2. Ordinanza del 14 ottobre 2015 sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria
Ingressovisti gli articoli 1 capoverso 3, 6, 8, 9b, 57 capoverso 3 e 97 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr);visto l’articolo 35 capoverso 3 della legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (LTV),
Art. 1 lett. ebisLa presente ordinanza disciplina:ebis. la presentazione dei conti;
Art. 2, rubrica, nonché cpv. 3–6Separazione del settore dell’infrastruttura dagli altri settori: portata della separazione3 Nel conto delle immobilizzazioni e degli ammortamenti e nel conto degli investimenti il settore dell’infrastruttura deve essere completamente separato dagli altri settori dell’impresa o essere nettamente distinto con l’ausilio di totali intermedi.4 I valori d’acquisto e contabili del settore dell’infrastruttura devono essere documentati separatamente nel bilancio o nell’allegato del conto annuale. 5 Gli ammortamenti del settore dell’infrastruttura devono essere documentati separatamente nel conto economico o nell’allegato del conto annuale. Le imprese che non tengono un conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni devono strutturare il proprio conto economico assicurando la separazione o distinzione di cui al capoverso 3.6 Il conto delle immobilizzazioni e degli ammortamenti deve essere strutturato almeno secondo i generi d’impianto e i tipi d’impianto principali.
Art. 3, rubrica, nonché cpv. 1 e 3bisSeparazione del settore dell’infrastruttura dagli altri settori: conto per settori1
Concerne soltanto il testo francese 3bis Se l’impresa tiene una rubrica settoriale per l’infrastruttura nel conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni, l’articolo 66 capoverso 3 Lferr è considerato rispettato.
Art. 5 cpv. 1 lett. d e 2 lett. a1 Gli investimenti nel mantenimento della qualità servono: d. ad assorbire l’evoluzione della domanda: 1. nel traffico viaggiatori senza treni-chilometri supplementari, 2. nel trasporto di merci senza tracce supplementari; 2 Gli investimenti nell’ampliamento servono: a. ad aumentare la capacità: 1. per treni-chilometri supplementari nel traffico viaggiatori, 2. per tracce supplementari nel trasporto di merci;
Art. 22 cpv. 1 lett. a e b1 Sono considerate tratte per il collegamento capillare, e come tali escluse dalle prestazioni federali secondo l’articolo 49 Lferr, le tratte:a. destinate prevalentemente alle offerte secondo l’articolo 5 capoverso 4 dell’ordinanza del 4 novembre 2009 sul trasporto di viaggiatori o l’articolo 8 capoverso 7 dell’ordinanza del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori (OITRV); oppureb. le cui fermate non distano, per la maggior parte, più di 1,5 km una dall’altra e non servono al collegamento di altre località alla rete ferroviaria.
Art. 24 cpv. 44 Il gestore dell’infrastruttura fornisce alle imprese che intendono esercitare il diritto di partecipazione di cui all’articolo 37a Lferr le necessarie indicazioni sui progetti contenuti nel piano di investimento. Su richiesta spiega loro perché determinati investimenti non sono stati integrati nel piano di investimento. Le risposte alle richieste devono essere trasmesse per scritto a tutte le imprese di trasporto ferroviario interessate e a tutti i raccordati interessati.
Art. 26 cpv. 22 Convengono rimunerazioni che coprono i costi integrali secondo l’articolo 64 Lferr. Le rimunerazioni non devono comprendere un interesse calcolato.
Art. 27 cpv. 2 lett. c, e ed f nonché cpv. 42 All’offerta vanno allegati in particolare i seguenti documenti:c. Concerne soltanto i testi tedesco e francesee. Abrogataf. il riepilogo dei ricavi e dei costi pianificati;4 L’UFT disciplina il grado di dettaglio dei documenti. Nel singolo caso può esigere una strutturazione più dettagliata o concedere agevolazioni.
Art. 28 lett. eConcerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 31 cpv. 2 2 I gestori dell’infrastruttura presentano periodicamente all’UFT un rapporto riguardante il raggiungimento degli obiettivi, lo stato della rete, il volume di traffico e il grado di sfruttamento dell’infrastruttura nonché lo stato degli investimenti e il coinvolgimento delle imprese di trasporto ferroviario. L’UFT disciplina i dettagli del rendiconto. Nel singolo caso può esigere una strutturazione più dettagliata o concedere agevolazioni.
Titolo dopo l’art. 37aSezione 7b: Presentazione dei conti
Art. 37b Modifica della durata di utilizzazione1 Al settore dell’infrastruttura possono essere imputati ammortamenti solo fino a un valore contabile pari a zero. 2 Se la durata di utilizzazione di un impianto è oggetto di una rivalutazione, il valore contabile residuo deve essere ammortizzato in base alla durata di utilizzazione residua ridefinita.3 In caso di liquidazioni di impianti (risultati di alienazioni), i ricavi e i costi, comprensivi dei valori contabili residui, devono essere contabilizzati nel settore che ha assunto i costi degli impianti.4 I ricavi presumibili di alienazioni nel settore dell’infrastruttura direttamente connesse con rinnovi, ampliamenti o sostituzioni previsti devono essere iscritti separatamente nel piano di investimento.
Art. 37c Strutturazione dei ricavi e dei costi1 L’UFT prescrive la strutturazione dei ricavi e dei costi per il conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni come pure per la presentazione dell’offerta.2 Nel settore dell’infrastruttura le indennità e gli eventuali utili da attività accessorie accreditati all’infrastruttura devono essere documentati almeno secondo i seguenti criteri:a. indennità ai sensi dell’articolo 51b Lferr;b. utili da attività accessorie accreditati all’infrastruttura.
Art. 37d Gestori dell’infrastruttura in senso strettoPer i gestori dell’infrastruttura in senso stretto si applicano le disposizioni sulla presentazione dei conti di cui agli articoli 2, 32 capoversi 1 e 5, 35, 59, 60 capoversi 3, 5 e 6, 61–63, 64 capoversi 2–3 e 66 OITRV.
Art. 38 cpv. 22 Sono considerati investimenti nell’infrastruttura di imprese di trasporto a fune ai sensi dell’articolo 16 capoverso 3 della legge del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune il 50 per cento degli investimenti complessivi. I contributi agli investimenti sono concessi a fondo perso.
5. Ordinanza del 4 novembre 2009 sul trasporto di viaggiatori
Sostituzione di espressioniIn tutta l’ordinanza «offerta di trasporto» e «trasporto diretto» sono sostituiti, rispettivamente, con «offerta» e «servizio diretto».
Art. 5 Funzione di collegamento1 Una linea ha funzione di collegamento se serve al collegamento generale o, nel traffico locale, al collegamento capillare di una località. 2 Sono considerate località le aree d’insediamento in cui tutto l’anno almeno 100 abitanti risiedono in:a. un raggio di massimo 1,5 chilometri; b. insediamenti sparsi tradizionali; oppurec. valli nelle regioni di montagna, il cui collegamento è effettuato da un punto comune.3 Una linea serve al collegamento generale se: a. collega località tra loro o con la rete interregionale, nazionale o internazionale dei trasporti pubblici; b. all’interno di una località collega parti dell’insediamento in cui risiedono tutto l’anno almeno 100 abitanti, lontane oltre 1,5 chilometri da fermate di altre linee che servono al collegamento generale. 4 Una linea serve al collegamento capillare se: a. le fermate non distano più di 1,5 chilometri circa da fermate delle linee che servono al collegamento generale; e b. le distanze tra le fermate sono brevi.
Art. 9 cpv. 2Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 12 cpv. 1 e 41 L’impresa deve presentare una domanda di concessione all’UFT al più presto dieci mesi e al più tardi tre mesi prima dell’inizio o dell’ampliamento delle corse. Se la domanda è inoltrata nell’ambito di una messa a concorso secondo l’articolo 32 LTV, i termini sono retti dall’articolo 15 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori. 4 In caso di messa a concorso secondo l’articolo 32 LTV l’impresa inoltra la domanda di concessione unitamente all’offerta. La domanda deve contenere le informazioni di cui all’allegato, numero I lettere a, d, f, i, k, l e n nonché all’allegato, numero II lettera a. Prima dell’inizio della consultazione, la Confederazione può esigere informazioni supplementari dall’impresa che ha presentato l’offerta più vantaggiosa secondo l’articolo 32g capoverso 1 LTV.
Art. 15 cpv. 1 e 2 lett. d1 La concessione è rilasciata o rinnovata per 12 anni.2 La concessione può essere rilasciata o rinnovata per una durata inferiore in particolare se: d. ciò serve ad armonizzare le durate di concessione di più offerte ordinate di una stessa impresa.
Art. 23 Designazione ufficialeD’intesa con l’impresa, l’UFT stabilisce la designazione ufficiale e le iniziali di quest’ultima come pure i numeri di linea e le designazioni delle linee. Questi sono vincolanti per le pubblicazioni degli orari e delle tariffe.
Art. 41 cpv. 11 Nell’ambito del trasporto stradale, per le corse internazionali pendolari con alloggio e le corse internazionali circolari di cui all’articolo 39 lettere f e g è obbligatorio munirsi del foglio di viaggio e delle relative traduzioni. Il foglio deve essere compilato prima dell’inizio della corsa.
Art. 42 cpv. 44 I Cantoni provvedono a istituire fermate adeguate e a collegarle al trasporto pubblico.
Art. 55b cpv. 33 Le imprese devono elaborare congiuntamente uno standard settoriale relativo all’obbligo d’informazione e sottoporlo all’UFT per approvazione.
Art. 56 cpv. 33 Nell’ambito del restante traffico concessionario, le imprese devono offrire il servizio diretto se il vantaggio per i viaggiatori supera il dispendio economico per le imprese.
Art. 56a Piattaforma comune di distribuzione (art. 17a LTV)1 Le imprese di cui all’articolo 17a capoverso 1 LTV gestiscono congiuntamente i sistemi necessari per la fornitura di prestazioni di prenotazione, vendita, conteggio e ripartizione delle entrate come pure per le funzioni di controllo (piattaforma di distribuzione) e li sviluppano ulteriormente in funzione delle esigenze.2 Le imprese che offrono il servizio diretto secondo l’articolo 16 LTV devono aderire alla piattaforma di distribuzione. Ad altre imprese va concessa l’adesione a condizioni non discriminatorie. 3 La piattaforma di distribuzione comprende almeno la gamma di titoli di trasporto del servizio diretto di cui all’articolo 16 capoverso 1 LTV.4 I dati tecnici e personali necessari per la distribuzione comprendono in particolare gamme di titoli di trasporto, tariffe, dati della clientela, prestazioni richieste dalla stessa e dati di controllo.
Art. 58a Sistemi d’informazione sui viaggiatori senza titolo di trasporto valido: trattamento di dati, accesso e sicurezza dei dati (art. 20, 20a LTV)1 Nei sistemi d’informazione, per quanto necessario per garantire il supplemento secondo l’articolo 20 LTV, la riscossione e il contrasto degli abusi le imprese possono trattare i seguenti dati personali di viaggiatori senza titolo di trasporto valido: a. cognome; b. nome; c. data di nascita; d. luogo d’origine o di nascita; e. lingua e nazionalità; f. tipo e numero di documento d’identificazione; g. numero di telefono;h. dati di cui alle lettere a–g risultanti da foto dei documenti presentati dai viaggiatori; i. indirizzo;j. indirizzo e-mail;k. dati sulla solvibilità dei viaggiatori che non pagano entro 30 giorni il supplemento richiesto, come la fase di diffida, lo stato dell’esecuzione, la presenza di attestati di carenza beni;l. mezzo di pagamento;m. verbali di controllo del titolo di trasporto, luogo e momento del controllo;n. documenti utili a dimostrare un reato.2 Al fine di contrastare gli abusi il trattamento dei dati sul percorso è consentito per un massimo di 30 giorni se ciò è necessario per individuare usi plurimi non ammessi.3 Nel caso di viaggiatori minorenni o privi dell’esercizio della capacità civile possono essere trattati i dati di cui al capoverso 1 del rappresentante legale.4 I dati di cui all’articolo 20a capoverso 2 lettera e LTV comprendono anche le sentenze cresciute in giudicato concernenti procedimenti penali o sanzioni riguardanti viaggi senza titolo di trasporto valido, se necessarie per far valere una pretesa.5 I dati di cui al capoverso 1 possono essere consultati e trattati soltanto dalle persone che li necessitano per riscuotere un supplemento o identificare un viaggiatore.6 Chiunque è messo a conoscenza di mutazioni di dati, deve rettificare senza indugio quelli in suo possesso.7 Se i dati sono resi accessibili mediante procedura di richiamo, il gestore del sistema d’informazione e l’impresa richiamante devono garantire che i dati stessi possano essere richiamati soltanto dalle persone che li necessitano per riscuotere il supplemento o identificare un viaggiatore.
Art. 62a Biciclette a bordo nel trasporto ferroviario internazionale (art. 23a LTV) Le disposizioni che consentono ai viaggiatori di portare a bordo biciclette nel traffico viaggiatori ferroviario transfrontaliero a lunga distanza si rifanno all’articolo 6 del regolamento (UE) 2021/782.
Art. 79 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. f1 Ai fini della pianificazione dei trasporti, l’UFT può chiedere alle imprese i seguenti dati concernenti le linee, i tratti di linee e le zone: f. ripartizione territoriale dei titoli di trasporto.
Art. 79a Trattamento dei dati da parte delle imprese (art. 54 LTV) 1 Per garantire i ricavi del prezzo del trasporto secondo l’articolo 54 LTV, oltre ai dati di cui all’articolo 54 capoverso 2 LTV le imprese possono trattare i seguenti dati personali di viaggiatori con un titolo di trasporto personale: a. cognome;b. nome; c. data di nascita;d. foto; e. indirizzo, dal certificato di domicilio o dall’atto dello stato civile;f. rapporto di filiazione o affiliazione;g. numero di telefono, se il viaggiatore lo ha reso noto all’impresa su base volontaria;h. indirizzo e-mail, se il viaggiatore lo ha reso noto all’impresa su base volontaria; i. dati sulla solvibilità, previo consenso del viaggiatore;j. mezzo di pagamento.2 Nel caso di viaggiatori minorenni o privi dell’esercizio della capacità civile possono essere trattati i dati personali di cui al capoverso 1 del rappresentante legale.3 Le imprese devono verbalizzare il trattamento dei dati personali:a. nell’ambito in cui hanno potere di disporre;b. in relazione alla riscossione del supplemento secondo gli articoli 20 e 20a LTV;c. nel campo di applicazione della direttiva (UE) 2016/680.