AS 2024 624
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 31 ottobre 20181 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 22 Le istruzioni per i controlli di base degli effettivi di animali e delle superfici per la promozione della biodiversità sono disciplinate nell’allegato 1.
Art. 7a Finanziamento delle analisi di laboratorio per i controlli delle disposizioni concernenti i prodotti fitosanitari1 Il numero di analisi di laboratorio finanziate dalla Confederazione per i controlli del corretto impiego dei prodotti fitosanitari in relazione al versamento di pagamenti diretti per ogni Cantone si basa sulla somma della superficie coltiva aperta e delle superfici con colture perenni del Cantone in questione rispetto alle corrispondenti superfici di tutti i Cantoni. L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) stabilisce annualmente il numero di analisi di laboratorio finanziate per ogni Cantone e l’indennizzo per ogni analisi di laboratorio. 2 I Cantoni fatturano all’UFAG entro il 15 novembre le analisi di laboratorio effettuate nell’anno civile. 3 Essi incaricano esclusivamente laboratori accreditati secondo la norma «SN EN ISO/IEC 17025:2018, requisiti generali per la competenza di laboratori di prova e laboratori di taratura»2.
Art. 9 cpv. 11 L’UFAG sorveglia l’esecuzione della presente ordinanza in collaborazione con l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e l’Unità federale per la filiera alimentare.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
6 novembre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |