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AS 2024 636

Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

ordina:

I

L’ordinanza del DEFR del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2 lett. b2 Ai fini del calcolo di cui all’articolo 18 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza sull’agricoltura biologica:b. preparati e sostanze di cui al capoverso 1 lettere b, d ed e nonché sostanze di cui all’allegato 3 parte A, che nella colonna dei codici non sono evidenziati con un asterisco, non sono considerati ingredienti di origine agricola.

Art. 4abis cpv. 22 Le esigenze poste alla superficie totale per animali della specie suina sono stabilite nell’allegato 6.

Art. 4ater cpv. 1 lett. d1 Gli additivi per alimenti per animali e le sostanze ausiliarie per la trasformazione seguenti sono vietati:d. gli amminoacidi sintetici, i loro sali e i prodotti analoghi;

Art. 4c Prodotti per la pulizia e la disinfezione1 Le sostanze secondo l’allegato 8 numero 1 e i prodotti secondo l’allegato 8 numero 2 sono autorizzati nella detenzione biologica degli animali da reddito.2 Le sostanze secondo l’allegato 8 numero 3 non devono essere impiegate come prodotti biocidi per la disinfezione.

Art. 8 cpv. 22 Per il rinnovo degli apiari, nell’unità di produzione biologica è possibile incorporare ogni anno il 20 per cento di api regine e sciami non conformi alle disposizioni della presente ordinanza, a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica. In tal caso non si applica il periodo di conversione.

Art. 13 cpv. 1 lett. b1 La profilassi nel settore apicolo si basa sui seguenti principi:b. applicazione di pratiche adeguate che favoriscono un’elevata resistenza alle malattie e la prevenzione delle infezioni, come il ringiovanimento periodico delle colonie, l’ispezione sistematica degli alveari, in particolare della covata, al fine di individuare situazioni anomale dal punto di vista sanitario, la disinfezione periodica del materiale e delle attrezzature con sostanze autorizzate nell’apicoltura biologica secondo l’allegato 8, il rinnovo periodico dei favi e sufficienti scorte di polline e miele nelle arnie.

Art. 16 cpv. 77 Per pulire e disinfettare materiali, edifici, attrezzature, utensili o prodotti usati nell’apicoltura sono permesse soltanto le sostanze secondo l’allegato 8.

Titolo dopo l’art. 16Sezione 2a: Disposizioni per l’acquacoltura

Art. 16a1 Per la conversione di coltivazioni di alghe e di impianti di acquacoltura, per la produzione e la coltivazione di alghe ottenute in acquacoltura, per la raccolta di alghe selvatiche, per la produzione, l’origine, l’alimentazione e la salute degli animali d’acquacoltura nonché per le pratiche zootecniche e le procedure di controllo devono essere rispettate le prescrizioni di cui all’allegato II parte III del Regolamento (UE) 2018/848 nella versione secondo l’allegato 3b.2 Inoltre si applica quanto segue:a. nella produzione di salmonidi, al massimo il 10 per cento del consumo alimentare totale calcolato in sostanza secca può essere costituito da polvere di emoglobina non biologica;b. in impianti di acquacoltura esterni, può essere fatto ricircolare fino al 90 per cento dell’acqua.

Titolo dopo l’art. 16aSezione 2b: Certificato di controllo per le importazioni

Art. 16abisEx art. 16a

Art. 16h lett. gOgni registrazione deve contenere almeno le indicazioni seguenti:g. la quantità disponibile in peso per le sementi e in numero per il materiale vegetativo di moltiplicazione.

Art. 16iAbrogato

Disposizioni transitorie della modifica del 31 ottobre 20122 cpv. 8

8 Il termine di cui al capoverso 7 è prorogato fino al 31 dicembre 2030.

Disposizioni transitorie della modifica del 2 novembre 20223 cpv. 3

3 I termini di cui al capoverso 2 sono prorogati fino al 31 dicembre 2025.

Disposizioni transitorie della modifica del 1° novembre 20234 cpv. 3

3 Il termine di cui al capoverso 1 è prorogato fino al 31 dicembre 2025.

II

1 Gli allegati 1–3, 5, 7 e 8 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 Gli allegati 3b e 6 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

III

Disposizione transitoria della modifica del 6 novembre 2024

Le riserve ancora esistenti al 31 dicembre 2024 di prodotti di acquacoltura e alghe trasformati, ottenuti conformemente al diritto anteriore, possono essere fornite sino al loro esaurimento.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

6 novembre 2024

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin

(art. 1 e 16 cpv. 5)

Prodotti fitosanitari autorizzati e condizioni per l’uso

N. 1

1. Sostanze di origine vegetale o animale

Designazione

Descrizione; requisiti in materia di composizione;
condizioni per l’uso

Aggiungere la voce seguente in ordine alfabetico:

Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce

N. 3

3. Altre sostanze e misure

Designazione

Descrizione; requisiti in materia di composizione;
condizioni per l’uso

Aggiungere le voci seguenti in ordine alfabetico:

Metasilicato di magnesio idrogeno

Minerale silicato
(talco E553b)
Pirofosfato ferrico

La voce «Coadiuvanti per l’aumento dell’efficacia quali olio di resina di pino e olio di paraffina» è sostituita dalla versione qui appresso:

Coadiuvanti per l’aumento dell’efficacia quali olio di resina di pino e olio di paraffina

Fatta eccezione per l’amido idrossipropilato non sono ammesse sostanze ottenute per sintesi chimica

(art. 2)

Concimi, preparati e substrati autorizzati

N. 2.2 Designazione Descrizione; requisiti in materia di composizione;
condizioni per l’uso 2.2. Prodotti di origine organica o organo-minerale La voce «Compost o digestato di rifiuti domestici» è sostituita dalla versione qui appresso: Compost o digestato di rifiuti biologici Prodotto risultante dal compostaggio o dalla fermentazione anaerobica nella produzione di biogas. Unicamente rifiuti vegetali e animali. Prodotto ottenuto in un sistema di raccolta chiuso e controllato.
Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (in totale): 70; cromo (VI): 0**

(art. 3)

Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate

Parte A

Parte A Additivi alimentari ammessi, compresi i supporti

Codice

Denominazione

Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari

di origine vegetale

di origine animale

Aggiungere dopo la voce: «E 220 Anidride solforosa»

E 223

Metabisolfito di sodio

Non ammesso

Ammesso soltanto per crostacei

Le voci «E 300 Acido ascorbico», «E 322* Lecitine» e «E 325 Lattato di sodio» sono sostituite dalle versioni qui appresso:

E 300

Acido ascorbico

Ammesso

Ammesso soltanto per prodotti a base di carne e preparazioni a base di carne

E 322*

Lecitine

Ammesse

Soltanto se di produzione biologica

Ammesse

Soltanto se di produzione biologica

E 325

Lattato di sodio

Ammesso

Ammesso soltanto per prodotti a base di latte e di carne

Aggiungere dopo la voce «E 336 Tartrati di potassio»

E 337

Tartrati di sodio e potassio

Ammessi

Non ammessi

La voce «E 440(i)* Pectina» è sostituita dalla versione qui appresso:

E 440(i)*

Pectina

Ammessa

Ammessa soltanto per prodotti a base di latte

Aggiungere dopo la voce «E 440(i)* Pectina»

E 460

Cellulosa

Non ammessa

Ammessa soltanto per la gelatina

Parte B n. 1

Parte B Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione di ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente

1. Sostanze e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente

Denominazione

Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari

di origine vegetale

di origine animale

La voce «Bentonite» è sostituita dalla versione seguente:

Bentonite

Ammessa

Ammessa soltanto come addensante dell’idromele

Parte C

Parte C Ingredienti non biologici di origine agricola

Ingrediente

Condizioni particolari e limitazioni

La voce «Alghe» è stralciata.

(art. 3c e 16a)

Atti normativi dell’Unione europea concernenti l’agricoltura biologica

  • 1. È determinante la seguente versione del Regolamento (UE) 2018/848:

  • Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento delegato (UE) 2023/207, GU L 29 dell’1.2.2023, pag. 6.

  • 2. Per il Regolamento (UE) n. 1308/2013, a cui si rimanda nel Regolamento (UE) 2018/848, è determinante la seguente versione:

  • Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2024/1143, GU L 1143 del 23.4.2024, pag. 1.

  • 3. Anziché il regolamento (CE) n. 606/2009 e il regolamento (CE) n. 1234/2007 ai quali si rimanda nel Regolamento (UE) 2018/848, vigono i seguenti regolamenti:

Regolamento (CE) n. 606/2009

Regolamento delegato (UE) 2019/9345

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Regolamento (UE) n. 1308/20136

(art. 4a cpv.1)

Esigenze specie-specifiche poste alla detenzione degli animali da reddito

Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 5»(art. 4abis cpv.1)

N. 2 n. 4

2 Alimentazione

  1. Per i suini di peso superiore a 35 kg, d’intesa con l’ente di certificazione, fino al 31 dicembre 2030 può essere utilizzata proteina di patate non biologica se la proteina di patate biologica non è disponibile in quantità sufficiente. La quota di proteina di patate non biologica è limitata al 5 per cento del consumo alimentare totale dei suini di peso superiore a 35 kg, calcolato annualmente in percentuale di sostanza secca.

(art. 4abis cpv. 2)

Superficie totale per animali della specie suina

Animali

Superficie totale
(stalla e superficie di uscita)
almeno … m2/animale

Scrofe da allevamento non in lattazione

2,8

Verri da allevamento

10

Rimonte e suini da ingrasso di oltre 60 kg

1,65

Rimonte e suini da ingrasso fino a 60 kg

1,10

Suinetti svezzati

0,80

Devono essere soddisfatte le esigenze concernenti le superfici minime di uscita di cui all’allegato 6 lettera B numero 3 OPD7.

(art. 4b cpv. 1 lett. b)

Materie prime e additivi per alimenti per animali

Parte A n. 1

Parte A Materie prime per alimenti per animali

1. Materie prime di origine minerale per alimenti per animali

Numero nel catalogo delle materie prime

Denominazione

Condizioni particolari e limitazioni

Dopo la voce «11.3.16 Fosfato di calcio e di sodio» inserire:

11.3.17

Fosfato monoammonico (diidrogenoortofosfato di ammonio)

Soltanto per acquacoltura

11.3.19

Trifosfato pentasodico

Soltanto per animali da compagnia

11.3.27

Diidrogenodifosfato di disodio

Soltanto per animali da compagnia

Parte B, categoria 1, gruppo funzionale c), categoria 2, gruppo funzionale b), nonché categoria 3, gruppi funzionali a) e c)

Parte B Additivi per alimenti per animali

Categoria 1: Additivi tecnologici

Gruppo funzionale c) emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti

Numero d’identificazione
o gruppo funzionale

Denominazione

Condizioni particolari e limitazioni

Dopo la voce «E412 Gomma di guar» inserire:

1c322
1e322i

Lecitine

Soltanto se ottenute da materie prime biologiche
Impiego limitato agli alimenti per animali di acquacoltura

E 407

Carragenina

Soltanto per animali da compagnia

Categoria 2: Additivi organolettici

Gruppo funzionale b) aromatizzanti

Numero d’identificazione
o gruppo funzionale

Denominazione

Condizioni particolari e limitazioni

ex2a

Astaxantina

Soltanto se derivata da fonti biologiche, come il carapace di crostacei di produzione biologica

Soltanto nella razione alimentare di salmoni e trote nei limiti delle loro esigenze fisiologiche

In mancanza di astaxantina da fonti biologiche si possono utilizzare fonti naturali di astaxantina come la Phaffia rhodozyma ricca di astaxantina

ex2b

Sostanze aromatizzanti

Solo estratti di prodotti agricoli, compreso l’estratto di castagno (Castanea sativa Mill.)

Categoria 3: Additivi nutrizionali

Gruppo funzionale a) vitamine, provitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente definite

Numero d’identificazione
o gruppo funzionale

Denominazione

Condizioni particolari e limitazioni

Dopo la voce «3a Vitamine e provitamine» inserire:

3a370

Taurina

Soltanto per gatti e cani
Se disponibile non di origine sintetica

Gruppo funzionale c) amminoacidi, loro sali e prodotti analoghi

Numero d’identificazione
o gruppo funzionale

Denominazione

Condizioni particolari e limitazioni

3c3.5.1
e 3c352

L-istidina monocloridrato monoidrato

Prodotta tramite fermentazione
Può essere utilizzata nella razione alimentare dei salmonidi quando le fonti di alimenti per animali di cui al presente allegato non apportano un quantitativo di istidina sufficiente per soddisfare le esigenze nutritive dei pesci

(art. 4c)

Prodotti per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli impianti che servono alla detenzione degli animali (p. es. attrezzature e utensili per le stalle)

Aggiungere dopo il titolo dell’allegatoI disinfettanti sono prodotti biocidi. Possono essere immessi sul mercato e utilizzati se omologati, notificati o riconosciuti ai sensi dell’ordinanza del 18 maggio 20058 sui biocidi.

N. 2 e 3

2. Sono autorizzati inoltre

La voce «prodotti a base di iodio per la disinfezione dei capezzoli» è stralciata.

3. Prodotti che non devono essere utilizzati come prodotti biocidi per la disinfezione

  • – soda caustica;

  • – potassa caustica;

  • – acido ossalico;

  • – essenze naturali di vegetali ad eccezione dell’olio di lino, dell’olio di lavanda e dell’olio di menta piperita;

  • – acido nitrico;

  • – acido fosforico;

  • – carbonato di sodio;

  • – solfato di rame;

  • – permanganato di potassio;

  • – panelli di semi di tè composti di semi di camelia naturale;

  • – acido umico;

  • – acidi perossiacetici ad eccezione dell’acido peracetico.