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AS 2024 650

Ordinanza sull’organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 29 novembre 20131 sull’organizzazione del Consiglio federale è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 22 È consentito accettare:a. vantaggi esigui conformi agli usi sociali; b. vantaggi che servono prevalentemente per scopi di servizio, a condizione che il Consiglio federale preveda esplicitamente la possibilità di accettarli.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

13 novembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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