AS 2024 622
Ordinanza
sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute
(OPP 3)
(OPP 3)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 13 novembre 19851 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute è modificata come segue:
Ingressovisto l’articolo 82 capoversi 2 e 3 della legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP);
visto l’articolo 99 della legge federale del 2 aprile 19083 sul contratto d’assicurazione (LCA),
Art. 7 cpv. 1, frase introduttiva1 I salariati e gli indipendenti possono versare contributi a forme riconosciute di previdenza e dedurli dal loro reddito, per quanto riguarda le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nella misura seguente:
Art. 7a Deducibilità dei contributi versati a titolo di riscatto1 I salariati e gli indipendenti possono versare e dedurre dal loro reddito, in aggiunta ai contributi di cui all’articolo 7 capoverso 1, contributi a titolo di riscatto nella previdenza individuale vincolata, se: a. nei dieci anni precedenti il riscatto non hanno versato tutti gli importi massimi dei contributi ammessi nel loro caso; b. nei singoli anni interessati dal riscatto erano legittimati al versamento dei contributi di cui all’articolo 7 capoverso 1; ec. nell’anno in cui effettuano il riscatto (anno di riscatto) versano interamente il contributo ammesso nel loro caso secondo l’articolo 7 capoverso 1.2 Nell’anno del riscatto i contributi versati a titolo di riscatto non possono eccedere la differenza tra la somma dei contributi ammessi e la somma dei contributi effettivamente versati negli ultimi dieci anni, e in ogni caso non possono superare l’8 per cento dell’importo limite superiore secondo l’articolo 8 capoverso 1 LPP.3 Per compensare la lacuna contributiva di un determinato anno (lacuna contributiva annua) è ammesso un unico riscatto. Per contro, con un riscatto è possibile compensare più lacune contributive annue.4 Se l’intestatario della previdenza riscuote una prestazione di vecchiaia secondo l’articolo 3 capoverso 1, non sono più ammessi riscatti.5 Per il resto si applicano le disposizioni dell’articolo 7 capoversi 2 e 3.
Art. 7b Richiesta di accettazione del versamento di contributi a titolo di riscatto1 L’intestatario della previdenza deve presentare per scritto una richiesta di riscatto all’istituto della previdenza individuale vincolata indicando: a. l’ammontare del riscatto richiesto;b. gli anni per i quali si intende compensare lacune contributive e l’ammontare dei contributi da compensare;c. l’ammontare dei contributi eventualmente versati secondo l’articolo 7 capoverso 1 negli anni per i quali si intende compensare lacune contributive, con l’indicazione delle date di pagamento. 2 Nella richiesta deve confermare di:a. aver versato la totalità del contributo di cui all’articolo 7 capoverso 1 nell’anno del riscatto, con l’indicazione dell’ammontare del contributo;b. aver percepito un reddito soggetto all’AVS negli anni in cui intende compensare lacune contributive;c. non avere già effettuato riscatti per gli anni in cui intende compensare lacune contributive; d. non avere già riscosso prestazioni di vecchiaia secondo l’articolo 3 capoverso 1.3 Se le condizioni di cui all’articolo 7a sono soddisfatte, l’istituto della previdenza individuale vincolata approva l’accettazione del versamento dei contributi a titolo di riscatto.
Art. 8 cpv. 22 In caso di riscatto, l’attestazione deve contenere anche i dati di cui all’articolo 7b capoverso 1 lettere a–c e la data del riscatto.
Titolo prima dell’art. 8aSezione 2a:
Conservazione dei documenti e comunicazione dei dati previdenziali
Art. 8a Indicazione e conservazione dei dati previdenziali1 Gli istituti della previdenza individuale vincolata devono indicare nei loro documenti i dati rilevanti per la previdenza, in particolare:a. l’ammontare dei contributi versati secondo l’articolo 7 capoverso 1 e la data della ricezione del pagamento;b. l’ammontare dei contributi versati a titolo di riscatto e la data della ricezione del pagamento nonché l’importo delle lacune contributive compensate con i riscatti;c. la riscossione di una prestazione di vecchiaia secondo l’articolo 3 capoverso 1.2 Sono tenuti a conservare i documenti per dieci anni a contare dallo scioglimento del rapporto di previdenza.
Art. 8b Comunicazione dei dati previdenzialiIn caso di trasferimento del capitale di previdenza ai sensi dell’articolo 3a capoverso 1 lettera b, l’istituto trasferente deve comunicare al nuovo istituto l’ammontare annuo:a. dei contributi versati nei dieci anni precedenti secondo l’articolo 7 capoverso 1; e b. dei contributi versati nei dieci anni precedenti a titolo di riscatto, indicando le lacune contributive compensate con i medesimi.
II
Disposizione transitoria della modifica del 6 novembre 2024
1 Le lacune contributive secondo l’articolo 7a capoverso 1 lettera a sorte prima dell’entrata in vigore della modifica del 6 novembre 2024 non possono essere compensate con un riscatto.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
6 novembre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |