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AS 2024 620

Legge federale sul divieto di dissimulare il viso (LDDV)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 ottobre 20222,

decreta:

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

La presente legge disciplina l’attuazione del divieto di dissimulare il proprio viso (art. 10a Cost.).

La legge non si applica:

  • a. a bordo di aeromobili civili in Svizzera e all’estero;

  • b. nei locali che servono alle relazioni diplomatiche e consolari o che sono utilizzati per scopi ufficiali da beneficiari istituzionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20073 sullo Stato ospite.

Art. 2 Divieto di dissimulare il viso

Nei luoghi pubblici o privati aperti alla collettività gratuitamente o a pagamento è vietato dissimulare il viso in modo da renderne irriconoscibili i tratti.

Il divieto non si applica a chi dissimula il viso:

  • a. nei luoghi di culto;

  • b. per proteggere o ripristinare la salute propria o di terzi;

  • c. per garantire la sicurezza personale;

  • d. per proteggersi dalle condizioni climatiche;

  • e. per seguire le usanze locali;

  • f. a scopi artistici o di intrattenimento;

  • g. a scopi pubblicitari.

Nella misura in cui la sicurezza e l’ordine pubblici non sono pregiudicati, l’autorità competente può inoltre autorizzare la dissimulazione del viso in luoghi pubblici se:

  • a. è necessaria alla protezione della persona che esercita il diritto fondamentale alla libertà di opinione e di riunione; o

  • b. rappresenta una forma di espressione figurativa dell’opinione.

Art. 3 Disposizione penale

Chi viola il divieto di cui all’articolo 2 è punito con la multa sino a 1000 franchi.

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Art. 4 Modifica di un altro atto normativo

La legge del 18 marzo 20164 sulle multe disciplinari è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. a n. 18

È punito con una multa disciplinare secondo una procedura semplificata (procedura della multa disciplinare) chiunque commette una contravvenzione prevista:

  • a. in una delle seguenti leggi:

    1. legge federale del 29 settembre 20235 sul divieto di dissimulare il viso; o

Art. 5 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 29 settembre 2023

La presidente: Brigitte Häberli-Koller
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 29 settembre 2023

Il presidente: Martin Candinas
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 18 gennaio 2024.6

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2025.

6 novembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi