AS 2024 62
Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (OADI)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:
Art. 53a Autorizzazione per i formatori
(art. 32 cpv. 6 LADI)
1 Il datore di lavoro che intende ottenere un’autorizzazione secondo l’articolo 32 capoverso 6 LADI deve presentare domanda al servizio cantonale competente entro il termine stabilito dall’articolo 36 capoverso 1 LADI prima di poter continuare la formazione durante le ore considerate perdita di lavoro computabile.
2 Se il preannuncio di lavoro ridotto deve essere rinnovato in applicazione dell’articolo 36 capoverso 1 ultimo periodo LADI, si deve inoltrare una nuova domanda di autorizzazione.
II
La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2024.
24 gennaio 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |