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AS 2024 621

Ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza dell’11 dicembre 19781 sull’indicazione dei prezzi è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 1 lett. a, cpv. 3 e 3bis1 Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se:a. ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo comparativo (autocomparazione) nei seguenti intervalli di tempo:1. fino a immediatamente prima dell’indicazione del prezzo effettivamente da pagare, o2. per almeno 30 giorni consecutivi;3 Il prezzo comparativo di cui al capoverso 1 lettera a numero 1 e lettera b può essere indicato solo per la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo per due mesi. Il prezzo comparativo di cui al capoverso 1 lettera a numero 2 può essere indicato senza limiti di tempo e utilizzato per tutte le riduzioni di prezzo successive e consecutive.3bis Se il fornitore ritira temporaneamente merci o prestazioni di servizi dalla propria offerta e poi le mette nuovamente in vendita, può continuare a indicare l’ultimo prezzo comparativo praticato prima di tale ritiro secondo il capoverso 1 lettera a numero 2.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

30 ottobre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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