segnatamente le quote dei Cantoni e della Confederazione;

  • b. l’ordinazione di offerte d’importanza nazionale, di agevolazioni tariffali e di ulteriori offerte;

  • c. la concessione di aiuti finanziari;

  • d. la presentazione dei conti delle imprese che ricevono indennità o aiuti finanziari secondo la LTV o la Lferr.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

  • a. traffico regionale viaggiatori: il traffico viaggiatori all’interno di una regione, compreso il collegamento generale tra località secondo l’articolo 5 capoverso 3 dell’ordinanza del 4 novembre 20094 sul trasporto di viaggiatori (OTV) nonché il traffico viaggiatori con le regioni vicine, anche estere;

  • b. conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni: la contabilità analitica effettiva che funge da base per la documentazione del risultato dei singoli settori di un’impresa;

  • c. settore: le seguenti offerte dello stesso genere di un’impresa:

    1. la totalità delle linee del traffico regionale viaggiatori ordinate congiuntamente da Confederazione e Cantoni,

    2. l’infrastruttura ferroviaria,

    3. le linee del traffico regionale viaggiatori ordinate unicamente dai Cantoni e ulteriori offerte ordinate, come il traffico locale,

    4. il carico autoveicoli ordinato dalla Confederazione,

    5. le attività accessorie;

  • d. conto economico per linea: il risultato di una singola offerta di un settore, documentato nel conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni;

  • e. conto di previsione: il conto contenuto nell’offerta presentata che documenta i costi non coperti di singole offerte di un settore o del settore nel suo insieme;

  • f. conto degli investimenti: la documentazione di tutte le attività svolte in relazione alla realizzazione, al rinnovo, all’ammortamento o al disinvestimento di attivi fissi.

Capitolo 2 Indennità per i costi non coperti

Sezione 1 Principi

Art. 3 Beneficiari delle indennità

Possono beneficiare delle indennità di cui all’articolo 28 capoverso 1 LTV le imprese che trasportano viaggiatori nel servizio di linea oppure con corse in base alla domanda o corse analoghe al servizio di linea in virtù di una concessione secondo l’articolo 6 LTV, di un’autorizzazione secondo l’articolo 8 LTV o di un trattato internazionale.

Art. 4 Indennità per i costi non coperti

Le indennità per la copertura dei costi non coperti secondo il conto di previsione nell’ambito del traffico regionale viaggiatori sono versate per le singole linee.

La Confederazione e i Cantoni possono concordare con un’impresa un’indennità diversa rispetto ai costi non coperti pianificati se:

  • a. occorre creare una nuova linea;

  • b. è stata stipulata una convenzione sugli obiettivi nella quale sono stati stabiliti costi o indennità; oppure

  • c. eccezionalmente i committenti e l’impresa ne traggono vantaggio.

Art. 5 Coordinamento tra UFT e Cantoni

Se la Confederazione e i Cantoni indennizzano congiuntamente i costi non coperti nel traffico regionale viaggiatori, l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) e i Cantoni effettuano congiuntamente la procedura di ordinazione.

Coordinano le proprie attività in merito all’ordinazione e alla verifica da parte dell’autorità di vigilanza secondo l’articolo 37 LTV.

I Cantoni gestiscono la determinazione dell’offerta, l’esame delle offerte inoltrate e le trattative con le imprese. Se l’ordinazione concerne più Cantoni, questi designano di comune accordo un Cantone incaricato del coordinamento per ogni linea. Se non riescono ad accordarsi, decide l’UFT.

L’UFT gestisce il rilevamento della qualità delle prestazioni ordinate e sostiene i Cantoni nell’esame delle offerte inoltrate, in particolare mediante un confronto degli indicatori.

Ai fini dell’ordinazione l’UFT tiene conto delle esigenze di coordinamento generale dei trasporti pubblici.

Art. 6 Equilibrio tariffale

La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché le offerte equivalenti oggetto di ordinazione siano fornite in tutto il Paese a tariffe comparabili.

Assicurano in particolare che i costi di produzione più alti in regioni svantaggiate dal punto di vista geografico o per altri motivi non comportino tariffe notevolmente più elevate.

Sezione 2 Condizioni

Art. 7

Un’offerta del traffico regionale viaggiatori viene indennizzata congiuntamente da Confederazione e Cantoni, se:

  • a. la linea serve per tutto l’anno al collegamento generale secondo l’articolo 5 capoverso 3 OTV5; sono incluse le offerte stagionali o in singoli giorni della settimana che integrano il collegamento esistente;

  • b. il tratto di linea situato all’estero serve prevalentemente al traffico svizzero o la stazione di confine delle linee ferroviarie è situata all’estero;

  • c. per la linea sono garantite una redditività minima e almeno una domanda secondo l’articolo 8 capoverso 2;

  • d. le prescrizioni del committente relative alla qualità e alla sicurezza dell’offerta e allo statuto degli occupati sono rispettate;

  • e. il servizio diretto ai sensi dell’articolo 16 LTV viene garantito;

  • f. l’offerta è oggetto di una concessione, di un’autorizzazione secondo l’articolo 8 LTV o di un trattato internazionale.

L’UFT stabilisce le condizioni per la redditività minima delle linee in una direttiva, tenendo conto delle esigenze relative allo sviluppo economico delle regioni svantaggiate e degli indicatori di cui all’articolo 37. Esamina periodicamente le condizioni e se del caso le adegua alle circostanze attuali.

Dopo aver sentito i Cantoni, l’UFT decide se le condizioni per il versamento di un’indennità congiunta per una linea sono soddisfatte. In casi eccezionali giustificati, l’UFT può approvare il versamento congiunto di un’indennità per una linea anche se non sono adempiute tutte le condizioni.

Sezione 3 Offerta nel traffico regionale viaggiatori

Art. 8 Portata dell’offerta ordinata

La Confederazione e i Cantoni ordinano congiuntamente l’offerta in funzione della domanda.

La Confederazione e i Cantoni garantiscono un collegamento minimo con quattro coppie di corse se sul tratto più frequentato della linea sono trasportate in media almeno 32 persone al giorno.

Se sul tratto più frequentato della linea sono trasportate in media più di 500 persone al giorno può essere ordinata un’offerta con una cadenza oraria continua e 18 coppie di corse.

L’offerta può essere intensificata oltre la cadenza oraria, se:

  • a. ciò è necessario per motivi di capacità, a condizione che lo sfruttamento delle capacità e la redditività siano sufficienti;

  • b. lo richiedono gli obiettivi della pianificazione del territorio o della protezione dell’ambiente, in particolare se è possibile in tal modo sfruttare ulteriori e importanti potenziali di mercato.

Sono possibili deroghe alla portata dell’offerta di cui ai capoversi 2–4 se le condizioni generali d’esercizio e la situazione dei costi della linea lo giustificano.

Per gli impianti a fune, il trasporto su richiesta, le corse in base alla domanda, le corse collettive o gli impianti automatici, la Confederazione e i Cantoni ordinano l’offerta in funzione degli orari di servizio, nonché tenendo in considerazione le rispettive condizioni di produzione e i costi.

La Confederazione non indennizza le offerte che vanno al di là della portata di cui ai capoversi 2–6. Queste possono essere ordinate dai Cantoni come miglioramenti dell’offerta in virtù dell’articolo 28 capoverso 4 LTV.

L’UFT stabilisce i principi per l’offerta nel traffico regionale viaggiatori in una direttiva.

Art. 9 Determinazione della domanda

La domanda viene determinata in base al numero medio di passeggeri rilevati per tratto di linea nel periodo dal lunedì al venerdì. In casi particolari, l’UFT può autorizzare deroghe.

Il numero medio di passeggeri per tratto di linea è dato dal rapporto tra il numero totale di passeggeri trasportati sul tratto in entrambe le direzioni nell’arco di un anno dal lunedì al venerdì e la somma annuale dei giorni di servizio.

Art. 10 Qualità dell’offerta

L’UFT misura la qualità delle offerte ordinate congiuntamente nel traffico regionale viaggiatori mediante un sistema di rilevamento della qualità, coinvolgendo i Cantoni e le imprese. Pubblica annualmente i risultati delle singole imprese.

Le imprese documentano e commentano annualmente la qualità delle proprie offerte rilevata dall’UFT mediante rapporti sulla qualità.

Sulla base dei rapporti sulla qualità i committenti e le imprese possono concordare miglioramenti della qualità nelle convenzioni sull’offerta o sugli obiettivi.

Sezione 4 Messa a concorso e aggiudicazione

Art. 11 Pianificazione della messa a concorso

Ogni Cantone pianifica i bandi pubblici per le offerte da mettere a concorso congiuntamente alla Confederazione. La pianificazione della messa a concorso contempla almeno le seguenti indicazioni:

  • a. offerte che il Cantone mette a concorso congiuntamente alla Confederazione;

  • b. eventuali ulteriori offerte che il Cantone mette a concorso senza la partecipazione della Confederazione;

  • c. momento della messa a concorso;

  • d. data di avvio dell’esercizio;

  • e. durata dell’aggiudicazione;

  • f. per offerte esistenti oggetto di concessione, titolari e data di scadenza delle concessioni;

  • g. vettore di trasporto: strada o ferrovia;

  • h. motivo della messa a concorso;

  • i. stato della procedura di messa a concorso.

Se è prevista la messa a concorso di un’offerta, questa dev’essere integrata nella pianificazione almeno dodici mesi prima della messa a concorso. Se è previsto il rilascio di una nuova concessione per un’offerta ordinata congiuntamente nell’ambito del traffico regionale viaggiatori su strada, tale offerta può essere integrata nella pianificazione a titolo informativo.

La pianificazione della messa a concorso richiede l’approvazione dell’UFT. Quest’ultimo consulta gli altri Cantoni interessati dalla messa a concorso.

L’UFT garantisce il coordinamento delle pianificazioni cantonali. Verifica in particolare che le pianificazioni delle offerte da mettere a concorso contengano le stesse informazioni. Pubblica un compendio delle pianificazioni.

Art. 12 Valori soglia

Il valore soglia dell’importo dell’indennità a partire dal quale i committenti mettono a concorso offerte su strada secondo l’articolo 32 capoverso 2 lettera b LTV è retto, per le offerte per le quali va rilasciata una nuova concessione, dall’allegato 4 numero 1.1 della legge federale del 21 giugno 20196 sugli appalti pubblici.

Per le offerte esistenti il valore soglia senza imposta sul valore aggiunto ammonta a 500 000 franchi.

Nei casi contemplati all’articolo 32c capoverso 2 LTV i committenti mettono a concorso l’offerta anche se l’importo dell’indennità è inferiore al valore soglia.

Art. 13 Nuova offerta in una rete regionale esistente

Una nuova offerta è considerata parte integrante di una rete regionale esistente secondo l’articolo 32 capoverso 2 lettera d LTV se, in una regione, una sola impresa gestisce più autolinee interconnesse e se la nuova offerta può essere integrata nella rete esistente in modo da creare sinergie operative con le linee esistenti.

Art. 14 Messa a concorso con la partecipazione di più Cantoni

Se più Cantoni partecipano a una messa a concorso, prima dell’inizio della procedura designano di comune accordo un Cantone incaricato del coordinamento e definiscono la ripartizione dei costi della messa a concorso.

Il Cantone incaricato del coordinamento assume i compiti di cui agli articoli 15, 18, 19 e 26.

Art. 15 Procedura di messa a concorso

Il Cantone prepara la documentazione per la messa a concorso. La documentazione contempla:

  • a. le indicazioni determinanti per la presentazione dell’offerta;

  • b. i requisiti che tale offerta deve soddisfare;

  • c. i criteri di valutazione dell’idoneità delle imprese che partecipano alla messa a concorso;

  • d. i criteri di valutazione dell’offerta presentata;

  • e. i termini per l’inoltro dell’offerta e della domanda di concessione;

  • f. il periodo durante il quale le imprese sono vincolate all’offerta presentata.

Il termine per l’inoltro dell’offerta e della domanda di concessione è di almeno 60 giorni dopo la messa a concorso. Le imprese restano vincolate all’offerta presentata per al massimo 12 mesi dalla scadenza del termine di inoltro.

Il Cantone sottopone all’UFT per approvazione la documentazione per la messa a concorso e le sue eventuali modifiche e, in seguito, mette a concorso l’offerta.

Dopo la messa a concorso il Cantone pubblica:

  • a. le modifiche della documentazione per la messa a concorso subito dopo la loro approvazione;

  • b. in forma anonimizzata, le domande di chiarimento delle imprese interessate e le risposte dei committenti.

Invia alle imprese interessate che ne fanno richiesta la documentazione per la messa a concorso e comunica loro le informazioni di cui al capoverso 4.

Se più Cantoni partecipano a una messa a concorso, il Cantone incaricato del coordinamento sottopone la documentazione per la messa a concorso e le eventuali modifiche agli altri Cantoni per approvazione.

Art. 16 Indennizzo

Le imprese offerenti non hanno diritto all’indennizzo dei costi sostenuti per la preparazione dell’offerta.

Art. 17 Parti e combinazioni dell’offerta da garantire, varianti

Nella messa a concorso si può prevedere che le imprese:

  • a. possano presentare offerte per parti o combinazioni dell’offerta da garantire;

  • b. possano presentare varianti.

Le condizioni quadro sono definite nella documentazione per la messa a concorso.

Art. 18 Apertura delle offerte

Le offerte sono aperte congiuntamente da almeno un rappresentante del Cantone e da uno dell’UFT.

I rappresentanti stilano un verbale di apertura delle offerte nel quale sono riportate almeno le seguenti informazioni:

  • a. il nome delle persone presenti;

  • b. il nome delle imprese offerenti;

  • c. la data di inoltro delle offerte;

  • d. i costi e i ricavi pianificati in relazione all’offerta da garantire;

  • e. la portata delle offerte presentate secondo l’articolo 17.

Il Cantone invia il verbale alle imprese concorrenti garantendo il rispetto del segreto d’affari. Se più Cantoni partecipano alla messa a concorso, il Cantone incaricato del coordinamento invia il verbale anche agli altri Cantoni partecipanti.

Art. 19 Verifica e valutazione delle offerte

Il Cantone verifica i dati delle offerte ricevute sotto il profilo tecnico e contabile per assicurare che siano oggettivamente comparabili. Se contatta a questo proposito un’impresa offerente, registra lo svolgimento e il contenuto della presa di contatto.

I committenti possono chiedere informazioni su un’impresa offerente in particolare se:

  • a. sospettano l’esistenza di un motivo di esclusione secondo l’articolo 32f LTV; oppure

  • b. i costi non coperti dell’offerta da garantire sono particolarmente bassi.

Valutano le offerte ricevute fondandosi sull’analisi costi-benefici o su un sistema di valutazione equivalente e determinano congiuntamente l’offerta più vantaggiosa.

Stabiliscono congiuntamente se svolgere la valutazione sulla base dei costi e dei ricavi pianificati o solo dei costi pianificati.

Art. 20 Avviso e decisione di aggiudicazione

L’UFT comunica ai Cantoni partecipanti e alle imprese offerenti l’avviso di aggiudicazione.

Conduce la consultazione secondo l’articolo 13 OTV7.

Al termine della consultazione l’UFT emana una decisione in merito all’aggiudicazione e al rilascio o al rinnovo della concessione.

Se nove mesi prima dell’entrata in esercizio di una linea la decisione di aggiudicazione non è ancora definitiva, l’UFT decide in merito all’esercizio.

Art. 21 Interruzione della procedura di messa a concorso

I committenti interrompono la procedura di messa a concorso se sussistono motivi gravi, in particolare se:

  • a. le condizioni della messa a concorso sono cambiate in modo sostanziale;

  • b. nessuna offerta adempie i requisiti e i criteri definiti nella documentazione per la messa a concorso.

Art. 22 Pubblicazione

Le decisioni dell’UFT sono pubblicate sulla piattaforma Internet per gli appalti pubblici8.

Le decisioni non vengono pubblicate nei casi di cui all’articolo 32 capoverso 2 lettere a, f e g LTV.

Art. 23 Cambiamento dell’impresa incaricata

Non si prefigura un trasferimento del rapporto di lavoro secondo l’articolo 333 del Codice delle obbligazioni (CO)9 se la nuova impresa aggiudicataria impiega i dipendenti dell’impresa precedentemente incaricata in virtù dell’articolo 32l capoverso 3 LTV.

Sezione 5 Convenzioni sugli obiettivi

Art. 24 Principi

La Confederazione e i Cantoni concludono con le imprese convenzioni sugli obiettivi per un periodo dai quattro ai sei anni. Una durata differente può essere stabilita di comune accordo.

La Confederazione i Cantoni non possono concludere con le imprese convenzioni incompatibili con le convenzioni sugli obiettivi.

Nelle convenzioni sugli obiettivi possono essere concordati obiettivi di costi o di indennità oppure essere stabiliti costi o indennità in maniera vincolante.

Art. 25 Eccezioni

Non sussiste l’obbligo di concludere convenzioni sugli obiettivi:

  • a. per impianti a fune e battelli;

  • b. per offerte transfrontaliere;

  • c. per imprese con un importo annuale delle indennità inferiore a un milione di franchi;

  • d. in singoli casi motivati.

Art. 26 Convenzione sugli obiettivi dopo una messa a concorso

Dopo una messa a concorso secondo l’articolo 32 LTV l’UFT, i Cantoni partecipanti e l’impresa aggiudicataria concludono una convenzione sugli obiettivi per il periodo definito nella decisione di aggiudicazione.

Nella convenzione sugli obiettivi sono stabiliti i costi e i ricavi oppure solo i costi per i primi due periodi di ordinazione e disciplinati gli adeguamenti di tali importi per gli anni successivi.

In caso di cambiamento sostanziale delle condizioni, le parti possono adeguare di comune accordo la convenzione sugli obiettivi.

Art. 27 Sistema di bonus-malus

I sistemi di bonus-malus non devono mettere in pericolo l’esistenza delle imprese.

I bonus o i malus non devono essere considerati nell’attribuzione alla riserva speciale di cui all’articolo 36 LTV.

L’impresa può decidere liberamente in merito all’impiego del bonus.

Sezione 6 Procedura di ordinazione

Art. 28 Scadenze e svolgimento

L’UFT comunica ai Cantoni e alle imprese le scadenze delle singole fasi della procedura di ordinazione. Nel fissare le scadenze tiene in debito conto il tempo necessario per le procedure di decisione cantonali.

L’UFT e i Cantoni coordinano la procedura in materia di orario con quella di ordinazione. I Cantoni consultano gli interessati nel corso della procedura di ordinazione e tengono debitamente conto delle proposte formulate.

Art. 29 Obiettivi finanziari

Il Consiglio federale prevede mezzi finanziari a favore del traffico regionale viaggiatori:

  • a. nel progetto del preventivo annuale;

  • b. nel credito d’impegno di cui all’articolo 30a LTV.

L’UFT assegna i mezzi finanziari ai Cantoni garantendo almeno le prestazioni federali precedentemente accordate. Al riguardo, può tenere conto anche del fabbisogno effettivo.

Sezione 7 Offerte

Art. 30 Invito a presentare un’offerta

Dopo aver consultato l’UFT, i Cantoni informano le imprese, al più tardi 12 mesi prima dell’inizio di un periodo di ordinazione, in merito ai mezzi finanziari a disposizione per il traffico regionale viaggiatori, invitandole a presentare un’offerta. Nel contempo i Cantoni comunicano alle imprese come deve essere modificata l’offerta da garantire. Per le imprese attive sul piano intercantonale i Cantoni coordinano le loro prescrizioni.

Se i committenti intendono modificare l’offerta da garantire in modo tale che un’impresa sia obbligata a rielaborare sostanzialmente il piano d’esercizio, devono informarne l’impresa al più tardi tre anni prima dell’introduzione della nuova offerta.

Se le imprese invitate a presentare un’offerta non intendono presentarla, devono comunicarlo ai committenti entro un mese.

Per le offerte messe a concorso secondo l’articolo 32 LTV le imprese sono tenute a inoltrare un’offerta per le linee interessate prima della scadenza della convenzione sugli obiettivi.

Prima dell’inoltro dell’offerta i committenti possono richiedere alle imprese un’offerta indicativa. Questa serve a pianificare l’offerta da garantire e non è vincolante.

Art. 31 Inoltro delle offerte

L’offerta per il successivo periodo di ordinazione va inoltrata ai committenti nell’ultimo anno di un periodo di ordinazione dopo la presentazione del conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni dell’anno precedente, ma in ogni caso al più tardi entro la fine di aprile.

L’offerta va strutturata per linee. L’UFT può prescrivere che le linee secondo l’articolo 9 OTV10 siano suddivise o riunite.

L’offerta inoltrata deve contenere:

  • a. una descrizione qualitativa e quantitativa del piano dell’offerta;

  • b. un conto di previsione vincolante per ogni singolo anno del periodo di ordinazione;

  • c. le motivazioni delle differenze rispetto alle pianificazioni precedenti, alle convenzioni sugli obiettivi e all’ultimo conto annuale;

  • d. un piano a medio termine, a meno che non sia già compreso nella convenzione sugli obiettivi;

  • e. un piano d’investimento;

  • f. una panoramica dei veicoli impiegati;

  • g. i dati di base relativi al calcolo degli indicatori per ogni singolo anno del periodo di ordinazione;

  • h. gli orari del periodo di ordinazione;

  • i. i rapporti sulla qualità dell’anno precedente;

  • j. indicazioni su costi e ricavi relativi al mantenimento e all’esercizio di materiale rotabile storico.

L’UFT stabilisce in che forma deve essere inoltrata l’offerta.

I committenti possono richiedere ulteriori documenti, in particolare le prove relative alle condizioni di assunzione del personale, allo stato di attuazione della legge del 13 dicembre 200211 sui disabili, alla vendita e ai punti vendita, all’offerta nel trasporto di bagagli come pure al sistema e al livello tariffali.

Art. 32 Conto di previsione

Nel conto di previsione di un’offerta occorre rispettare il principio di prestazione e di causalità nonché il principio della contabilità a costi completi.

Il conto di previsione va strutturato per linee; la strutturazione si basa sull’allegato 1.

I committenti possono esigere dalle imprese la contabilizzazione separata dei costi generali quali quelli per la vendita e la distribuzione, al fine di poterli indennizzare come offerta autonoma.

Se una linea è stata trasferita interamente o in parte a terzi mediante un contratto d’esercizio ai sensi dell’articolo 20 OTV12, i committenti possono esigere che nel conto di previsione i ricavi, i costi e le indennità dell’intera prestazione siano strutturati secondo l’allegato 1.

L’UFT disciplina la computabilità di costi e ricavi in una direttiva.

Art. 33 Materiale rotabile storico del traffico regionale viaggiatori

I costi non coperti per il mantenimento e l’esercizio del materiale rotabile storico del traffico regionale viaggiatori possono essere iscritti nei conti di previsione.

I committenti e le imprese stabiliscono la portata del mantenimento e dell’esercizio del materiale rotabile storico nelle convenzioni sugli obiettivi.

Art. 34 Piano a medio termine

Il piano a medio termine contenuto nell’offerta deve coprire almeno quattro anni, compreso il periodo di ordinazione oggetto dell’offerta. Esso deve essere strutturato per linee.

Con il consenso dei committenti è possibile rinunciare alla strutturazione per linee.

Nel piano a medio termine devono essere documentati e commentati almeno i totali dei ricavi commerciali, dei costi, delle indennità e dei volumi di prestazioni, nonché i relativi cambiamenti. I volumi di prestazioni comprendono i chilometri produttivi, le ore di orario e i viaggiatori-chilometri.

Art. 35 Ricavi accessori e attività accessorie

I ricavi accessori sono ricavi da prestazioni fornite con risorse dei settori beneficiari di indennità e collegate in maniera inscindibile con le offerte indennizzate.

Le attività accessorie sono prestazioni di produzione indipendente, fornite con capacità residue o risorse attribuite nell’ambito di un settore concessionario, che non sono collegate direttamente con le offerte indennizzate.

Se le risorse sono impiegate sia per offerte ordinate sia per offerte destinate a terzi, i committenti e le imprese stabiliscono nella convenzione sugli obiettivi quali prestazioni devono essere documentate come ricavi accessori e quali come attività accessorie.

L’UFT disciplina in una direttiva le modalità di documentazione dei ricavi accessori e delle attività accessorie e di computazione dei costi.

Art. 36 Investimenti

Le imprese possono integrare i costi supplementari degli investimenti nel conto di previsione di un’offerta se i committenti li hanno previamente approvati.

In caso di trasferimento dei mezzi d’esercizio ai sensi dell’articolo 32l capoverso 2 LTV, se l’impresa precedentemente incaricata non trasferisce il capitale di terzi ripreso per il finanziamento di questi mezzi con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano alla nuova impresa, quest’ultima deve rimunerare all’impresa precedentemente incaricata il valore contabile residuo. I committenti rimunerano all’impresa precedentemente incaricata i costi di uscita non assicurati dai committenti nei confronti del mutuante.

Se i mezzi d’esercizio sono destinati a linee ferroviarie con un grado di copertura dei costi inferiore al 30 per cento, i committenti verificano, prima di dare il loro consenso, se sono possibili offerte alternative con un rapporto costi-benefici migliore.

In sede di verifica considerano, oltre alla redditività, in particolare:

  • a. i requisiti di cui all’articolo 31a capoverso 3 LTV;

  • b. i costi e i ricavi dell’infrastruttura delle tratte interessate;

  • c. il grado di sfruttamento della linea negli orari di punta;

  • d. le ripercussioni sulla qualità del collegamento.

La verifica è ripetuta al più tardi dopo dieci anni.

L’UFT stabilisce in una direttiva le condizioni e il processo per il consenso dei committenti in merito agli investimenti.

Art. 37 Indicatori e comparazione sistematica delle offerte ordinate

L’UFT stabilisce un sistema di indicatori per le singole linee sulla base delle offerte presentate e del conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni.

Effettua una comparazione sistematica delle offerte ordinate.

Mette a disposizione del pubblico, dei Cantoni e delle imprese i dati di base, gli indicatori e i risultati della comparazione sistematica in una forma adeguata.

Art. 38 Esame delle offerte

Se un’offerta non è soddisfacente, i committenti possono chiedere all’impresa di rielaborarla.

Se gli indicatori presentano notevoli divergenze con quelli di altre imprese che si trovano in condizioni simili e se l’impresa in questione non può giustificare tali divergenze in modo soddisfacente, i Cantoni possono esigere un esame da parte dell’UFT.

In vista dell’esame l’UFT sente i Cantoni e le imprese interessati. Se le divergenze tra gli indicatori non possono essere giustificate, l’UFT chiede all’impresa interessata di adeguare l’offerta al livello degli indicatori delle imprese che si trovano in condizioni simili.

Sezione 8 Convenzioni sull’offerta

Art. 39 Conclusione di convenzioni sull’offerta

Se i committenti accettano un’offerta, concludono un’apposita convenzione con l’impresa. Una convenzione sull’offerta è considerata conclusa quando tutti i committenti hanno accettato l’offerta. L’impresa comunica ai committenti la conclusione della convenzione entro 14 giorni.

Le imprese possono far valere un diritto a un’ordinazione solo se le prestazioni sono oggetto di una convenzione sugli obiettivi secondo l’articolo 26.

In casi particolari, i committenti possono vincolare la conclusione di una convenzione sull’offerta all’esistenza di una convenzione sugli obiettivi in cui gli obiettivi sono definiti in maniera vincolante.

Le indennità federali e cantonali convenute per un periodo superiore a un anno sottostanno all’approvazione del preventivo. In mancanza di mezzi finanziari, l’offerta da garantire deve essere ridefinita e le offerte presentate devono essere adeguate.

Art. 40 Riserve

In casi giustificati, le convenzioni sull’offerta possono prevedere una riserva circa il calcolo a posteriori dell’effettiva portata delle prestazioni.

L’integrazione di una riserva necessita dell’approvazione dell’UFT.

Art. 41 Trattative ulteriori

Se dopo la conclusione di una convenzione sull’offerta intervengono nuovi fatti rilevanti, è possibile procedere a ulteriori trattative in merito alla convenzione, previa approvazione di tutte le parti.

Sezione 9 Quote dei Cantoni e della Confederazione per le indennità

Art. 42 Calcolo della chiave di ripartizione intercantonale

Se una linea serve il territorio di più Cantoni, questi ultimi fissano la chiave di ripartizione per le indennità.

Se i Cantoni non giungono a un accordo, l’UFT fissa la chiave di ripartizione intercantonale. A tal fine tiene conto della lunghezza della linea sul territorio di ciascun Cantone e dell’entità del servizio delle stazioni.

L’entità del servizio delle stazioni equivale al numero di partenze in base all’orario nell’ambito dell’offerta cofinanziata da Confederazione e Cantoni. Per stazioni s’intendono anche le semplici fermate. Le stazioni sono attribuite del tutto o in parte a un altro Cantone se sono situate a meno di un chilometro dal confine cantonale e se servono agli abitanti di quel Cantone. Le quote di ripartizione sono arrotondate al quarto più vicino.

La lunghezza della linea si misura dal confine cantonale. Non sono compresi i tratti privi di una stazione che serve il rispettivo Cantone.

Art. 43 Calcolo delle partecipazioni cantonali

Considerate le condizioni strutturali di cui all’articolo 30 capoverso 2 LTV, le partecipazioni cantonali sono calcolate secondo la formula indicata all’allegato 2 della presente ordinanza.

Sono ricalcolate almeno ogni quattro anni. Figurano nell’allegato 3.

Art. 44 Variazione annuale massima della quota della Confederazione

La variazione annuale della quota della Confederazione di cui all’articolo 30 capoverso 1 LTV può ammontare al massimo a cinque punti percentuali.

Capitolo 3 Offerte d’importanza nazionale, agevolazioni tariffali e ulteriori offerte

Art. 45 Offerte d’importanza nazionale

La Confederazione versa le indennità per le offerte d’importanza nazionale che ordina e per i costi delle prestazioni connesse a queste offerte sulla base di convenzioni scritte concluse con imprese o altri fornitori di servizi.

Art. 46 Coordinamento

In caso di ordinazione di offerte senza partecipazione della Confederazione, i committenti devono assicurare il coordinamento con l’offerta ordinata congiuntamente da Confederazione e Cantoni.

I committenti di offerte senza partecipazione della Confederazione possono dichiarare vincolanti le disposizioni dei capitoli 2 e 5.

Art. 47 Agevolazioni tariffali

Le agevolazioni tariffali di cui all’articolo 28 capoverso 4 LTV possono essere ordinate e indennizzate. I committenti e le imprese o comunità tariffarie concordano le agevolazioni tariffali.

I committenti delle agevolazioni tariffali indennizzano le imprese o comunità tariffarie per le perdite di entrate.

Art. 48 Comunità tariffarie

Nelle comunità tariffarie le entrate devono essere ripartite fra le imprese in funzione della domanda sulla base dei viaggiatori-chilometri, del numero di passeggeri e della struttura dei titoli di trasporto.

Se il livello dei ricavi è inferiore all’80 per cento del livello dei ricavi standard del servizio diretto nazionale, su richiesta delle imprese di trasporto interessate la differenza rispetto a questo 80 per cento deve essere indennizzata da chi la causa. L’indennizzo non deve generare una riduzione dei ricavi del traffico regionale viaggiatori ordinato.

Art. 49 Estensioni provvisorie dell’offerta

Le estensioni provvisorie dell’offerta volte a far fronte al traffico che oltrepassa il traffico normale ai sensi dell’articolo 12 LTV sono ordinate e finanziate da chi causa tali estensioni.

Capitolo 4 Aiuti finanziari

Sezione 1 Fideiussioni

Art. 50 Principio

La Confederazione può concedere fideiussioni alle imprese, nei limiti dei crediti approvati, per il finanziamento degli investimenti nel traffico regionale viaggiatori.

Art. 51 Condizioni e obblighi

Le fideiussioni sono concesse per il finanziamento degli investimenti relativi a prestazioni che danno diritto a un’indennità e i cui costi supplementari possono essere integrati nel conto di previsione di un’offerta in virtù dell’articolo 36 capoverso 1. L’UFT decide in merito alle deroghe d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze.

La Confederazione può subordinare la concessione di fideiussioni all’adozione di misure di accompagnamento nel settore dei trasporti.

L’UFT stabilisce in una direttiva le condizioni e il processo per la concessione di fideiussioni.

Art. 52 Competenza

Le fideiussioni vengono accordate dall’UFT.

Sezione 2 Conversione e sospensione del rimborso di mutui

Art. 53 Principio

La conversione o la sospensione del rimborso di mutui da parte della Confederazione ai sensi dell’articolo 31 capoverso 3 o 4 LTV presuppone una corrispondente conversione o sospensione dei mutui dei Cantoni.

Art. 54 Condizioni e obblighi

Le conversioni o le sospensioni del rimborso di mutui sono concesse per gli investimenti relativi a prestazioni che danno diritto a un’indennità e i cui costi supplementari possono essere integrati nel conto di previsione di un’offerta in virtù dell’articolo 36 capoverso 1.

Art. 55 Presentazione della richiesta

La conversione deve essere richiesta all’UFT almeno tre mesi prima.

Art. 56 Convenzione in materia di conversione o di sospensione

L’UFT, i Cantoni interessati e l’impresa concludono una convenzione sulla conversione o sulla sospensione del rimborso del mutuo. In essa stabiliscono le condizioni cui sono subordinate.

In caso di conversione o sospensione di mutui rimborsabili superiori a 10 milioni di franchi l’UFT agisce d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze.

Sezione 3 Contributi per innovazioni e per investimenti di imprese di trasporto a fune

Art. 57 Innovazioni

Per promuovere innovazioni la Confederazione può concedere contributi a fondo perso nei limiti dei crediti approvati.

L’UFT stabilisce in una direttiva le condizioni e il processo di assegnazione.

Art. 58 Investimenti di imprese di trasporto a fune

Nei limiti dei crediti approvati la Confederazione può concedere contributi a fondo perso ai sensi dell’articolo 16 capoverso 3 LIFT per gli investimenti di imprese di trasporto a fune.

L’UFT stabilisce in una direttiva le condizioni e il processo per il finanziamento degli investimenti di imprese di trasporto a fune beneficiarie di indennità.

Capitolo 5 Presentazione dei conti

Sezione 1 Principi

Art. 59

Il conto annuale delle imprese con offerte del traffico regionale viaggiatori ordinate congiuntamente deve fornire un quadro corrispondente all’effettiva situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale dell’impresa.

L’UFT stabilisce in una direttiva le norme da applicare per la presentazione dei conti come pure le eccezioni.

Sezione 2 Conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni

Art. 60

Le imprese con offerte del traffico regionale viaggiatori ordinate congiuntamente devono tenere, oltre al conto finanziario, un conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni strutturato per settori almeno per il consuntivo.

Nel caso delle imprese di trasporto a fune, il traffico regionale viaggiatori, l’infrastruttura e il traffico merci formano un settore comune.

Il conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni deve basarsi sull’organizzazione e sulle offerte dell’impresa. Occorre rispettare il principio di prestazione e di causalità nonché il principio della contabilità a costi completi.

Il conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni deve essere strutturato secondo le stesse linee del conto di previsione dell’offerta presentata. Il grado di dettaglio dei ricavi commerciali, dei costi e delle indennità nel conto di previsione deve essere identico a quello del conto economico per linea. La strutturazione si basa sull’allegato 1.

Le imprese sottoposte a una direzione comune possono tenere il conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni per più di una persona giuridica.

L’UFT può autorizzare, su domanda, che il conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni sia tenuto solo su un settore parziale dell’impresa.

L’UFT può esonerare le imprese svizzere che gestiscono una sola linea nonché le imprese straniere dall’obbligo di tenere un conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni, se i costi non coperti del traffico regionale viaggiatori possono essere indiscutibilmente documentati.

Sezione 3 Conto delle immobilizzazioni e degli ammortamenti

Art. 61 Principi

Il conto delle immobilizzazioni e degli ammortamenti deve essere allestito secondo i principi degli importi lordi e della valutazione singola.

Deve contenere il conto dettagliato delle voci di bilancio delle immobilizzazioni materiali.

Art. 62 Delimitazione tra il conto economico e il conto delle immobilizzazioni e degli ammortamenti

Le misure che servono a garantire la durata di utilizzazione espressa dal tasso di ammortamento devono essere registrate come interventi di manutenzione nel conto economico.

Non sono iscrivibili all’attivo i costi unici derivanti direttamente da investimenti che figurano come tali nel manuale finanziario dell’impresa. Tali costi devono essere documentati separatamente nel piano di investimento.

Art. 63 Iscrizione all’attivo e storno di impianti

Gli impianti acquisiti devono essere iscritti all’attivo ai costi d’acquisto. Gli impianti di produzione propria vanno iscritti all’attivo ai costi di produzione.

I rinnovi totali e parziali di impianti devono essere iscritti all’attivo ai costi di acquisto o di produzione.

Gli ampliamenti di impianti devono essere iscritti all’attivo ai costi di acquisto o di produzione se è stato superato il limite inferiore di attivazione. La durata di utilizzazione e il tasso di ammortamento degli impianti ampliati vanno ridefiniti con la loro messa in esercizio.

I valori d’investimento effettivi o stimati e le rettificazioni del valore delle parti sostituite o del materiale sostituito devono essere stornati.

I valori contabili residui degli impianti devono essere iscritti nel conto economico.

L’impresa deve fissare un limite di costo al di sotto del quale l’impianto non è iscritto all’attivo.

Art. 64 Ammortamenti e rettificazioni di valore

L’UFT stabilisce i margini dei tassi di ammortamento per gli impianti del traffico regionale viaggiatori in una direttiva.

Se prima del termine della durata di utilizzazione di un impianto ne sono sostituite o rinnovate singole parti, è possibile iscrivere all’attivo e ammortizzare l’impianto suddividendolo in impianto principale e sottoimpianti. La suddivisione dell’impianto deve risultare chiaramente nel conto delle immobilizzazioni e degli ammortamenti.

I contributi a fondo perso degli enti pubblici e di terzi per investimenti iscrivibili all’attivo, in particolare per lavori di scavo di gallerie, devono essere registrati in modo tale che su questa parte degli investimenti non possano essere operate rettificazioni del valore che influiscono sul risultato. In questo caso il contributo a fondo perso non può essere compensato con il valore d’acquisto.

Art. 65 Modifica della durata di utilizzazione

Se la durata di utilizzazione di un impianto è oggetto di una rivalutazione, il valore contabile residuo deve essere ammortizzato in base alla durata di utilizzazione residua ridefinita.

In caso di liquidazioni di impianti (risultati di alienazioni), i ricavi e i costi, comprensivi dei valori contabili residui, devono essere contabilizzati nel settore che ha assunto i costi dell’impianto.

Sezione 4 Conto annuale

Art. 66

Le imprese che hanno ricevuto indennità o aiuti finanziari da Confederazione e Cantoni devono presentare all’UFT e ai rispettivi Cantoni, entro 30 giorni dall’assemblea generale, il conto annuale approvato da quest’ultima e la seguente documentazione ai fini della verifica dell’impiego conforme dei sussidi:

  • a. la dichiarazione relativa al rispetto dei principi per l’impiego dei sussidi;

  • b. la relazione sulla gestione secondo l’articolo 958 capoverso 2 CO13; nell’allegato vanno indicate tutte le assicurazioni di cose e di responsabilità civile stipulate ai fini dell’esercizio delle linee e tratte concessionarie, con i relativi importi di copertura; nel caso dei gestori dell’infrastruttura, l’allegato della relazione sulla gestione deve contenere inoltre il conto degli investimenti per il settore dell’infrastruttura;

  • c. il conto economico per linea, strutturato per settori, nonché i totali dei singoli ricavi, costi e indennità per settore e per tutti i settori;

  • d. le delimitazioni rispetto alla contabilità finanziaria per settore;

  • e. i dati di base per il calcolo degli indicatori;

  • f. se non risulta dal conto economico, dal bilancio o dall’allegato del conto annuale, una documentazione dettagliata concernente:

    1. le indennità ricevute nell’anno di esercizio, suddivise per committenti, in virtù dell’articolo 28 LTV o dell’articolo 51b Lferr,

    2. gli importi dei mutui, suddivisi per finanziatori, ricevuti dall’ente pubblico o in virtù degli articoli 51b e 58a Lferr nonché di altre basi giuridiche pertinenti per l’impiego dei sussidi,

    3. gli importi degli aiuti finanziari non ancora conteggiati, suddivisi per finanziatori,

    4. la natura, la formazione, l’impiego e lo scioglimento di accantonamenti e riserve;

  • g. il conto dettagliato delle immobilizzazioni e degli ammortamenti;

  • h. la documentazione dei disinvestimenti relativi a impianti dei settori beneficiari di indennità;

  • i. il rapporto sulla verifica speciale svolta secondo l’articolo 38 capoverso 3 LTV;

  • j. il rapporto di revisione integrale al consiglio di amministrazione;

  • k. le motivazioni relative alle divergenze rispetto alle offerte presentate.

Il verbale dell’assemblea generale deve essere presentato non appena acquisisce validità giuridica.

I committenti possono esigere ulteriori documenti nell’ambito della loro attività di verifica.

L’UFT stabilisce in che forma deve essere inoltrata la documentazione sulla verifica dell’impiego dei sussidi.

Capitolo 6 Disposizioni finali

Art. 67 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 4.

Art. 68 Disposizioni transitorie

Le convenzioni in materia di aggiudicazione secondo il diritto previgente sono equiparate, fino alla relativa scadenza, alle convenzioni sugli obiettivi di cui all’articolo 26.

Le piccole funivie con funzione di collegamento sono equiparate alle imprese ai sensi dell’articolo 3 fino alla scadenza della loro autorizzazione cantonale per il trasporto di viaggiatori.

Art. 69 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

16 ottobre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 32 cpv. 2 e 4 e 60 cpv. 4)

Strutturazione del conto di previsione e del conto economico per linea

1.

I ricavi devono essere documentati separatamente per ogni linea secondo i seguenti criteri:

  • 1.1 ricavi dei trasporti;

  • 1.2 ricavi accessori.

2.

I ricavi dei trasporti devono essere strutturati per ogni linea secondo i seguenti tipi di titoli di trasporto:

  • 2.1 titoli di trasporto forfettari senza quelli di comunità tariffarie;

  • 2.2 titoli di trasporto singoli e abbonamenti per tratte senza quelli di comunità tariffarie;

  • 2.3 titoli di trasporto di comunità tariffarie per ogni comunità;

  • 2.4 altri ricavi di trasporti.

3.

I ricavi accessori devono essere strutturati per ogni linea secondo i seguenti criteri:

  • 3.1 ricavi di distribuzione;

  • 3.2 indennità di trasporto;

  • 3.3 altri ricavi accessori.

4.

I costi devono essere documentati separatamente per ogni linea secondo i seguenti criteri:

  • 4.1 conduzione dei veicoli;

  • 4.2 accompagnamento dei treni e protezione di persone e cose;

  • 4.3 esercizio e gestione dell’esercizio;

  • 4.4 veicoli ferroviari, suddivisi per principali tipi di composizione e separati per:

    • 4.4.1 esercizio e manutenzione,

    • 4.4.2 ammortamenti,

    • 4.4.3 interessi;

  • 4.5 veicoli stradali, battelli o impianti a fune, suddivisi per categorie di veicoli;

  • 4.6 noleggio di veicoli;

  • 4.7 infrastruttura stradale o per la navigazione;

  • 4.8 vendita e distribuzione;

  • 4.9 prezzo di traccia, separatamente per:

    • 4.9.1 traccia,

    • 4.9.2 usura o peso,

    • 4.9.3 supplemento di fermata,

    • 4.9.4 supplemento ambiente,

    • 4.9.5 energia,

    • 4.9.6 contributo di copertura,

    • 4.9.7 prestazioni supplementari;

  • 4.10 altri costi;

  • 4.11 costi per materiale rotabile storico;

  • 4.12 costi amministrativi;

  • 4.13 riduzione della deduzione dell’imposta precedente.

5.

Il finanziamento dei costi non coperti deve essere documentato separatamente per ogni linea secondo i seguenti criteri:

  • 5.1 partecipazione finanziaria dell’impresa alla copertura dei costi non coperti;

  • 5.2 indennità per ulteriori offerte, miglioramenti di offerte o agevolazioni tariffali ai sensi dell’articolo 28 capoverso 4 LTV;

  • 5.3 indennità versate congiuntamente ai sensi dell’articolo 28 capoverso 1 LTV.

(art. 43 cpv. 1)

Partecipazioni cantonali: condizioni strutturali e formula

1. La condizione strutturale di cui all’articolo 30 capoverso 2 LTV è rappresentata dalla densità demografica. La densità demografica corrisponde al numero degli abitanti censiti diviso per la superficie produttiva. L’indice della densità demografica (IDD) viene espresso come valore inverso di un Cantone rispetto alla media svizzera.

2. Per il calcolo della partecipazione cantonale, l’indice della densità demografica è convertito nel seguente coefficiente (CIS):

CIS(IDD) = {600 % – IDD} / 600 %

3. Le partecipazioni cantonali sono calcolate secondo la seguente formula, arrotondando i risultati all’unità:

Partecipazione cantonale = CIS(IDD)3 × 0,541 + 0,2

(art. 43 cpv. 2)

Partecipazioni cantonali: quote percentuali

Cantone

Partecipazione cantonale (in %)

Anni d’orario 2025–2028

ZH

67

BE

46

LU

53

UR

23

SZ

47

OW

27

NW

45

GL

27

ZG

63

FR

46

SO

55

BS

73

BL

62

SH

51

AR

47

AI

29

SG

52

GR

20

AG

61

TG

54

TI

42

VD

53

VS

37

NE

49

GE

71

JU

26

(art. 67)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

Sono abrogate:

  1. l’ordinanza dell’11 novembre 200914 sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori;

  2. l’ordinanza del DATEC del 18 gennaio 201115 sulla contabilità delle imprese concessionarie.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 25 novembre 199816 sugli emolumenti per i trasporti pubblici

Art. 42Abrogato

2. Ordinanza del 14 ottobre 201517 sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria

Ingressovisti gli articoli 1 capoverso 3, 6, 8, 9b, 57 capoverso 3 e 97 della legge federale del 20 dicembre 195718 sulle ferrovie (Lferr);visto l’articolo 35 capoverso 3 della legge del 20 marzo 200919 sul trasporto di viaggiatori (LTV),

Art. 1 lett. ebisLa presente ordinanza disciplina:ebis. la presentazione dei conti;

Art. 2, rubrica, nonché cpv. 3–6Separazione del settore dell’infrastruttura dagli altri settori: portata della separazione3 Nel conto delle immobilizzazioni e degli ammortamenti e nel conto degli investimenti il settore dell’infrastruttura deve essere completamente separato dagli altri settori dell’impresa o essere nettamente distinto con l’ausilio di totali intermedi.4 I valori d’acquisto e contabili del settore dell’infrastruttura devono essere documentati separatamente nel bilancio o nell’allegato del conto annuale. 5 Gli ammortamenti del settore dell’infrastruttura devono essere documentati separatamente nel conto economico o nell’allegato del conto annuale. Le imprese che non tengono un conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni devono strutturare il proprio conto economico assicurando la separazione o distinzione di cui al capoverso 3.6 Il conto delle immobilizzazioni e degli ammortamenti deve essere strutturato almeno secondo i generi d’impianto e i tipi d’impianto principali.

Art. 3, rubrica, nonché cpv. 1 e 3bisSeparazione del settore dell’infrastruttura dagli altri settori: conto per settori1 Concerne soltanto il testo francese 3bis Se l’impresa tiene una rubrica settoriale per l’infrastruttura nel conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni, l’articolo 66 capoverso 3 Lferr è considerato rispettato.

Art. 5 cpv. 1 lett. d e 2 lett. a1 Gli investimenti nel mantenimento della qualità servono: d. ad assorbire l’evoluzione della domanda: 1. nel traffico viaggiatori senza treni-chilometri supplementari, 2. nel trasporto di merci senza tracce supplementari; 2 Gli investimenti nell’ampliamento servono: a. ad aumentare la capacità: 1. per treni-chilometri supplementari nel traffico viaggiatori, 2. per tracce supplementari nel trasporto di merci;

Art. 22 cpv. 1 lett. a e b1 Sono considerate tratte per il collegamento capillare, e come tali escluse dalle prestazioni federali secondo l’articolo 49 Lferr, le tratte:a. destinate prevalentemente alle offerte secondo l’articolo 5 capoverso 4 dell’ordinanza del 4 novembre 200920 sul trasporto di viaggiatori o l’articolo 8 capoverso 7 dell’ordinanza del 16 ott. 202421 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori (OITRV); oppureb. le cui fermate non distano, per la maggior parte, più di 1,5 km una dall’altra e non servono al collegamento di altre località alla rete ferroviaria.

Art. 24 cpv. 44 Il gestore dell’infrastruttura fornisce alle imprese che intendono esercitare il diritto di partecipazione di cui all’articolo 37a Lferr le necessarie indicazioni sui progetti contenuti nel piano di investimento. Su richiesta spiega loro perché determinati investimenti non sono stati integrati nel piano di investimento. Le risposte alle richieste devono essere trasmesse per scritto a tutte le imprese di trasporto ferroviario interessate e a tutti i raccordati interessati.

Art. 26 cpv. 22 Convengono rimunerazioni che coprono i costi integrali secondo l’articolo 64 Lferr. Le rimunerazioni non devono comprendere un interesse calcolato.

Art. 27 cpv. 2 lett. c, e ed f nonché cpv. 42 All’offerta vanno allegati in particolare i seguenti documenti:c. Concerne soltanto i testi tedesco e francesee. Abrogataf. il riepilogo dei ricavi e dei costi pianificati;4 L’UFT disciplina il grado di dettaglio dei documenti. Nel singolo caso può esigere una strutturazione più dettagliata o concedere agevolazioni.

Art. 28 lett. eConcerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 31 cpv. 2 2 I gestori dell’infrastruttura presentano periodicamente all’UFT un rapporto riguardante il raggiungimento degli obiettivi, lo stato della rete, il volume di traffico e il grado di sfruttamento dell’infrastruttura nonché lo stato degli investimenti e il coinvolgimento delle imprese di trasporto ferroviario. L’UFT disciplina i dettagli del rendiconto. Nel singolo caso può esigere una strutturazione più dettagliata o concedere agevolazioni.

Titolo dopo l’art. 37aSezione 7b: Presentazione dei conti

Art. 37b Modifica della durata di utilizzazione1 Al settore dell’infrastruttura possono essere imputati ammortamenti solo fino a un valore contabile pari a zero. 2 Se la durata di utilizzazione di un impianto è oggetto di una rivalutazione, il valore contabile residuo deve essere ammortizzato in base alla durata di utilizzazione residua ridefinita.3 In caso di liquidazioni di impianti (risultati di alienazioni), i ricavi e i costi, comprensivi dei valori contabili residui, devono essere contabilizzati nel settore che ha assunto i costi degli impianti.4 I ricavi presumibili di alienazioni nel settore dell’infrastruttura direttamente connesse con rinnovi, ampliamenti o sostituzioni previsti devono essere iscritti separatamente nel piano di investimento.

Art. 37c Strutturazione dei ricavi e dei costi1 L’UFT prescrive la strutturazione dei ricavi e dei costi per il conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni come pure per la presentazione dell’offerta.2 Nel settore dell’infrastruttura le indennità e gli eventuali utili da attività accessorie accreditati all’infrastruttura devono essere documentati almeno secondo i seguenti criteri:a. indennità ai sensi dell’articolo 51b Lferr;b. utili da attività accessorie accreditati all’infrastruttura.

Art. 37d Gestori dell’infrastruttura in senso strettoPer i gestori dell’infrastruttura in senso stretto si applicano le disposizioni sulla presentazione dei conti di cui agli articoli 2, 32 capoversi 1 e 5, 35, 59, 60 capoversi 3, 5 e 6, 61–63, 64 capoversi 2–3 e 66 OITRV22.

Art. 38 cpv. 22 Sono considerati investimenti nell’infrastruttura di imprese di trasporto a fune ai sensi dell’articolo 16 capoverso 3 della legge del 23 giugno 200623 sugli impianti a fune il 50 per cento degli investimenti complessivi. I contributi agli investimenti sono concessi a fondo perso.

3. Ordinanza del 25 maggio 201624 sul trasporto di merci

Art. 16 cpv. 22 Se un Cantone ordina un’offerta di trasporto sulla rete ferroviaria a scartamento ridotto, i contributi d’esercizio della Confederazione possono essere aumentati fino a concorrenza della quota percentuale della partecipazione federale secondo l’allegato 3 dell’ordinanza del 16 ott. 202425 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori (OITRV).

Art. 24 cpv. 22 La procedura di ordinazione e di determinazione dei contributi d’esercizio è retta dagli articoli 30–32 e 36–41 OITRV26.

4. Ordinanza del 21 dicembre 200627 sugli impianti a fune

Art. 58 cpv. 3, frase introduttiva, e lett. b3 Le imprese di trasporto a fune che ricevono indennità conformemente all’articolo 49 Lferr28 o hanno ricevuto contributi conformemente all’articolo 56 della stessa legge tengono i libri contabili:b. conformemente alle disposizioni emanate dal Consiglio federale secondo l’articolo 35 capoverso 3 LTV e dall’UFT secondo l’articolo 35 capoverso 4 LTV.

5. Ordinanza del 4 novembre 200929 sul trasporto di viaggiatori

Sostituzione di espressioniIn tutta l’ordinanza «offerta di trasporto» e «trasporto diretto» sono sostituiti, rispettivamente, con «offerta» e «servizio diretto».

Art. 5 Funzione di collegamento1 Una linea ha funzione di collegamento se serve al collegamento generale o, nel traffico locale, al collegamento capillare di una località. 2 Sono considerate località le aree d’insediamento in cui tutto l’anno almeno 100 abitanti risiedono in:a. un raggio di massimo 1,5 chilometri; b. insediamenti sparsi tradizionali; oppurec. valli nelle regioni di montagna, il cui collegamento è effettuato da un punto comune.3 Una linea serve al collegamento generale se: a. collega località tra loro o con la rete interregionale, nazionale o internazionale dei trasporti pubblici; b. all’interno di una località collega parti dell’insediamento in cui risiedono tutto l’anno almeno 100 abitanti, lontane oltre 1,5 chilometri da fermate di altre linee che servono al collegamento generale. 4 Una linea serve al collegamento capillare se: a. le fermate non distano più di 1,5 chilometri circa da fermate delle linee che servono al collegamento generale; e b. le distanze tra le fermate sono brevi.

Art. 9 cpv. 2Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 12 cpv. 1 e 41 L’impresa deve presentare una domanda di concessione all’UFT al più presto dieci mesi e al più tardi tre mesi prima dell’inizio o dell’ampliamento delle corse. Se la domanda è inoltrata nell’ambito di una messa a concorso secondo l’articolo 32 LTV, i termini sono retti dall’articolo 15 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 ott. 202430 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori. 4 In caso di messa a concorso secondo l’articolo 32 LTV l’impresa inoltra la domanda di concessione unitamente all’offerta. La domanda deve contenere le informazioni di cui all’allegato, numero I lettere a, d, f, i, k, l e n nonché all’allegato, numero II lettera a. Prima dell’inizio della consultazione, la Confederazione può esigere informazioni supplementari dall’impresa che ha presentato l’offerta più vantaggiosa secondo l’articolo 32g capoverso 1 LTV.

Art. 15 cpv. 1 e 2 lett. d1 La concessione è rilasciata o rinnovata per 12 anni.2 La concessione può essere rilasciata o rinnovata per una durata inferiore in particolare se: d. ciò serve ad armonizzare le durate di concessione di più offerte ordinate di una stessa impresa.

Art. 19Ex art. 20

Art. 20Ex art. 19

Art. 23 Designazione ufficialeD’intesa con l’impresa, l’UFT stabilisce la designazione ufficiale e le iniziali di quest’ultima come pure i numeri di linea e le designazioni delle linee. Questi sono vincolanti per le pubblicazioni degli orari e delle tariffe.

Art. 41 cpv. 11 Nell’ambito del trasporto stradale, per le corse internazionali pendolari con alloggio e le corse internazionali circolari di cui all’articolo 39 lettere f e g è obbligatorio munirsi del foglio di viaggio e delle relative traduzioni. Il foglio deve essere compilato prima dell’inizio della corsa.

Art. 42 cpv. 44 I Cantoni provvedono a istituire fermate adeguate e a collegarle al trasporto pubblico.

Art. 55b cpv. 33 Le imprese devono elaborare congiuntamente uno standard settoriale relativo all’obbligo d’informazione e sottoporlo all’UFT per approvazione.

Art. 56 cpv. 33 Nell’ambito del restante traffico concessionario, le imprese devono offrire il servizio diretto se il vantaggio per i viaggiatori supera il dispendio economico per le imprese.

Art. 56a Piattaforma comune di distribuzione (art. 17a LTV)1 Le imprese di cui all’articolo 17a capoverso 1 LTV gestiscono congiuntamente i sistemi necessari per la fornitura di prestazioni di prenotazione, vendita, conteggio e ripartizione delle entrate come pure per le funzioni di controllo (piattaforma di distribuzione) e li sviluppano ulteriormente in funzione delle esigenze.2 Le imprese che offrono il servizio diretto secondo l’articolo 16 LTV devono aderire alla piattaforma di distribuzione. Ad altre imprese va concessa l’adesione a condizioni non discriminatorie. 3 La piattaforma di distribuzione comprende almeno la gamma di titoli di trasporto del servizio diretto di cui all’articolo 16 capoverso 1 LTV.4 I dati tecnici e personali necessari per la distribuzione comprendono in particolare gamme di titoli di trasporto, tariffe, dati della clientela, prestazioni richieste dalla stessa e dati di controllo.

Art. 58a Sistemi d’informazione sui viaggiatori senza titolo di trasporto valido: trattamento di dati, accesso e sicurezza dei dati (art. 20, 20a LTV)1 Nei sistemi d’informazione, per quanto necessario per garantire il supplemento secondo l’articolo 20 LTV, la riscossione e il contrasto degli abusi le imprese possono trattare i seguenti dati personali di viaggiatori senza titolo di trasporto valido: a. cognome; b. nome; c. data di nascita; d. luogo d’origine o di nascita; e. lingua e nazionalità; f. tipo e numero di documento d’identificazione; g. numero di telefono;h. dati di cui alle lettere a–g risultanti da foto dei documenti presentati dai viaggiatori; i. indirizzo;j. indirizzo e-mail;k. dati sulla solvibilità dei viaggiatori che non pagano entro 30 giorni il supplemento richiesto, come la fase di diffida, lo stato dell’esecuzione, la presenza di attestati di carenza beni;l. mezzo di pagamento;m. verbali di controllo del titolo di trasporto, luogo e momento del controllo;n. documenti utili a dimostrare un reato.2 Al fine di contrastare gli abusi il trattamento dei dati sul percorso è consentito per un massimo di 30 giorni se ciò è necessario per individuare usi plurimi non ammessi.3 Nel caso di viaggiatori minorenni o privi dell’esercizio della capacità civile possono essere trattati i dati di cui al capoverso 1 del rappresentante legale.4 I dati di cui all’articolo 20a capoverso 2 lettera e LTV comprendono anche le sentenze cresciute in giudicato concernenti procedimenti penali o sanzioni riguardanti viaggi senza titolo di trasporto valido, se necessarie per far valere una pretesa.5 I dati di cui al capoverso 1 possono essere consultati e trattati soltanto dalle persone che li necessitano per riscuotere un supplemento o identificare un viaggiatore.6 Chiunque è messo a conoscenza di mutazioni di dati, deve rettificare senza indugio quelli in suo possesso.7 Se i dati sono resi accessibili mediante procedura di richiamo, il gestore del sistema d’informazione e l’impresa richiamante devono garantire che i dati stessi possano essere richiamati soltanto dalle persone che li necessitano per riscuotere il supplemento o identificare un viaggiatore.

Art. 62a Biciclette a bordo nel trasporto ferroviario internazionale (art. 23a LTV) Le disposizioni che consentono ai viaggiatori di portare a bordo biciclette nel traffico viaggiatori ferroviario transfrontaliero a lunga distanza si rifanno all’articolo 6 del regolamento (UE) 2021/78231.

Art. 79 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. f1 Ai fini della pianificazione dei trasporti, l’UFT può chiedere alle imprese i seguenti dati concernenti le linee, i tratti di linee e le zone: f. ripartizione territoriale dei titoli di trasporto.

Art. 79a Trattamento dei dati da parte delle imprese (art. 54 LTV) 1 Per garantire i ricavi del prezzo del trasporto secondo l’articolo 54 LTV, oltre ai dati di cui all’articolo 54 capoverso 2 LTV le imprese possono trattare i seguenti dati personali di viaggiatori con un titolo di trasporto personale: a. cognome;b. nome; c. data di nascita;d. foto; e. indirizzo, dal certificato di domicilio o dall’atto dello stato civile;f. rapporto di filiazione o affiliazione;g. numero di telefono, se il viaggiatore lo ha reso noto all’impresa su base volontaria;h. indirizzo e-mail, se il viaggiatore lo ha reso noto all’impresa su base volontaria; i. dati sulla solvibilità, previo consenso del viaggiatore;j. mezzo di pagamento.2 Nel caso di viaggiatori minorenni o privi dell’esercizio della capacità civile possono essere trattati i dati personali di cui al capoverso 1 del rappresentante legale.3 Le imprese devono verbalizzare il trattamento dei dati personali:a. nell’ambito in cui hanno potere di disporre;b. in relazione alla riscossione del supplemento secondo gli articoli 20 e 20a LTV;c. nel campo di applicazione della direttiva (UE) 2016/68032.