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AS 2024 624

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 31 ottobre 20181 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 22 Le istruzioni per i controlli di base degli effettivi di animali e delle superfici per la promozione della biodiversità sono disciplinate nell’allegato 1.

Art. 7a Finanziamento delle analisi di laboratorio per i controlli delle disposizioni concernenti i prodotti fitosanitari1 Il numero di analisi di laboratorio finanziate dalla Confederazione per i controlli del corretto impiego dei prodotti fitosanitari in relazione al versamento di pagamenti diretti per ogni Cantone si basa sulla somma della superficie coltiva aperta e delle superfici con colture perenni del Cantone in questione rispetto alle corrispondenti superfici di tutti i Cantoni. L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) stabilisce annualmente il numero di analisi di laboratorio finanziate per ogni Cantone e l’indennizzo per ogni analisi di laboratorio. 2 I Cantoni fatturano all’UFAG entro il 15 novembre le analisi di laboratorio effettuate nell’anno civile. 3 Essi incaricano esclusivamente laboratori accreditati secondo la norma «SN EN ISO/IEC 17025:2018, requisiti generali per la competenza di laboratori di prova e laboratori di taratura»2.

Art. 9 cpv. 11 L’UFAG sorveglia l’esecuzione della presente ordinanza in collaborazione con l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e l’Unità federale per la filiera alimentare.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

6 novembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi