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AS 2024 62

Ordinanza
sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza
(Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)
(Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Art. 53a Autorizzazione per i formatori

(art. 32 cpv. 6 LADI)

1 Il datore di lavoro che intende ottenere un’autorizzazione secondo l’articolo 32 capoverso 6 LADI deve presentare domanda al servizio cantonale competente entro il termine stabilito dall’articolo 36 capoverso 1 LADI prima di poter continuare la formazione durante le ore considerate perdita di lavoro computabile.

2 Se il preannuncio di lavoro ridotto deve essere rinnovato in applicazione dell’articolo 36 capoverso 1 ultimo periodo LADI, si deve inoltrare una nuova domanda di autorizzazione.

II

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2024.

24 gennaio 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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